Il TAR Piemonte ribadisce che è annullabile il provvedimento demolitorio cui manchi il fondamento normativo del potere ripristinatorio attribuito all’Amministrazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il T.A.R. Lecce ritiene che la cd. tombatura di un locale possa essere considerata un’azione equipollente alla demolizione di un immobile abusivo, perché lo stesso perde le sue caratteristiche funzionali.
Tale sentenza desta qualche perplessità perché, a detta della giurisprudenza maggioritaria, l’ordine demolitorio è ottemperato esclusivamente se vi è il ripristino dello status quo ante, non se il locale viene semplicemente murato e/o riempito di terra.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Nel caso di specie, un Consorzio impugnava alcune norme del P.A.T. deducendo che, benché il previgente P.R.G.C. ammettesse la possibilità di edificazione del proprio Ambito, previa approvazione di un P.U.A., la concreta edificazione era stata di fatto preclusa dal Comune che dapprima aveva bocciato le richieste di approvazione dei piani attuativi via via presentati e poi aveva, mediante l’adozione del P.A.T. impugnato, integralmente stralciato la capacità edificatoria dell’area.
Il TAR Veneto ha respinto il ricorso, sulla scorta dell’amplissima discrezionalità di cui gode il Comune in sede di pianificazione del territorio, ponendo utili principi in materia.
Il TAR ha anche rilevato che ai sensi dell’art. 48, co. 4 l.r. Veneto 11/2004 ss.mm.ii., l’approvazione del P.A.T. spettava fino al 01.05.2012 alla Regione e poi alla Provincia, ma poiché il primo maggio è giorno festivo, tale termine deve ritenersi prorogato di diritto al 02.05.2012.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Li ha offerti il TAR Veneto: in particolare, l’attribuzione di una destinazione urbanistica diversa da quella auspicata dal privato non impone una motivazione ulteriore rispetto a quanto può ricavarsi dalle relazioni progettuali e dall’insieme degli atti del procedimento, se le definizioni di zone con ridotto indice trovino coerente giustificazione nelle linee portanti della pianificazione, il che esclude la necessità di motivare la comparazione con gli interessi dei privati incisi da vincoli o altre prescrizioni.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il T.A.R. ricorda che il principio del cd. ne bis in idem trova piena applicazione anche nel processo amministrativo e non presuppone affatto che la sentenza che ha deciso la medesima questione sia già passata in giudicato.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che, in caso di annullamento ex art. 21-octies l. n. 241/1990 (annullamento in autotutela), le ragioni di pubblico interesse concreto e attuale a base dell’annullamento medesimo devono essere esplicitate dalla P.A., la quale non può invece meramente citare la volontà di ripristinare la legalità violata. Inoltre, il Giudice ribadisce la necessità di una comparazione tra il suddetto pubblico interesse e l’interesse del privato che subisce i poteri di autotutela dell’Amministrazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha confermato la legittimità della scelta comunale di obbligare il privato a mantenere aperto il proprio cancello che dava entrata anche a parcheggi pubblici che erano già di loro accessibili direttamente dalla pubblica via: e infatti, la presenza di uffici ed esercizi commerciali nell’immobile servito dal detto parcheggio giustifica la scelta comunale di ampliare le possibilità di ingresso.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Piemonte ricorda che il principio di concentrazione delle tutele di cui all’art. 7, co. 7 c.p.a. non consente di sovvertire completamente i criteri di riparto della giurisdizione.
La sua funzione è invece quella di garantire che il Giudice giurisdizionalmente competente – in base proprio a tali norme di riparto – abbia a propria disposizione tutti gli strumenti possibili per poter garantire l’effettività della tutela.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il T.A.R. ricorda che le censure di diritto devono esser sviluppate in modo dettagliato nel ricorso, essendo inammissibile il mero rinvio per relationem alla motivazione degli atti e/o provvedimenti amministrativi.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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