Il T.A.R. si sofferma sulla portata applicativa dell’art. 253 del d. lgs n. 152/2006, che istituisce in capo al proprietario incolpevole di un’area inquinata un onere reale sul sito contaminato.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Trento delinea il quadro normativo provinciale, molto simile a quello statale, sulle responsabilità del soggetto responsabile dell’inquinamento/proprietario dell’area/Comune interessato nel caso di inquinamento che superi le “concentrazioni soglia di contaminazione” (CSC).
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Brescia fa il quadro delle responsabilità del proprietario di un sito inquinato.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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La Corte di cassazione ha ribadito che per “costruzione”, ai sensi dell’art. 873 c.c. (rubricato Distanze nelle costruzioni), si deve intendere qualsiasi opera, comunque costruita, che presenti le seguenti caratteristiche: 1) non completo interramento; 2) solidità e immobilizzazione rispetto al suolo.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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La Corte di cassazione ha ribadito che, ai fini dell’applicazione dell’art. 873 c.c. (rubricato Distanze nelle costruzioni), devono considerarsi ‘costruzioni’ solo i cd. terrapieni artificiali, non anche i cd. terrapieni naturali.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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La Corte di cassazione ha ribadito che l’art. 873 c.c. (rubricato Distanze nelle costruzioni) prevede una definizione unitaria di ‘costruzione’ ai fini delle distanze legali, che non può essere derogata dai regolamenti locali, laddove parlino di ‘fabbricati’.
Gli Enti Locali possono solo prescrivere una distanza tra costruzioni superiore ai tre metri previsti dal Codice civile.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Una particolare problematica viene sottoposta all'attenzione del TAR Campania, che frena il comune.
Post di Diego Giraldo – avvocato
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Il DASPO deve specificare esattamente i luoghi cui si estende il divieto, altrimenti si pone in contrasto con il diritto di libera circolazione del cittadino e non è esigibile.
E' quanto stabilito recentemente dal T.A.R. Calabria, sezione staccata di Reggio, che ha riformato in parte qua il provvedimento di DASPO emesso dal Questore, con cui era stato imposto ad un tifoso "facinoroso", il divieto di accedere, per quattro anni, non solo agli stadi o agli impianti sportivi dove si fossero svolte tutte le manifestazioni sportive nelle quali fosse stata impegnata a qualsiasi titolo la propria compagine calcistica "del cuore", ma anche ai luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto dei partecipanti alle citate manifestazioni sportive.
Secondo il TAR, l’art. 6, comma, 1 della L. n. 401/1989, impone la necessità di specificare i luoghi cui si estende il divieto, discendendo la ratio della specificazione, dalla fondamentale esigenza di conciliare la misura interdittiva con la garanzia costituzionale della libertà di circolazione; la necessità di un'indicazione specifica delle manifestazioni sportive e dei luoghi cui il divieto deve applicarsi, inoltre, è da ricondursi ad un'esigenza di razionalità del divieto e, pertanto, di esigibilità del rispetto del comando il quale, se non chiaramente e specificamente enunciato, rimarrebbe privo di efficacia precettiva.
E' stata, dunque, censurata la parte del provvedimento in cui estendeva il divieto a luoghi esterni non esattamente individuati, dopo che comunque era stata confermata nel merito la bontà della misura.
La pronuncia, infine, risulta interessante in quanto riepiloga alcuni principi giurisprudenziali in materia di DASPO:
-per tale tipo di provvedimento, essendo proteso alla più efficace tutela dell’ordine pubblico e ad evitare la reiterazione dei comportamenti vietati, si può prescindere dal previo coinvolgimento procedimentale del destinatario della misura di prevenzione e, quindi, non gli va notificato previamente l'avvio del procedimento;
- all'Autorità amministrativa spetta una valutazione di affidabilità del soggetto che, se negativa, si concretizza nel DASPO e che rimane incensurabile in sede di legittimità, ove sia congruamente motivata, avuto riguardo a circostanze di fatto specifiche, in relazione alle quali non può risultare, peraltro, indifferente, nel giudizio di comparazione, la sproporzione significativa, per ordini di grandezza, tra l'interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini e l'interesse privato ad accedere liberamente negli stadi per assistere alla partita della squadra preferita.
Post di Giorgio Nespoli - avvocato
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Secondo il T.A.R. Brescia tre. In questa sentenza il Collegio esamina con chiarezza e precisione l’evoluzione normativa e giurisprudenziale della “ristrutturazione edilizia”, chiarendo come devono essere coordinate le varie norme del d.P.R. n. 380/2001 che, solo apparentemente, sembrano in antinomia le une con le altre.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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In contrasto con una opinione abbastanza diffusa (ma evidentemente infondata), secondo la quale gli edifici costruiti prima del 1967 erano automaticamente dispensati dalla necessità di un titolo edilizio, il TAR Veneto spiega perchè anche un edificio costruito negli anni '50 del secolo scorso può essere abusivo per mancanza o difformità da un titolo edilizio.
IL TAR si occupa anche del valore delle dichiarazioni dei terzi sull'epoca di realizzazione dell'edificio.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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