Il TAR Veneto ha affermato che il rilascio dell’autorizzazione sismica prevista dall’art. 94 d.P.R. 380/2001 rappresenta un adempimento necessario “per l’inizio dei lavori” (così già la rubrica dell’articolo in questione) e non presenta, pertanto, alcun rilievo ai fini della legittimità del relativo titolo edilizio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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L’art. 10, co. 3 l.r. Veneto 16/2007, articolo rubricato Facilitazioni per interventi su immobili abitati da persone con disabilità, dispone che per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge citata, ricompresi in Zona B, C o E di cui al d.m. 1444/1968, sono consentiti, anche in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per una sola volta, interventi di ampliamento della volumetria nella misura massima di 150 mc, realizzati in aderenza agli edifici esistenti limitatamente ad un singolo intervento per nucleo familiare.
Il TAR Veneto ha affermato che tale norma consente di derogare solo agli indici di zona, ovvero a prescrizioni di tipo urbanistico, e non certo ai limiti derivanti da un divieto assoluto di edificazione diretto a preservare la sicurezza delle persone e dei beni, come sono quelli fissati dal PAI.
Analogamente l’istituto del permesso di costruire in deroga (art. 14 d.P.R. 380/2001) può superare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonché le destinazioni d’uso ammissibili, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza – non i vincoli del PAI.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 12, co. 1, lett. a l.r. Veneto 14/2017 esclude espressamente dalle disposizioni relative al consumo di suolo gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, come definiti dal precedente art. 2, co. 1, lett. e.
In ogni caso, la mera circostanza che un intervento determini consumo di suolo non ne comporta in sé l’illegittimità, a meno che non sia contestata una violazione della normativa o delle previsioni urbanistiche.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la rigenerazione urbana non può essere limitata al recupero di edifici dismessi, ma include anche gli interventi che mirano a recuperare spazi e aree già presenti ma degradate e a far rivivere un’area o un quartiere, trasformandolo in uno spazio vivibile.
L’art. 2, co. 1, lett. g, n. 4 l.r. Veneto 14/2017 prevede del resto che sono assoggettabili agli interventi di riqualificazione urbana “gli ambiti urbani degradati”, ovvero le aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata che siano contraddistinte da determinate caratteristiche, tra le quali il “degrado ambientale: riferito a condizioni di naturalità compromesse da inquinanti, antropizzazioni, squilibri degli habitat e altre incidenze anche dovute a mancata manutenzione del territorio ovvero da situazioni di rischio individuabili con la pianificazione generale e di settore”.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto, nel commentare un vincolo fissato dal Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del delta del fiume Po, ha affermato che si tratta di un’ipotesi di inedificabilità assoluta prevista da una disposizione avente carattere speciale e quindi prevalente sulla disciplina generale. Le norme del PAI hanno carattere prevalente rispetto alle previsioni urbanistiche e sono rivolte prioritariamente a salvaguardare non solo la sicurezza degli argini, ma soprattutto quella delle persone e dei beni che vi sono ricompresi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in tema di obbligo di cessione gratuita o monetizzazione dell’energia elettrica da parte dei concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, il termine del 30 aprile previsto dagli artt. 2 e 3 l.r. Veneto 27/2020 per l’adozione della delibera regionale ha natura ordinatoria e non perentoria, in difetto di una espressa qualificazione normativa: il suo superamento non determina la perdita del potere, né la nullità degli atti adottati tardivamente.
La richiesta regionale di pagamento dell’importo dovuto per la monetizzazione dell’energia gratuita è sufficientemente motivata quando indichi l’applicazione della formula vincolata prevista dall’art. 3, co. 2 e 3 l.r. Veneto 27/2020 e i dati tecnici (quantità di energia immessa e prezzi zonali orari) forniti da Terna e GME, non residuando alcun margine di discrezionalità amministrativa nella determinazione del quantum.
Il meccanismo di compensazione a due vie previsto dall’art. 15‑bis d.l. 4/2022, come convertito nella l. 25/2022, ha finalità emergenziali e un campo di applicazione distinto rispetto alla disciplina regionale sulla monetizzazione dell’energia gratuita: esso non incide sulla determinazione del controvalore dell’energia non ceduta ai sensi dell’art. 3 l.r. Veneto 27/2020, né può condizionare la legittimità della relativa formula di calcolo.
L’obbligo di cessione gratuita di 220 kWh per kW di potenza nominale media, previsto dall’art. 12, co. 1‑quinquies d.lgs. 79/1999, come attuato dalle leggi regionali, si applica a tutte le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, senza distinzione tra concessioni scadute, in proroga o ancora in corso di validità. La disciplina dell’art. 12 cit. e delle leggi regionali attuative, che impongono ai concessionari idroelettrici la cessione gratuita o la monetizzazione dell’energia, non viola gli artt. 3, 41, 42 e 117 Cost., trattandosi di onere giustificato dalla natura demaniale della risorsa idrica e dalle finalità solidaristiche e perequative della norma, rientrante nella discrezionalità legislativa anche con effetti retroattivi impropri.
È legittima la scelta del legislatore regionale di determinare il valore dell’energia non ritirata mediante riferimento al prezzo zonale orario, trattandosi di criterio coerente con le condizioni di mercato e con la disponibilità dell’energia da parte del concessionario, nonché già adottato da altre regioni e ritenuto non irragionevole dalla giurisprudenza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha negato la cd. Variante verde di un’area formalmente destinata a produttiva (con eliminazione della relativa capacità edificatoria) in quanto la stessa non solo si trovava in una posizione tale per cui la vocazione dell’area non sarebbe potuta che essere industriale, ma anche – e soprattutto – in quanto sulla stessa si sarebbero dovute realizzare le opere di urbanizzazione e gli standard del piano attuativo cui apparteneva, sussistendo quindi una particolare funzione pubblica di quel lotto.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha sottolineato che, per i provvedimenti in materia di installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW (esclusi quelli che producono energia da rifiuti), la competenza apparteneva alla Giunta Regionale, prima dell’approvazione del (primo) Piano Energetico Regionale, avvenuta nel 2017.
Si evidenzia, per completezza, che la competenza è stata traslata al direttore dell’area competente per materia con l. R.V. n. 17/2021.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha escluso la necessità di dichiarare inammissibile un ricorso avverso il PAT per mancata estensione del contraddittorio alla Regione, nell’ipotesi in cui l’atto da essa proveniente (parere VAS) fosse stato impugnato solo formalmente, senza che alcun vizio fosse stato espressamente contestato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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La residenza col vincolo di destinazione rurale (abitazione per il coltivatore del fondo) può essere ceduta e abitata da chi non coltiva il fondo?
Il TAR Veneto e il Consiglio di Stato hanno detto di no e che questo configurerebbe un abuso edilizio.
L'articolo 3 della l.r. veneta n. 24/1985 (che ha sostituito la legge regionale n. 58 del 1978) sulla tutela delle zone agricole e l'edificabilità stabiliva quanto segue:
"L’edificazione di case di abitazione nelle zone agricole è concessa alle seguenti condizioni:
1) che sia in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze abitative dell’imprenditore agricolo, singolo o associato e degli addetti all’azienda, coadiuvanti e/o dipendenti dalla stessa;
2) che costituisca o venga a costituire un unico aggregato abitativo e sia istituito un vincolo di destinazione d' uso dei fabbricati, trascritto nei registri immobiliari fino a variazione dello strumento urbanistico...".
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Dalla lettura degli articoli 43 e seguenti della legge regionale 11 del 2004, che a sua volta ha abrogato e sostituito la legge 24/1985, si evince che il vincolo di destinazione d'uso costituito in base alla legge n. 24/1985 rimane in vigore ancora oggi.
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Si veda anche l'articolo 45, comma 4, il quale stabilisce quanto segue:
"4. Le abitazioni e gli edifici destinati a strutture agricolo-produttive determinano un vincolo di destinazione d'uso fino alla eventuale variazione del piano degli interventi (PI)".
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Il caso concreto esaminato dai tribunali risale ad alcuni anni fa:
1) era stato costruito un edificio residenziale in zona agricola col vincolo di ruralità gravante sull'edificio ai sensi dell'art. 3 della L. n. 24/85;
2) i proprietari lo avevano ceduto a soggetti che non erano coltivatori del fondo;
3) il Comune di Costermano aveva ordinato il ripristino della destinazione vincolata (residenza del coltivatore del fondo);
4. l'ordinanza è rimasta non ottemperata;
5. il Comune ha acquisito la proprietà della casa ex art. 31 DPR 380/2001;
6. il TAR e il Consiglio di Stato hanno dato ragione al Comune.
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In concreto capita spesso che le case costruite col suddetto vincolo non servano più a chi coltiva il fondo, talvolta anche perchè il fondo rustico è stato sembrato o trasformato dal punto di vista urbanistico e non esiste più.
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Come potrebbe essere risolto il problema?
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A mio parere si potrebbe invocare l'articolo 43, comma 2, della l.r. 11 del 2004, il quale stabilisce che il P.I. (piano degli interventi) disciplina, tra l'altro:
"d) le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, fermo restando quanto previsto dal PAT per gli edifici con valore storico-ambientale di cui al comma 1, lettera a)".
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Questa soluzione potrebbe non essere indolore e comportare il pagamento di un contributo a titolo di perequazione: nel momento in cui il Comune consente lo svincolo, sarà opportuno stipulare un atto notarile per cancellare il vincolo ai fini della trascrizione.
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Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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