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Ci è stato chiesto dove si trova la disposizione di una legge regionale del Veneto che disciplina gli sporti e gli elementi a sbalzo in relazione alle distanze previste dal D.M. 1444 del 1968.
Bisogna leggere il comma 4 bis dell'art. 8 (Disposizioni attuative dell’articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”), della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 (BUR n. 27/2015), comma aggiunto dal comma 1 art. 66 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30.
Esso stabilisce che: "4 bis. In attuazione dell’articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, ai fini del calcolo della distanza minima tra pareti finestrate di cui all’articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, non sono computati gli sporti e gli elementi a sbalzo, compresi terrazze e balconi non chiusi, aggettanti dalla facciata dell’edificio per non più di metri 1,50. Resta fermo il rispetto delle disposizioni del codice civile relative alle distanze tra costruzioni nonché quelle relative all’apertura di vedute dirette e balconi sul fondo del vicino".
Con il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 13 novembre 2025 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 270 del 20.11.2025), è stata dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi per i venti forti verificatisi nella Regione Veneto, Provincia di Verona, il 1° e il 2 settembre 2025.
Il TAR Veneto ha rammentato qual è la disciplina vigente nel Parco Regionale dei Colli Euganei, in particolare per quegli impianti industriali già esistenti e funzionanti all’interno dello stesso al momento della sua istituzione.
Seppure infatti sia previsto nel Piano Ambientale che devono essere definiti i tempi e i modi di prosecuzione dell’attività produttiva e della sua eventuale dismissione, ciò non comporta automaticamente la possibilità di bloccarla in modo unilaterale, dovendo prima – più ragionevolmente – disciplinarne lo svolgimento nella modalità più coerente possibile con l’interesse ambientale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, se è vero che l’art. 48, co. 5 l.r. Veneto 11/2004 prevede che “i piani regolatori generali vigenti mantengono efficacia fino all’approvazione del primo PAT”, è altresì vero che la norma prosegue evidenziando che “a seguito dell’approvazione di tale piano, i piani regolatori generali vigenti acquistano il valore e l’efficacia del PI per le sole parti compatibili con il PAT”.
Per effetto di tale disposizione, dunque, le previsioni del PAT, in quanto aventi comunque funzione di regolamentazione generale della destinazione ed utilizzo dell’ambito territoriale di riferimento, prevalgono oggettivamente sulle previsioni del piano precedente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che il PI si caratterizza per il suo contenuto operativo rispetto al PAT, ma tale contenuto, come espressamente previsto dall’art. 12, co. 3 l.r. Veneto 11/2004, non può che essere determinato in coerenza e in attuazione del PAT, le cui indicazioni non possono non essere considerate vincolanti per la pianificazione di livello comunale.
Nel caso di specie, i lotti su cui il privato esercitava le sue attività produttive si trovavano all’interno di un’area sita nell’ambito di una zona produttiva-industriale lontana dal centro abitato, classificata dal PAT come area di urbanizzazione consolidata a destinazione produttiva: la destinazione urbanistica impressa a tali lotti dal PI come zona F si poneva in evidente contrasto con la citata classificazione riveniente dal PAT.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la circolare P.G.R. Veneto n. 13 del 01.07.1997, tuttora vigente, faceva riferimento al diritto della sicurezza sul lavoro per come disciplinato dal d.lgs. 626/1994. Con l’approvazione del d.lgs. 81/2008 (cd. T.U. sicurezza sul lavoro), la circolare stessa conserva la sua efficacia.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che l’espressione “specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti” di cui all’art. 9, co. 1, lett. c l.r. Veneto 14/2009 può essere interpretata in termini non necessariamente riferibili ai singoli edifici, ma anche con riguardo ai vincoli interessanti aree o zone meritevoli di protezione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, un Comune approvava una delibera di adozione di una variante parziale al P.I. dopo l’entrata in vigore della l.r. Veneto 14/2017, espressamente volta a rinnovare, tra l’altro, le previsioni di espansione recate dai PUA non ancora approvati.
Con la successiva delibera consiliare di approvazione della variante, il Comune cambiava radicalmente impostazione, con la dichiarata intenzione di conformarsi alla sopravvenuta delibera di Giunta regionale, che, in attuazione della previsione dell’art. 4, co. 2, lett. a l.r. Veneto 14/2017, assegnava al Comune il limite di suolo consumabile. In sede di approvazione, il Comune espungeva le previsioni di trasformazione edilizia esterne agli ambiti di urbanizzazione consolidata, contestualmente demandate ad una nuova e più coerente pianificazione operativa. Veniva quindi meno senza ulteriori spiegazioni l’edificabilità di un’area C, il cui proprietario proponeva ricorso.
Il Consiglio di Stato ha dato ragione al privato.
L’art. 13 l.r. Veneto 14/2017 non introduce un dovere generale, in capo ai Comuni, di approvare i PUA per i quali già penda il relativo procedimento: la legge, al contrario, si limita “a far salvi” dalle previsioni di blocco recate dalla legge stessa i procedimenti di approvazione dei PUA già in corso al momento della sua entrata in vigore.
Pur non versandosi, nel caso in esame, in una fattispecie di affidamento qualificato del privato, non ricorrendo né convenzioni di lottizzazione, né accordi di diritto privato intercorsi tra il Comune e i proprietari delle aree, né aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi di concessione edilizia o di silenzio-diniego su una domanda di concessione, nondimeno il Comune avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali, in un lasso di tempo circoscritto e in assenza di ulteriori sopravvenienze normative o fattuali, ha operato un così radicale cambio di indirizzo urbanistico.
Il Comune, nella misura in cui ha invocato a sostegno del proprio mutamento di indirizzo la necessità di conformarsi ai limiti regionali di consumo di suolo, avrebbe dovuto motivare le ragioni per le quali tale asserito vincolo non è valso a determinare analoghe scelte rispetto a altre aree rispetto alle quali, di contro, l’Ente locale esprimeva valutazione specifiche – confermative o diverse – sulle scelte effettuate in sede di delibera di adozione della variante.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha ricordato che, ai sensi dell’art. 20, co. 6 l.r. Veneto 11/2004, la legittimazione a presentare il PUA spetta agli aventi titolo, che rappresentino almeno il 51% del valore degli immobili (in base al relativo imponibile catastale) compresi nell’ambito e almeno il 75% della superficie compresa nell’ambito.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 settembre 2025 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 230 del 03.10.2025), è stato dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali verificatesi nei Comuni di Brogliano, Cornedo Vicentino, Trissino e Valdagno (VI) dal 17 al 18 aprile 2025.
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