Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 192 Codice dell’ambiente, la quale norma, nel sancire il generale divieto di abbandono e deposito di rifiuti, prevede che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale il Comune stesso deve procedere all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Piemonte ricorda che i poteri concessi al Sindaco ai sensi dell’art. 50 TUEL sono diversi da quelli in materia di ordinanze contingibili e urgenti ex art. 54 del medesimo Testo Unico: pertanto, non è necessaria la sussistenza dei presupposti richiesti per queste ultime.
Al contrario, per l’adozione delle ordinanze (di natura ordinaria) di cui all’art. 50, co. 7-bis è sufficiente la sussistenza di esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti (nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale), e il fatto che si tratti di aree interessate da fenomeni di aggregazione notturna.
Tra i poteri in capo al Sindaco ai sensi di tale norma vi è anche quello di imporre limitazioni di orari ai locali destinatari dell’ordinanza, e non solo quello di limitare la vendita di alcolici e superalcolici.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Piemonte ribadisce che le ordinanze del Sindaco ai sensi dell’art. 50, co. 7-bis T.U. Enti Locali devono essere adottate nel rispetto dell’art. 7 l. n. 241/1990 sulla comunicazione di avvio del procedimento; ciò significa anche che, in presenza delle “ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del provvedimento” come richieste da tale articolo, la comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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In vista del tradizionale convegno di Castelfranco del 27 novembre 2020, che quest'anno si terrà online e si occuperà del nuovo PTRC del Veneto, pubblichiamo una nota di Daniele Iselle, che sentitamente ringraziamo, sulla rete ecologica prevista in tale piano:
Segnaliamo che in data 22 settembre 2020 su questo sito abbiamo pubblicato un altro intervento di Daniele Iselle sul PTRC, riguardante le stazioni ferroviarie e i caselli autostradali.
Infine pubblichiamo la locandina del suddetto convegno di Castelfranco
Nel caso di specie, una società presentava al Comune un’istanza di PUA, il quale veniva adottato dalla Giunta, ma non approvato dal Consiglio. Il diniego era annullato dal Consiglio di Stato, ma a seguire il Consiglio comunale bocciava il PUA con altra motivazione. Anche questo secondo diniego era annullato dal Consiglio di Stato. Alla fine, il Comune approvava un P.A.T. che stralciava integralmente la volumetria residenziale prima presente nei fondi della società.
Quest’ultima avanzava allora domanda di risarcimento del danno.
Il TAR Veneto ha accolto la domanda, ravvisando tutti i requisiti dell’illecito aquiliano. Quanto al danno risarcibile, il TAR ha riconosciuto le voci degli esborsi per l’elaborazione della proposta di PUA illegittimamente bocciata dal Comune, nonché del pregiudizio patrimoniale legato alla mancata valorizzazione immobiliare. Ha invece ritenuto indimostrata nel caso specifico la voce di risarcimento per la perdita del profitto imprenditoriale (lo sviluppo edificatorio dell’area doveva servire alla successiva commercializzazione delle unità immobiliari realizzate).
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’intera disciplina regionale veneta avente ad oggetto il cd. “controllo di vicinato” (l. R.V. n. 34/2019), per contrasto con gli artt. 117, co. 2, lett. h) e 118, co. 3 Cost.
In particolare, la Consulta ha ribadito la differenza tra il nucleo di sicurezza cd. primaria, di competenza statale, e quello di sicurezza cd. secondaria, che può essere anche di competenza regionale. Con quest’ultimo si intendono tutti quegli interventi che, riguardando materie di competenza (anche) regionale, quale il governo del territorio, le politiche sociali, l’assistenza sanitaria e la polizia locale, contribuiscono ad accrescere e a migliorare la sicurezza e le condizioni di vivibilità della popolazione.
Pertanto, dichiara la Corte Costituzionale, nelle intenzioni del legislatore statale alle Regioni è affidato il compito di creare e sviluppare un ambiente sociale che, per come è strutturato, riduca il rischio e/o la tendenza dei privati a commettere reati; mentre la fase più strettamente sanzionatoria e coercitiva è e rimane di competenza esclusivamente statale.
È in questo sistema che si dovrebbe inserire la legge veneta: la Consulta ha ritenuto che, seppure formalmente strutturata di modo da schivare le censure di costituzionalità, la stessa avesse in sé alcune caratteristiche che la rendevano sostanzialmente un’espressione di sicurezza primaria, alla Regione impedita. Tale decisione è derivata dal fatto che:
-la norma di legge parlava espressamente di “prevenzione generale e controllo del territorio”;
- la Regione si inseriva direttamente, con futuri provvedimenti di Giunta, nei rapporti tra Enti locali e Uffici Territoriali del Governo, promuovendo la stipula di accordi o protocolli d’intesa, “in materia di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica”;
- infine, veniva creata una banca dati autonoma per la raccolta dei dati sull’andamento dei reati in Regione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha ricordato che non è necessario un titolo edilizio per la realizzazione di una recinzione qualora, per l’utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni ridotte dell’intervento, non derivi un’apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale.
Nel caso di specie, il TAR ha qualificato come fosse attività edilizia libera l’apposizione di una recinzione consistente in una semplice rete metallica poggiante su paletti in ferro, realizzata in un’area destinata al soddisfacimento del fabbisogno residenziale all’interno delle zone agricole.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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E' stato pubblicato sulla GU n.285 del 16-11-2020 il Decreto 16 settembre 2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con altri Ministri, recante: "Procedure per la presentazione delle proposte, criteri per la valutazione e modalità di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare». (20A06209)
Con il Documento del Sindaco sulla “Pianificazione strategica ed operativa 2020-2022”, Verona coglie la sfida di dare avvio prioritariamente al processo di recupero degli ambiti degradati della città consolidata, aprendo il processo di partecipazione e concertazione propedeutico alla formazione della Variante di riqualificazione urbana: Verona 2030.
Una Variante che in coerenza con i principi introdotti dalla Legge Regionale 14/2017 connette le finalità di contenimento del consumo di suolo con quelle della rigenerazione e riqualificazione dei tessuti della città esistente, aspetti che insieme rappresentano ‘due facce della stessa medaglia’.
Per fortuna a questo mondo ci sono anche piccole questioni di cui ci si può occupare: sarebbe davvero triste se ci fossero soltanto i problemi gravi.
Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.285 del 16-11-2020 è stato pubblicato un decreto interministeriale del 16 settembre 2020, recante "Procedure per la presentazione delle proposte, criteri per la valutazione e modalita' di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del «Programma innovativo nazionale per la qualita' dell'abitare». (20A06209)".
Ecco, cosa possiamo pensare di una Gazzetta Ufficiale che scrive modalita' e qualita' con l'apostrofo, invece che modalità e qualità con l'accento?
So che non si tratta di ignoranza, ma di problemi informatici di tipo tecnico, ma intanto accettiamo una novità linguistica che poi sarà difficile considerare un errore e abbandonare.
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