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La Sezione Tributaria della Corte di cassazione - nell’ambito di una controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento per il pagamento dell’ICI su immobili occupati da società partecipata da un Comune, in forza di espropriazione, attivata a seguito di una procedura di pubblica utilità, successivamente dichiarata illegittima in assenza di decreto di esproprio - ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, co. 2 d.lgs. 504/1992, ratione temporis applicabile, in riferimento agli artt. 3, co. 1; 42, co. 2 e 53, co. 1 Cost., nella parte in cui non esclude la soggezione all'ICI del proprietario (o del titolare di altro diritto reale di godimento), che abbia subito l’occupazione di terreni non seguita da decreto d’esproprio, successivamente dichiarata illegittima, la quale abbia dato luogo ad un’irreversibile trasformazione degli stessi, nell’ipotesi in cui lo stesso proprietario si sia immediatamente attivato in sede giudiziale per la restituzione coattiva, la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, il risarcimento del danno, nonché per l’annullamento in sede amministrativa della procedura di occupazione.
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in tema di impugnazione di titoli abilitativi e di provvedimenti relativi alla risoluzione di interferenze infrastrutturali con corsi d’acqua, la legittimazione ad agire non può essere ricollegata automaticamente al solo requisito della vicinitas (ovvero alla mera vicinanza territoriale o alla proprietà di fondi confinanti), occorrendo invece che il ricorrente assolva all’onere di allegare e dimostrare la sussistenza di un interesse al ricorso concreto e attuale, inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato alla propria sfera giuridica individuale o alla vivibilità dell’area.
Tale principio trova applicazione anche con riferimento ai comitati spontanei e alle associazioni di cittadini, la cui legittimazione è subordinata non solo alla produzione dello statuto - necessario per verificare che la protezione dell’interesse ambientale o territoriale sia scopo istituzionale dell’ente - ma anche alla prova di una consistenza organizzativa adeguata, di una rappresentatività effettiva e di un collegamento stabile e protratto nel tempo con il territorio interessato dall’opera, con la conseguenza che, in difetto di puntuali allegazioni di fatto circa l’impatto specifico dell’intervento, l’azione è inammissibile, poiché configurante una surrettizia azione popolare finalizzata al mero controllo della legalità astratta dell’azione amministrativa.
Post di Alberto Antico – avvocato
Con il d.lgs. 2 aprile 2026, n. 51 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 93 del 22.04.2026), in vigore dal 07.05.2026, è stato approvato l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del reg. (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.
Il d.lgs. 51/2026 è disponibile al seguente link:
Post di Alberto Antico - avvocato
Il TAR Palermo ha affermato che nel rapporto di lavoro pubblico non privatizzato, le norme in materia di procedimento amministrativo di cui alla l. 241/1990 non trovano applicazione qualora l’atto impugnato rientri nell’ambito della micro-organizzazione o della gestione del rapporto di lavoro.
Nell’emanazione di atti di micro-organizzazione o di gestione del rapporto di lavoro, la P.A. opera secondo moduli di diritto comune, sicché il lavoratore è titolare di una posizione di diritto soggettivo da qualificarsi come interesse legittimo di diritto privato. La discrezionalità esercitata in tali ipotesi non ha natura amministrativa, ma attiene all’esercizio del potere datoriale, chiamato a conformare il contenuto del diritto in funzione delle esigenze organizzative dell’ente, ed è sindacabile – come ogni potere privato – alla stregua dei canoni generali di correttezza e buona fede, nonché dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento consacrati nell’art. 97 Cost.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Consiglio di Stato ha affermato che, per valutare il carattere abusivo di un’opera edilizia, occorre porla in relazione con il contesto immobiliare in cui s’inserisce, in modo da apprezzarne l’impatto complessivo sul territorio. Pertanto, è legittima l’ordinanza di demolizione riferita all’istallazione sine titulo di una vetrata, posta a chiusura di una pergotenda insistente su uno spazio già chiuso su tre lati, comportante pertanto la chiusura totale, con conseguente aumento di volumetria.
È così stata riformata la sentenza di prime cure, che aveva annullato l’ingiunzione di demolizione ritenendo che la vetrata in questione, in quanto scorrevole su binari ed installata solo per un lato della pergotenda, non conduceva ad una chiusura permanente dell’area da essa interessata, che restava immutata nei suoi tratti essenziali (in particolare sagoma, superficie utile a fini commerciali, volume), né ne comportava un’indebita estensione o un incremento e non conduceva a una diversa ed ulteriore utilizzazione dell’area interessata dalla pergotenda, già destinata alla ristorazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai fini della qualificazione di una sostanza o di un oggetto come sottoprodotto e non come rifiuto, da poter utilizzare per il riempimento di una ex cava, già adibita a discarica, in sede di recupero ambientale, devono ricorrere contestualmente tutte le condizioni di cui alle lett. a, b, c, d dell’art. 184-bis, co. 1 del codice dell’ambiente. La certezza del riutilizzo di cui alla lett. b cit. non deve essere delibata in astratto, ma in concreto, in relazione alla destinazione effettiva e certa del materiale, per cui la stessa deve escludersi laddove lo stesso non sia conforme ai parametri delle concentrazioni soglia di contaminazione previste dalla colonna A, Tabella 1, allegato 5, parte IV del medesimo codice, valevole per i siti ad uso verde pubblico e privato residenziale, da applicarsi in relazione alla destinazione d’uso dell’area interessata dall’intervento di recupero ambientale.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Catania ha affermato che l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146, co. 4 d.lgs. 42/2004, costituendo – a differenza del parere reso dall’Ente di tutela nei procedimenti di condono edilizio – un provvedimento autonomo (seppur presupposto) rispetto al titolo edilizio, può formare oggetto di impugnazione, da parte del controinteressato, tuttavia al solo fine di far valere interessi connessi alla tutela paesaggistica. Invero, l’interesse a ricorrere non coincide con ogni potenziale lesione connessa all’edificazione (predicabile, in termini di interesse concreto e attuale, solamente con il rilascio del titolo edilizio abilitativo) ma solo con il preciso pregiudizio (integrato da una lesione diretta e attuale della sfera giuridica del ricorrente) connesso agli interessi oggetto di valutazione da parte dell’Ente di tutela.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Consiglio di Stato ha affermato che lo scopo dei criteri del metodo tariffario previsto dalle delibere ARERA (cd. MTR) non può essere individuato nella finalità di disciplinare la verifica dell’anomalia delle offerte nelle gare di appalto indette dalla P.A. per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, non avendo le stesse la finalità di determinare i corrispettivi contrattuali dovuti al gestore del servizio stesso, ma di fornire alla P.A. una indicazione sulle tariffe massime da applicare in relazione alla TARI, e, dunque, al corrispettivo che cittadini e imprese saranno tenuti a pagare per il servizio rifiuti.
Nel caso di specie, il Consiglio ha riformato la sentenza di prime cure che, non considerando adeguatamente l’effettiva funzione del criterio MTR-2, aveva ritenuto che la P.A. dovesse farne uso anche in sede di valutazione dell’anomalia dell’offerta della concorrente prima classificata, giudicando illegittima ed immotivata la decisione assunta nel senso favorevole all’aggiudicataria, in quanto frutto di un non corretto esercizio da parte della Stazione appaltante della sua discrezionalità.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il T.A.R. statuisce che, rispetti ai beni demaniali e/o del patrimonio indisponibile, non sono applicabile le norme che regolamentano i contratti agrari, atteso che il sinallagma che lega l’Amministrazione ed il privato è sussumibile nel genus del contratto di concessione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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