Il TAR Veneto ricorda che nel caso in cui, alla richiesta del Giudice di partecipare all’istruttoria processuale (nel caso di specie, con una relazione relativa alle scelte amministrative compiute), la P.A. non ottemperi senza giustificare la propria mancanza di collaborazione con le altre parti del processo, è possibile per il Giudice applicare l’art. 116 c.p.c. e l’art. 64, co. 4 c.p.a., ritenendo dunque ammesse le circostanze dedotte dal ricorrente.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Catanzaro ha osservato che, in caso di aggiudicazione controversa impugnata in via principale dal concorrente perdente e in via incidentale dall’aggiudicatario, il rigetto del ricorso principale comporta la sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale, perché l’aggiudicatario non potrebbe ottenere alcuna ulteriore utilità, una volta che la sua aggiudicazione sia riconosciuta come legittima.
Si ringrazia sentitamente il dott. Marco Plechero per la segnalazione.
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La comunicazione ufficiale è stata data il ministro della giustizia Alfonso Bonafede.
Lo slittamento delle prove si è reso necessario per l’impossibilità di garantire, soprattutto nelle sedi delle Corti d’appello a maggior tasso di partecipazione, il rispetto delle misure anti Covid-19.
Le nuove date, non ancora comunicate, saranno rese note nelle prossime settimane.
Le prove, a detta del ministro, dovrebbero tenersi non prima della primavera 2021.
Proseguono, invece, le prove orali dell’esame avvocato 2019 che si svolgeranno in presenza in rispetto dei presidi anti-contagio.
Nel caso di specie, una società chiedeva la restituzione del prezzo a suo tempo versato al Comune per l’assegnazione di un’area destinata alla realizzazione di alloggi economico-popolari, poi revocata dalla P.A. per inadempimento della società.
Il TAR Veneto ha accolto la domanda, ravvisando un’ipotesi di condictio indebiti.
Per la verità, la società era rimasta inerte durante il tempo necessario a prescrivere la pretesa restitutoria, ma la prescrizione veniva utilmente interrotta da un suo creditore.
Infatti, il TAR si è allineato alla Corte di cassazione nell’affermare che, in tema di pignoramento presso terzi, il creditor creditoris interrompe la prescrizione del credito pignorato “in surroga del debitore esecutato” (nella specie, la società) sia con la notifica dell’atto di pignoramento al terzo (Comune), sia con l’instaurazione del giudizio di accertamento di tale credito, se il terzo neghi di essere debitore.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il T.A.R. si sofferma sulla distinzione tra RTI verticale e orizzontale.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Piemonte ricorda che la giurisdizione sulle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme del Regolamento Edilizio spetta al Giudice Ordinario.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 34, co. 3 c.p.a.: quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori, purché il ricorrente dimostri che ha già incardinato un separato giudizio di risarcimento o che è in procinto di farlo, mentre non sono sufficienti manifestazioni generiche di interesse.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Veneto, a partire dall’art. 39 T.U. espropri, ha affermato che i profili attinenti alla spettanza e al pagamento di tale indennizzo non attengono alla legittimità del procedimento, ma riguardano questioni di carattere patrimoniale che presuppongono già concluso il procedimento di pianificazione, devolute alla giurisdizione del G.O. e alla competenza in unico grado della Corte d’appello.
Nel caso di specie, i ricorrenti sostenevano addirittura l’incostituzionalità dell’art. 39 cit., poiché avrebbe previsto un procedimento troppo gravoso per il privato di calcolo e liquidazione dell’indennizzo.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Veneto ribadisce che, nel caso di aree tutelate, non è ravvisabile il vizio di disparità di trattamento fondato sulla già avvenuta compromissione dell’area medesima da parte di altri interventi edilizi. Inoltre, risulta difficile riscontrare tale tipo di vizio nei casi di autorizzazione paesaggistica, posta in via generale la diversità di progetti oggetto e del loro impatto sull’ambiente.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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