Il TAR Veneto ha laconicamente affermato che l’autorizzazione regionale per la riduzione della superficie boscata ai sensi dell’art. 4 l.r. Veneto 52/1978 condiziona l’efficacia, ma non la validità del permesso di costruire.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il T.A.R. Veneto ricorda che gli ampliamenti ai sensi del cd. Piano Casa possono essere realizzati solo in zona omogenea propria.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che la disciplina dell’attività di agricampeggio, di cui alla l.r. Veneto 28/2012, alla D.G.R.V. n. 613/2015 e alla D.G.R.V. n. 502/2016, non contiene rigide limitazioni regolative in ordine alla dimensione del parcheggio: l’ipotesi di superamento del numero di ospiti ammessi, dovuto alla vasta dimensione del parcheggio stesso, non può impedire la possibilità di autorizzazione del parcheggio, ma riguarda le modalità di esercizio dell’attività agrituristica.
Tanto è vero che l’art. 7 l.r. Veneto 28/2012 indica le aree di parcheggio tra le dotazioni dell’agriturismo.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che la l.r. Veneto 14/2019 (cd. Veneto 2050) vieta espressamente la possibilità di fruire delle disposizioni dalla stessa dettate ai fini di sanatoria, stabilendo che gli interventi di cui all’art. 3, co. 1 l.r. cit. non trovano applicazione per gli edifici anche parzialmente abusivi (cfr. art. 3, co. 4, lett. d l.r. cit.).
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha ritenuto non derogabile, da parte del Piano casa, la distanza minima fissata dall’art. 9 d.m. 1444/1968 di dieci metri fra pareti finestrate, nemmeno a seguito dell’interpretazione autentica dell’art. 2, co. 1 l.r. Veneto 14/2009 ad opera dell’art. 64 l.r. Veneto 30/2016.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto evidenzia che l’art. 35 della l. R.V. n. 11/2010 – e la conseguente variante urbanistica in sede di piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – non consente di aggirare l’obbligo urbanistico di previo PUA.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Secondo il TAR Veneto, il Piano Casa di cui alla l. R.V. n. 14/2009 non consentiva di derogare agli obblighi di previo Piano Urbanistico Attuativo previsti dallo strumento urbanistico: anche l’art. 64 della l. R.V. n. 30/2016 di interpretazione autentica della potenzialità derogatoria del Piano Casa, infatti, non indica tra le – eccezionali – norme derogate tale tipo di prescrizione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha lodato un Comune per aver correttamente ricostruito l’evoluzione della normativa regionale in materia di vincolo cimiteriale.
La l.r. Veneto 4/2015 aveva inserito il comma 4-bis all’art. 41 l.r. Veneto 11/2004, prevedendo espressamente che nelle aree di rispetto cimiteriale, oggetto di riduzione della zona di rispetto ai sensi dell’art. 338, co. 5 T.U. leggi sanitarie, “l’attuazione degli interventi urbanistici, pubblici o privati, compatibili con le esigenze di pubblico interesse attinenti il profilo sanitario, urbanistico e di tranquillità dei luoghi, di cui al medesimo comma 5, è consentita previa approvazione da parte del Consiglio comunale di un piano urbanistico attuativo con le procedure di cui all'articolo 20. Tale disposizione si applica anche ai comuni non dotati di PAT”.
La formulazione attualmente vigente invece (frutto della riscrittura ad opera dell’art. 63, co. 4 l.r. Veneto 30/2016) ha inteso restringere le ipotesi in cui è ammessa, eccezionalmente, l’edificazione in quelle medesime zone, prevedendo che “l’attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica di cui al medesimo comma 5, è consentita dal consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, previa valutazione dell’interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi”.
Essendo espressamente previsto – perché possa essere disposta la riduzione della fascia di rispetto – che si motivi in ordine alla prevalenza dell’interesse pubblico alla riduzione della fascia di rispetto, è chiaro che gli interventi ammissibili devono tendere al perseguimento di interessi pubblici di rango superiore a quelli tutelati dalla fascia di rispetto e che tali non possono considerarsi gli interventi volti allo sfruttamento residenziale dell’area, tenuto conto, peraltro, della necessità di salvaguardare la sacralità dei luoghi, certamente pregiudicata da una più intensa presenza umana.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti