Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14 agosto 2025 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 223 del 25.09.2025), sono state approvate modifiche al decreto 26 aprile 2022 concernente la ripartizione delle risorse, per le annualità dal 2025 al 2029, per le strade delle Province e delle Città metropolitane, nonché l’integrazione al decreto 19 marzo 2020, relativo a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria.
Con la l. 23 settembre 2025, n. 132 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 223 del 25.09.2025), che entrerà in vigore il 10.10.2025, sono state approvate disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.
Il TAR Milano ha affermato che, ai sensi dell’art. 9-bis, co. 1-bis d.P.R. 380/2001 nel testo antecedente alla riforma Salva casa (d.l. 69/2024, come convertito dalla l. 105/2024), per dimostrare lo stato legittimo di un immobile, non era sufficiente produrre l’ultimo titolo edilizio che l’ha interessato, ma era necessario anche l’esame di quello che ne ha previsto la costruzione (decisivo era l’utilizzo della congiunzione “e” contenuta a suo tempo nella norma).
Ne consegue che la dichiarazione del progettista, concernente lo stato di fatto, contenuta nella pratica afferente all’ultimo titolo non era di per sé sufficiente a dimostrare lo stato legittimo del bene, dovendo tale dichiarazione trovare riscontro nel titolo precedente: se il progettista, nella pratica afferente all’ultimo titolo edilizio, aveva dichiarato che lo stato di fatto era legittimo, ma in realtà non lo era, in quanto l’edificio era stato in precedenza abusivamente modificato o non era comunque conforme al titolo che ne aveva assentito la costruzione, l’abuso rimaneva e poteva essere sempre sanzionato dalla P.A., nonostante l’erronea dichiarazione abbia appunto consentito il rilascio di un nuovo titolo.
Solo con la riforma Salva casa, il legislatore ha deciso di tutelare l’affidamento del privato consentendo, a determinate condizioni, di dare rilevanza esclusiva alle risultanze dell’ultimo titolo, comprese quindi le dichiarazioni rese dal progettista nella relativa pratica e concernenti lo stato di fatto. La norma novellata, utilizzando la congiunzione “o” in luogo di “e”, consente ora di dare rilevanza esclusiva all’ultimo titolo riguardante un intervento che ha interessato l’immobile nella sua interezza, impedendo così alla P.A. di contestare, successivamente al suo rilascio, precedenti abusi non riscontrati in quella sede.
La norma subordina però questo favorevole effetto alla condizione che la P.A., in sede di rilascio dell’ultimo titolo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi. Ne consegue che, per dimostrare lo stato legittimo, l’interessato può sì limitarsi a produrre l’ultimo titolo edilizio, ma deve trattarsi di un titolo che (oltre a riguardare un intervento che interessi l’immobile nella sua interezza) dia conto dell’accertamento effettuato dalla P.A. circa la sussistenza e la regolarità dei titoli edilizi precedenti che legittimano lo stato di fatto in esso dichiarato.
L’attestazione della P.A. circa la regolarità dei titoli pregressi deve essere esplicita: in mancanza, la rappresentazione dello stato di fatto compiuta dal progettista non è di per sé sufficiente, poiché la circostanza che un’opera non legittima sia rappresentata nelle pratiche edilizie non può comportarne la regolarizzazione postuma.
L’affidamento del privato può avere rilievo solo laddove ricorrano le condizioni previste dal novellato art. 9-bis, co. 1-bis cit.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Milano ha affermato che, in base all’art. 19, co. 6-bis l. 241/1990, la P.A., per esercitare il potere inibitorio puro nei casi di SCIA in materia edilizia, ha un termine di 30 giorni, decorso il quale può ancora intervenire ai sensi del precedente comma 4, ma solo ove ricorrano le condizioni previste per l’esercizio del potere di autotutela. Questa previsione ha la finalità di tutelare l’affidamento del privato che matura e si consolida con il trascorrere del tempo. Per questa ragione, quando il titolo abilitativo si forma a seguito di una falsa rappresentazione del privato e non vi è quindi alcun affidamento da tutelare, non solo è ammesso il superamento del termine massimo per l’esercizio del potere di autotutela, ma neppure è necessario procedere alla comparazione di interessi, posto che l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto è, in questi casi, sostanzialmente in re ipsa, non potendosi tollerare il mantenimento di un atto illegittimo determinato dal contegno scorretto del privato.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto precisa che non qualificarsi come “ristrutturazione” un edificio realizzato in modo integralmente difforme da quello assentito col titolo edilizio.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto afferma che l’ampliamento ai sensi del cd. Piano Casa dev’essere in continuità rispetto al progetto originario su cui si vogliono applicare i bonus volumetrici, non potendo arrivare a realizzare un organismo completamente differente da quello originariamente presentato al Comune e assentito.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ribadisce che l’eventuale rilascio dell’autorizzazione paesaggistica costituisce sì presupposto del titolo edilizio, ma trattasi di valutazioni tra loro differenti, potendo le stesse non coincidere.: ciò anche in relazione alle serre bioclimatiche di cui alla d.G.R.V. n. 1781/2011.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha ricordato che la rinuncia al mandato da parte dell’avvocato non ha effetto interruttivo né sospensivo del processo amministrativo e non impedisce il passaggio in decisione del ricorso, in quanto ai sensi dell’art. 85 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a., il difensore può rinunciare al mandato difensivo, ma tale rinuncia non ha effetto nei confronti delle altre parti finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore. Egli è quindi tenuto a svolgere la sua funzione fino alla sua sostituzione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Stato ha affermato che ricorre il vizio di nullità della sentenza, che impone il rinvio della causa al primo giudice, anche nel caso di motivazione apparente, ossia di motivazione tautologica, superficiale o riferibile a fatti o a circostanze non pertinenti, specialmente quando la pronuncia abbia dichiarato il ricorso inammissibile o improcedibile in base a un errore palese, così omettendo integralmente l’esame del merito della causa.
Nel caso di specie, il TAR Salerno ricavava apoditticamente l’acquiescenza dalla sola esecuzione del comando della P.A. (si trattava di un’ordinanza di contenimento di emissioni sonore di un opificio), senza svolgere una effettiva indagine sulla volontà della parte di prestare adesione.
Per potersi ritenere che sia intervenuta acquiescenza rispetto ad un provvedimento sfavorevole, si deve essere al cospetto di un comportamento chiaro e assolutamente inequivoco che sia espressione di volontà certa e definitiva incompatibile con il volere di contestare il provvedimento stesso e non già in presenza di condotte legate solo ad una logica soggettiva di difesa volta alla riduzione del pregiudizio, le quali non escludono l’eventuale coesistente intenzione di reagire in via diretta avverso il provvedimento futuro eventualmente sopravvenuto. L’inviolabilità del diritto di difesa contro gli atti della P.A. impone di negare portata acquiescente alla semplice esecuzione di un provvedimento ablatorio a effetti obbligatori.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti