Antenne di telefonia e canoni concessori
Il T.A.R. chiarisce in quali limiti le antenne radio sono soggette al pagamento dei canoni concessori per l’occupazione del suolo pubblico.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. chiarisce in quali limiti le antenne radio sono soggette al pagamento dei canoni concessori per l’occupazione del suolo pubblico.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Lo ha affermato il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE.
Di norma, l’azione risarcitoria nei confronti della P.A. richiede la dimostrazione dell’elemento soggettivo: il privato è assistito dalla presunzione di colpevolezza della P.A. in caso di illegittimità del provvedimento, salva la dimostrazione dell’errore scusabile.
Tuttavia, nella materia dei pubblici appalti si può prescindere dallo stato di dolo o colpa in capo alla Stazione appaltante: nel caso di specie, il Consiglio ha accolto la domanda di risarcimento per equivalente sulla sola base della prova che, se la Stazione appaltante non avesse adottato l’atto illegittimo, la gara sarebbe stata sicuramente aggiudicata al concorrente che ha agito in giudizio.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Nel caso di specie, un’impresa otteneva un Piano di Lottizzazione convenzionato e, a seguire, un Permesso di Costruire per la realizzazione di 16 villette.
Dopo il rilascio dei PdC, il Comune emanava una prima ordinanza di sospensione lavori, dicendo che bisognava aspettare l’approvazione del Piano Paesaggistico. La Soprintendenza, però, chiariva che solo le norme riguardanti specificatamente i beni paesaggistici sono immediatamente cogenti nella fase di adozione dei piani in regime di norme di salvaguardia (cfr. art. 143, co. 9 del Codice Urbani). Il Comune così annullava in autotutela la propria ordinanza.
A seguire, il Comune emanava una seconda ordinanza di sospensione lavori, affermando che forse il Piano di Lottizzazione (rilasciato più di tre anni prima…) avrebbe dovuto essere sottoposto a VAS ex art. 6, co. 2, lett. b del Codice dell’ambiente.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, dopo aver chiarito che nel caso specifico non sussisteva l’obbligo di VAS (e che comunque simili dubbi devono intervenire nella fase procedimentale prodromica al rilascio dei provvedimenti, non a distanza di anni), ha accolto la domanda di risarcimento danni dell’impresa, ponendo utili principi in materia.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha ricordato che l’onere di dimostrare il tempo di realizzazione dell’abuso edilizio spetta al privato che contesta le misure demolitorie ovvero richieda la concessione in sanatoria, il quale invero non vanta alcun legittimo affidamento rispetto alla conservazione dell’immobile abusivo.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il TAR Piemonte ribadisce che la vicinitas è sufficiente ad integrare i presupposti dell’azione per agire in giudizio, ovvero la legittimazione e l’interesse a ricorrere.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Catanzaro ha affermato che l’atto di rettifica di un mero errore materiale contenuto nel provvedimento rettificato non ha autonoma capacità lesiva e non è impugnabile.
Nel caso di specie, si trattava di un decreto che correggeva il precedente decreto di aggiudicazione nella parte in cui non conteneva un’indicazione separata, nell’importo complessivo di aggiudicazione di ciascun lotto, della quota di oneri di sicurezza per rischi da interferenza, non soggetti a ribasso.
Si ringrazia sentitamente il dott. Marco Plechero per la segnalazione.
Il TAR Piemonte rammenta che la P.A non può motivare un proprio provvedimento solo in sede successiva di giudizio o, comunque, non può modificare la motivazione già espressa, stravolgendola completamente.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Segnaliamo questo convegno online organizzato dall'Università di Padova per giovedì 26 novembre, ore 14.30-16.30
La Regione Veneto ha chiarito che la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi prevista dall'art. 103 del d.l. n. 18/2020, convertito in l. n. 27/2020, come modificato dall'art. 37 del d.l. 23/2020, convertito in l. n. 40/2020, si applica anche ai procedimenti comunali in corso per l'adeguamento alla l.r. Veneto sul consumo n. 14/2017 del suolo ed al Regolamento Edilizio Tipo.
Tuttavia si evidenzia che tale indicazione regionale potrebbe essere discutibile, perché la sospensione de qua potrebbe non applicarsi ad un termine fisso che scade oltre la sospensione procedimentale prevista dalla decretazione d'urgenza, quale è il termine del 30 settembre 2020 previsto dall'art. 17, c. 7 della l.r. Veneto n. 14/2019 per l'adeguamento comunale alla l.r. sul consumo del suolo ed al RET.
Avv. Matteo Acquasaliente
La Corte di cassazione penale ha affermato – in linea con la giurisprudenza amministrativa – che le pubbliche piazze, vie, strade, e altri spazi urbani rientranti nei centri storici costituiscono per ciò solo beni culturali, senza bisogno della dichiarazione di interesse storico-artistico (cfr. art. 10, co. 1 e 4, lett. g d.lgs. 42/2004, cd. Codice Urbani), salva l’espressa verifica di interesse in senso contrario (cfr. il successivo art. 12).
In linea generale, perciò, l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su tali beni culturali è subordinata all’autorizzazione del Soprintendente ex art. 21, co. 4 Codice Urbani, altrimenti si incorre nella contravvenzione di cui al successivo art. 169.
Attenzione però all’art. 181, co. 3 d.l. 34/2020, cd. decreto Rilancio, conv. con modd. in l. 77/2020, che consente l’installazione di strutture amovibili nei luoghi del centro storico, senza bisogno dell’autorizzazione, se fatta al solo fine di garantire il distanziamento sociale necessario in quest’epoca di pandemia.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Commenti recenti