DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 731 del 08 luglio 2025
Attuazione dei progetti dedicati al miglioramento della qualità dell'aria. Azione operativa E.2.a dell'Appendice I al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) approvato con DGR n. 377 del 15.04.2025. Bando per la concessione di contributi finalizzati alla sostituzione di impianti termici domestici alimentati a biomassa combustibile solida o gasolio con nuovi impianti termici con migliori prestazioni emissive oppure pompe di calore elettriche. Approvazione del bando e della convenzione con Veneto Innovazione S.p.A. per la sua gestione operativa - annualità 2025.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 730 del 08 luglio 2025
Integrazione delle risorse destinate al finanziamento del "Bando stufe 2024" approvato con DGR n. 639 del 10 giugno 2024 relativo alla concessione di contributi per la rottamazione di stufe inquinanti con contestuale acquisto ed installazione di nuovi impianti termici domestici alimentati a biomasse combustibili solide oppure pompe di calore elettriche con migliori prestazioni emissive.
Con la D.G.R.V. n. 566 del 21.05.2025 (pubblicata nel B.U.R. Veneto n. 82 del 24.06.2025), è stato approvato un atto di indirizzo con cui si incarica il Direttore dell’Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio dell’eventuale avvio e coordinamento delle attività in materia di valutazione degli impatti e dei rischi ambientali di progetti infrastrutturali, con specifico riferimento agli Studi di Impatto Ambientale (SIA) e al potenziamento del contributo della ricerca scientifica a supporto dei processi decisionali, ivi comprese le attività conseguenti agli adempimenti previsti dagli artt. 18, co. 1 e 28, co. 6 e 7 d.lgs. 152/2006, cd. Codice dell’ambiente.
Il TAR Veneto ricorda che l’interpretazione corretta del Piano Casa della Regione Veneto (di cui alla l. R.V. n. 14/2009 e ss.mm.ii.) prevede il rispetto delle “specifiche norme di tutela” imposte dagli strumenti urbanistici e dalle eventuali schede di piano: se queste ultime dunque prevedono quale unica tipologia di intervento sul fabbricato il restauro e risanamento conservativo, ciò esclude la possibilità di ampliamento normalmente ammissibile ex lege.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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La legge regionale del Veneto (n. 11/2004 e successivi aggiornamenti, come la n. 14/2017) disciplina la decadenza delle previsioni urbanistiche relative alle aree di espansione. In particolare, l'art. 18, comma 7 della LR 11/2004 prevede che, per le aree soggette a strumenti attuativi non approvati, le previsioni decadano automaticamente dopo cinque anni dall'entrata in vigore del piano di intervento.
Il TAR Veneto precisa che la variante al P.I. adottata prima della decadenza delle prescrizioni sulle aree di espansione non permette di evitare tale decadenza, non potendo in quel momento costituire volontaria ed effettiva nuova pianificazione dell’area non più zonizzata.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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L'avvocato Domenico Chinello, che sentitamente ringraziamo, ci invia una nota, che volentieri pubblichiamo, sul nuovo art. 42-bis, della L.R. del Veneto n. 11/2004, introdotto dall’art. 22 della L.R. n. 6/2025: "Riflessioni sulla nuova disciplina regionale del mutamento di destinazione d’uso edilizio".
Il TAR Veneto ricorda che la decadenza delle previsioni per le aree di espansione sottoposte a strumenti attuativi non approvati, è automatica una volta trascorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano. L’unico modo per impedire la suddetta decadenza è l’approvazione del piano attuativo; ad essa consegue la possibilità per il Comune di rizonizzare le aree medesime.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che l’esenzione dal pagamento del contributo di costruzione in ipotesi di intervento ai sensi del cd. Piano Casa era prevista solamente per le ipotesi di fabbricati destinati – per almeno 42 mesi dal rilascio del certificato di agibilità – a prima casa di abitazione per il richiedente. È irrilevante peraltro la mancanza di una specifica autodichiarazione del privato, bastando aver richiesto la suddetta esenzione nel modello prestampato DIA.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Con la delibera del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2025 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 125 del 31.05.2025), è stato approvato un ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 30 ottobre 2023 al 5 novembre 2023 nel territorio della Provincia di Belluno, di Treviso e di Venezia.
Il testo della delibera è consultabile al seguente link:
Inoltre, con la delibera del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2025 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 125 del 31.05.2025), è stato prorogato di ulteriori 12 mesi lo stato di emergenza in conseguenza di tali eccezionali eventi meteorologici.
Il testo della delibera è consultabile al seguente link:
La Regione del Veneto aveva chiesto un parere al Consiglio di Stato concernente l’individuazione del criterio di risoluzione del conflitto tra due norme, entrambe di rango primario: da un lato, una legge regionale (art. 11, co. 1 l.r. Veneto 5/2012) che individua un intervallo temporale ben preciso (15 maggio-15 giugno) per lo svolgimento delle consultazioni elettorali regionali; dall’altro, una legge statale (art. 5 l. 165/2004) che, nel regolare la medesima fattispecie, prevede lo svolgimento delle elezioni entro un termine (60 giorni) dalla scadenza del quinquennio di durata in carica del Consiglio regionale, a sua volta decorrente dalla data della relativa elezione. Il conflitto si era determinato per effetto del differimento – disposto con il d.l. 26/2020, come convertito dalla l. 59/2020 – del turno elettorale del 2020 dal 31 maggio al 20-21 settembre 2020, così che la prossima scadenza del quinquennio non risulta più allineata alla finestra elettorale (15 maggio-15 giugno) prevista dalla norma regionale.
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’individuazione della data di svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi regionali, essendo inclusa – in quanto attinente al “sistema di elezione” e dovendo, in ogni caso, risultare conforme alla “durata degli organi elettivi” stabilita dalla legge statale (profilo, quest’ultimo, con cui la tempistica delle consultazioni elettorali inevitabilmente interferisce) – nella materia di competenza legislativa concorrente ex art. 122, co. 1 Cost., non può prescindere dal puntuale rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale in materia.
La potestà legislativa concorrente della Regione in materia di sistema di elezione – nell’accezione che include anche il procedimento elettorale – deve essere esercitata nel rispetto: a) dei principi fondamentali stabiliti in materia dalla legge statale, comprendenti anche la determinazione del dies ad quem; b) della durata degli organi elettivi, anch’essa stabilita dalla legge statale.
Le elezioni dei Consigli regionali devono avere luogo non oltre i 60 giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei 6 giorni ulteriori; il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data dell’elezione, ai sensi dell’art. 5 l. 165/2004, che detta i principi fondamentali della materia.
La proroga della durata degli Organi elettivi regionali ha carattere eccezionale, come desumibile dall’art. 1, co. 1, lett. d d.l. 26/2020, come convertito dalla l. 59/2020, e del conseguente differimento delle consultazioni elettorali svoltesi in quell’anno, dovuto alla situazione emergenziale pandemica. In ogni caso la stessa, in quanto di carattere derogatorio, necessita di espressa previsione normativa ad opera del legislatore statale.
Soltanto la prorogatio è riconducibile alla “forma di governo” rimessa dall’art. 123 Cost. allo statuto regionale, mentre lo statuto (o altra legge) regionale non può prevedere e disciplinare la proroga. L’istituto della prorogatio, a differenza della vera e propria proroga, non incide infatti sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l’esercizio dei poteri nell’intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l’entrata in carica del nuovo organo eletto.
In ogni caso, la clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 11, co. 1 l.r. Veneto 5/2012 (“fermo restando quanto previsto dalla disciplina statale”) subordina l’applicazione della finestra temporale ivi stabilita alle cadenze del procedimento elettorale stabilite dalla legge statale.
Con il comunicato dell’8 maggio 2025, il Presidente della Giunta regionale del Veneto, Luca Zaia, ha ringraziato il Consiglio di Stato per aver fornito un chiarimento puntuale e autorevole sulla finestra elettorale delle prossime elezioni regionali del Veneto: il voto dovrà avvenire non oltre domenica 23 novembre 2025, come indica il Consiglio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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