Post di Alberto Antico – avvocato
]]>Il TAR Veneto ha affermato che tale parere costituisce legittima espressione delle competenze demandate al Comune il quale, ai fini del rilascio del titolo edilizio, è tenuto ex art. 12 d.P.R. 380/2001, a valutare l’adeguatezza delle opere di urbanizzazione primaria esistenti.
Quanto alle nuove immissioni o diramazioni dalle strade esistenti, si veda anche l’art. 22, co. 1 e 4 d.lgs. 285/1992, cd. codice della strada.
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]]>Nella logica della filiera non può dirsi prodotto da “filiera corta” quello realizzato con una materia agricola primaria proveniente da una filiera lunga, dettando i criteri ambientali minimi (CAM) una regola di approvvigionamento. Secondo i CAM, per i prodotti con più ingredienti, si guarda all’ingrediente, vale a dire la materia agricola primaria più rappresentativa in termini di peso.
L’alimento da forno prodotto può dirsi a “filiera corta” solo se prodotto in ambito locale con materia primaria proveniente a sua volta da “filiera corta”.
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]]>Non sussiste, in capo al richiedente un titolo edilizio, la disponibilità giuridica e materiale del bene sul quale edificare, e quindi la legittimazione a richiedere il titolo edilizio, nel caso in cui il bene sia attualmente occupato dalla P.A. e destinato ad un uso pubblico, in forza di un comportamento inequivoco del proprietario del bene qualificabile come dicatio ad patriam.
La dicatio ad patriam costituisce un autonomo modo di acquisto dei diritti di uso pubblico (e delle servitù di uso pubblico ad essi assimilabili), e si perfeziona allorché il proprietario del bene, oggettivamente idoneo a soddisfare un’esigenza comune di una collettività indeterminata di cittadini, lo metta volontariamente, con carattere di continuità e non di mera tolleranza o precarietà, a disposizione della collettività stessa, mediante un comportamento attivo o omissivo univocamente interpretabile come destinazione del bene all’uso pubblico, seguito dall’effettivo esercizio di tale uso, senza che sia necessario il decorso del termine ventennale proprio dell’usucapione.
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]]>A seguire, chiedeva una variante al titolo per realizzare invece un ampliamento staccato.
Il Comune denegava la variante, essendosi accorto che l’edificio generante era stato abusivamente ristrutturato.
Il privato si difendeva dicendo che, in fondo, l’ampliamento staccato sarà materialmente separato dall’edificio-madre e, quindi, andrebbe considerato del tutto autonomo da quest’ultimo e dai suoi vizi.
Il TAR Veneto ha rigettato una simile tesi.
È evidente la stretta connessione tra i due edifici: è l’immobile già esistente che genera il bonus volumetrico di cui il privato intende fruire per la realizzazione dell’ampliamento con corpo separato.
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