Il TAR Piemonte rammenta che la P.A non può motivare un proprio provvedimento solo in sede successiva di giudizio o, comunque, non può modificare la motivazione già espressa, stravolgendola completamente.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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La Regione Veneto ha chiarito che la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi prevista dall'art. 103 del d.l. n. 18/2020, convertito in l. n. 27/2020, come modificato dall'art. 37 del d.l. 23/2020, convertito in l. n. 40/2020, si applica anche ai procedimenti comunali in corso per l'adeguamento alla l.r. Veneto sul consumo n. 14/2017 del suolo ed al Regolamento Edilizio Tipo.
Tuttavia si evidenzia che tale indicazione regionale potrebbe essere discutibile, perché la sospensione de qua potrebbe non applicarsi ad un termine fisso che scade oltre la sospensione procedimentale prevista dalla decretazione d'urgenza, quale è il termine del 30 settembre 2020 previsto dall'art. 17, c. 7 della l.r. Veneto n. 14/2019 per l'adeguamento comunale alla l.r. sul consumo del suolo ed al RET.
La Corte di cassazione penale ha affermato – in linea con la giurisprudenza amministrativa – che le pubbliche piazze, vie, strade, e altri spazi urbani rientranti nei centri storici costituiscono per ciò solo beni culturali, senza bisogno della dichiarazione di interesse storico-artistico (cfr. art. 10, co. 1 e 4, lett. g d.lgs. 42/2004, cd. Codice Urbani), salva l’espressa verifica di interesse in senso contrario (cfr. il successivo art. 12).
In linea generale, perciò, l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su tali beni culturali è subordinata all’autorizzazione del Soprintendente ex art. 21, co. 4 Codice Urbani, altrimenti si incorre nella contravvenzione di cui al successivo art. 169.
Attenzione però all’art. 181, co. 3 d.l. 34/2020, cd. decreto Rilancio, conv. con modd. in l. 77/2020, che consente l’installazione di strutture amovibili nei luoghi del centro storico, senza bisogno dell’autorizzazione, se fatta al solo fine di garantire il distanziamento sociale necessario in quest’epoca di pandemia.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 192 Codice dell’ambiente, la quale norma, nel sancire il generale divieto di abbandono e deposito di rifiuti, prevede che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale il Comune stesso deve procedere all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Piemonte ricorda che i poteri concessi al Sindaco ai sensi dell’art. 50 TUEL sono diversi da quelli in materia di ordinanze contingibili e urgenti ex art. 54 del medesimo Testo Unico: pertanto, non è necessaria la sussistenza dei presupposti richiesti per queste ultime.
Al contrario, per l’adozione delle ordinanze (di natura ordinaria) di cui all’art. 50, co. 7-bis è sufficiente la sussistenza di esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti (nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale), e il fatto che si tratti di aree interessate da fenomeni di aggregazione notturna.
Tra i poteri in capo al Sindaco ai sensi di tale norma vi è anche quello di imporre limitazioni di orari ai locali destinatari dell’ordinanza, e non solo quello di limitare la vendita di alcolici e superalcolici.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Piemonte ribadisce che le ordinanze del Sindaco ai sensi dell’art. 50, co. 7-bis T.U. Enti Locali devono essere adottate nel rispetto dell’art. 7 l. n. 241/1990 sulla comunicazione di avvio del procedimento; ciò significa anche che, in presenza delle “ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del provvedimento” come richieste da tale articolo, la comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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In vista del tradizionale convegno di Castelfranco del 27 novembre 2020, che quest'anno si terrà online e si occuperà del nuovo PTRC del Veneto, pubblichiamo una nota di Daniele Iselle, che sentitamente ringraziamo, sulla rete ecologica prevista in tale piano:
Segnaliamo che in data 22 settembre 2020 su questo sito abbiamo pubblicato un altro intervento di Daniele Iselle sul PTRC, riguardante le stazioni ferroviarie e i caselli autostradali.
Infine pubblichiamo la locandina del suddetto convegno di Castelfranco
Nel caso di specie, una società presentava al Comune un’istanza di PUA, il quale veniva adottato dalla Giunta, ma non approvato dal Consiglio. Il diniego era annullato dal Consiglio di Stato, ma a seguire il Consiglio comunale bocciava il PUA con altra motivazione. Anche questo secondo diniego era annullato dal Consiglio di Stato. Alla fine, il Comune approvava un P.A.T. che stralciava integralmente la volumetria residenziale prima presente nei fondi della società.
Quest’ultima avanzava allora domanda di risarcimento del danno.
Il TAR Veneto ha accolto la domanda, ravvisando tutti i requisiti dell’illecito aquiliano. Quanto al danno risarcibile, il TAR ha riconosciuto le voci degli esborsi per l’elaborazione della proposta di PUA illegittimamente bocciata dal Comune, nonché del pregiudizio patrimoniale legato alla mancata valorizzazione immobiliare. Ha invece ritenuto indimostrata nel caso specifico la voce di risarcimento per la perdita del profitto imprenditoriale (lo sviluppo edificatorio dell’area doveva servire alla successiva commercializzazione delle unità immobiliari realizzate).
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’intera disciplina regionale veneta avente ad oggetto il cd. “controllo di vicinato” (l. R.V. n. 34/2019), per contrasto con gli artt. 117, co. 2, lett. h) e 118, co. 3 Cost.
In particolare, la Consulta ha ribadito la differenza tra il nucleo di sicurezza cd. primaria, di competenza statale, e quello di sicurezza cd. secondaria, che può essere anche di competenza regionale. Con quest’ultimo si intendono tutti quegli interventi che, riguardando materie di competenza (anche) regionale, quale il governo del territorio, le politiche sociali, l’assistenza sanitaria e la polizia locale, contribuiscono ad accrescere e a migliorare la sicurezza e le condizioni di vivibilità della popolazione.
Pertanto, dichiara la Corte Costituzionale, nelle intenzioni del legislatore statale alle Regioni è affidato il compito di creare e sviluppare un ambiente sociale che, per come è strutturato, riduca il rischio e/o la tendenza dei privati a commettere reati; mentre la fase più strettamente sanzionatoria e coercitiva è e rimane di competenza esclusivamente statale.
È in questo sistema che si dovrebbe inserire la legge veneta: la Consulta ha ritenuto che, seppure formalmente strutturata di modo da schivare le censure di costituzionalità, la stessa avesse in sé alcune caratteristiche che la rendevano sostanzialmente un’espressione di sicurezza primaria, alla Regione impedita. Tale decisione è derivata dal fatto che:
-la norma di legge parlava espressamente di “prevenzione generale e controllo del territorio”;
- la Regione si inseriva direttamente, con futuri provvedimenti di Giunta, nei rapporti tra Enti locali e Uffici Territoriali del Governo, promuovendo la stipula di accordi o protocolli d’intesa, “in materia di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica”;
- infine, veniva creata una banca dati autonoma per la raccolta dei dati sull’andamento dei reati in Regione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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