Il T.A.R. afferma che, se da un lato, spetta alla parte che eccepisce la tardività del ricorso dimostrare che la piena conoscenza del provvedimento impugnato si fosse già formata anteriormente alla proposizione del ricorso, dall’altro lato, riconosce i poteri del Collegio ad indagare con scrupolo su tale aspetto.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il Comune di Chiampo aveva inoltrato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto una richiesta di parere, in ordine al modo di calcolare la sanzione comminata dall’art. 34, co. 2 T.U. edilizia (d.P.R. 380/2001), cd. fiscalizzazione dell’abuso (si veda il post del 26 giugno 2018, con l'allegata richiesta motivata).
Il contrasto, anche giurisprudenziale, verte sul momento nel tempo in cui bisogna considerare il “doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392” ai fini del calcolo della sanzione: secondo alcuni, si dovrebbe fare riferimento al momento dell’abuso; secondo altri, al momento dell’applicazione della sanzione (per approfondire, si vedano i due post, datati 9 agosto 2017 e 16 gennaio 2018, a firma dell’avv. Matteo Acquasaliente).
La Corte dei Conti ha dichiarato inammissibile la richiesta di parere, ritenendo che una sua risposta avrebbe interferito con la discrezionalità della p.a. e con la giurisdizione amministrativa.
Tuttavia, la Corte cita “in funzione collaborativa” una sentenza del T.A.R. Bologna e una del Consiglio di Stato. La prima esclude che il valore indicato nella l. 392/1978 debba essere rivalutato secondo gli indici Istat. La seconda ritiene esente da vizi – anzi, addirittura attività vincolata – l’operato del Comune, che nell’anno 2000 ha calcolato la sanzione con i valori della l. 392/1978, come rivalutati dall’ultimo decreto ministeriale emanato in proposito (D.M. Lavori Pubblici 18 dicembre 1998).
Non sarebbe assurdo trarne un “suggerimento”, per il quale ai fini della cd. fiscalizzazione dell’abuso, si deve fare riferimento al costo di produzione al momento di realizzazione dell’abuso, in base ai valori fissati dalla l. 392/1978, senza rivalutazione alla data di irrogazione della sanzione, dato che il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 3633/2018, sembra avallare – seppur in modo indiretto - tale metodo di calcolo utilizzato dal Comune di Macerata. Qualora invece si ritenga doverosa la rivalutazione, essa andrebbe calcolata in coerenza con le fonti secondarie: i vari regolamenti, con cadenza pressoché annuale, hanno aggiornato i valori della l. 392 cit. fino al 1997; per gli anni dal 1998 in poi, troverebbe generale applicazione l’ultimo regolamento emanato, ovvero il prefato D.M. LL.PP. 18 dicembre 1998.
Quindi, ad oggi, nonostante il T.A.R. Veneto ritenga necessario attualizzare la sanzione de qua al momento della sua applicazione (sent. 1114/2017), non chiarendo, tuttavia, a quale momento storico la stessa debba essere ricondotta (rectius: se al momento di commissione dell’abuso o a quello di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria), altri Giudici, non solo negano l’attualizzazione della stessa, ma lasciano persino presumere che la sanzione dovrebbe essere commisurata ai valori sussistenti al momento di commissione dell’abuso o, in assenza di tale informazione temporale, all’ultimo D.M. del 1998.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il T.A.R. Milano afferma che, in presenza di abusi edilizi, il presupposto della c.d. vicinitas è idoneo e sufficiente a radicare il potere di intervento e di controllo urbanistico-edilizio del Comune ex art. 27 del d.P.R. n. 380/2001.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R si sofferma sul titolo edilizio necessario per realizzare una recinzione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Secondo il T.A.R. di Brescia, il Questore, nel negare il porto d'armi al privato richiedente, deve motivare compiutamente la propria scelta discrezionale di rigetto.
Dopo un approfondito excursus giurisprudenziale, il TAR Lombardo ha riepilogato i principi che devono informare l'Autorità di Pubblica sicurezza in materia, per cui:
-la facoltà di detenere e portare armi corrisponde ad un interesse del privato ritenuto, tuttavia, cedevole di fronte al ragionevole sospetto di abuso della facoltà medesima, il cui soddisfacimento recede al cospetto dell’esigenza di evitare rischi per l’incolumità pubblica e per la tranquilla convivenza della collettività; sicché la P.A. può legittimamente negare la detenzione e il porto d’armi, anche qualora la condotta dell’interessato presenti soltanto segni di pericolosità o semplici indizi di inaffidabilità;
- nel valutare la affidabilità del soggetto circa il possesso e l’uso corretto delle armi, i poteri dell’Autorità sono ampiamente discrezionali e finalizzati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici, sicché i relativi provvedimenti negativi sono sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa, fermo restando che rientra nella discrezionalità amministrativa la valutazione, ai fini del giudizio di affidabilità rispetto al non abuso dell’arma, di singoli episodi anche privi di rilevanza penale.
Nel caso sottoposto all'attenzione dei Giudici amministrativi bresciani, tuttavia, la P.A. resistente si era limitata a prendere atto di un'informativa dell'Arma dei Carabinieri sulla radicazione di un procedimento penale a carico dell'interessato per minacce, percosse e danneggiamento (per fatti del 2006, peraltro), senza assumere informazioni in ordine allo stato dello stesso e senza, soprattutto, formulare un giudizio circa gli elementi che avevano concretamente caratterizzato la vicenda e senza evidenziare in che termini, questi elementi, avessero inciso sul giudizio di inaffidabilità nell’uso delle armi.
Nella fattispecie, è stato dunque caducato il provvedimento di conferma della sospensione del porto d'armi del ricorrente, per inadeguata motivazione, con la precisazione che l'accoglimento del ricorso non comportava per il richiedente l'automatica restituzione della licenza, ma l'obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi sulla sua istanza, tenendo conto dei principi ricordati in motivazione.
Post di Giorgio Nespoli - avvocato
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Il T.A.R. ricorda la diversità sussistenza tra la pertinenza urbanistica e quella civilistica. La sentenza è particolarmente interessante perché il Collegio enuclea le caratteristiche che dovrebbero sussistere affinché un’opera edile possa rientrare nella prima categoria.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Segnaliamo una sentenza del TAR Veneto in materia di risarcimento dei danni da provvedimento illegittimo.
La richiesta parte da un ordine di demolizione di un fabbricato, che è stato giudicato illegittimo dal giudice amministrativo e annullato, con sentenza passata in giudicato.
Il TAR ravvisa in questa situazione sia l'esistenza del fatto dannoso (l'ordine di demolizione illegittimo) sia la presunzione di colpa a carico del comune, ma non il nesso di causalità tra il suddetto fatto e i danni lamentati dal ricorrente (che sono gli elementi della responsabilità aquiliana di cui all'articolo 2043 del codice civile).
In generale, per un motivo o per l'altro, è raro che la P.A. venga condannata al risarcimento dei danni.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il T.A.R. chiarisce la nozione di “completamento funzionale” collegata al rilascio del condono edilizio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il Consiglio di Stato ricorda che, se da un lato, i termini per proporre il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non soggiacciono alla c.d. sospensione feriale, trattandosi di un rimedio giustiziale amministrativo (anche se progressivamente giurisidizionalizzato), dall’altro lato, il termine per proporre l’opposizione ha natura processuale e, quindi, è soggetto alla c.d. sospensione feriale.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Sul BUR n. 98 del 28 settembre 2018 è stata pubblicata la DGRV n. 1366 del 18 settembre 2018, contenente precisazioni ed integrazioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla deliberazione di Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018.
Con questo provvedimento sono integrate le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 668 del 15.05.2018 dando indicazioni di tipo procedurale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), alle Amministrazioni comunali che devono aggiornare i propri strumenti urbanistici ai sensi della L. R. n. 14/2017 in tema di “contenimento del consumo di suolo”.
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