Il TAR Veneto ha risposto di no, per un’ipotesi sorta in vigenza del Piano Casa.
In particolare, la serra bioclimatica de qua non rientrava nelle ipotesi di cui all’art. 6 T.U. Edilizia, non essendo stato attestata la sua funzionalità allo svolgimento dell’attività agricola o, comunque, la sua natura stagionale.
Inoltre, il Giudice precisa che, se si fosse trattato di attività edilizia libera, non sarebbe stato necessario precisare, all’art. 5 l. R.V. n. 14/2009, che si trattava di opere realizzabili anche in deroga agli strumenti urbanistici.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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In un’ipotesi di licenza taxi acqueo/autorizzazione noleggio con conducente, il TAR Veneto ha affermato che non sussiste alcuna norma che giustifica la riduzione del canone di concessione a fini lavorativi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Con il decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2025 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 224 del 26.09.2025), è stata approvata l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Secondo l’art. 4 del decreto, i benefici sono riservati alle PP.AA.; agli Enti del terzo settore che non svolgono attività di carattere economico; ai privati, per edifici e unità immobiliari di categoria catastale A/10, gruppo B, gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7, gruppo D ad esclusione di D9, gruppo E ad esclusione di E2, E4, E6.
Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14 agosto 2025 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 223 del 25.09.2025), sono state approvate modifiche al decreto 26 aprile 2022 concernente la ripartizione delle risorse, per le annualità dal 2025 al 2029, per le strade delle Province e delle Città metropolitane, nonché l’integrazione al decreto 19 marzo 2020, relativo a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria.
Con la l. 23 settembre 2025, n. 132 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 223 del 25.09.2025), che entrerà in vigore il 10.10.2025, sono state approvate disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.
Il TAR Milano ha affermato che, ai sensi dell’art. 9-bis, co. 1-bis d.P.R. 380/2001 nel testo antecedente alla riforma Salva casa (d.l. 69/2024, come convertito dalla l. 105/2024), per dimostrare lo stato legittimo di un immobile, non era sufficiente produrre l’ultimo titolo edilizio che l’ha interessato, ma era necessario anche l’esame di quello che ne ha previsto la costruzione (decisivo era l’utilizzo della congiunzione “e” contenuta a suo tempo nella norma).
Ne consegue che la dichiarazione del progettista, concernente lo stato di fatto, contenuta nella pratica afferente all’ultimo titolo non era di per sé sufficiente a dimostrare lo stato legittimo del bene, dovendo tale dichiarazione trovare riscontro nel titolo precedente: se il progettista, nella pratica afferente all’ultimo titolo edilizio, aveva dichiarato che lo stato di fatto era legittimo, ma in realtà non lo era, in quanto l’edificio era stato in precedenza abusivamente modificato o non era comunque conforme al titolo che ne aveva assentito la costruzione, l’abuso rimaneva e poteva essere sempre sanzionato dalla P.A., nonostante l’erronea dichiarazione abbia appunto consentito il rilascio di un nuovo titolo.
Solo con la riforma Salva casa, il legislatore ha deciso di tutelare l’affidamento del privato consentendo, a determinate condizioni, di dare rilevanza esclusiva alle risultanze dell’ultimo titolo, comprese quindi le dichiarazioni rese dal progettista nella relativa pratica e concernenti lo stato di fatto. La norma novellata, utilizzando la congiunzione “o” in luogo di “e”, consente ora di dare rilevanza esclusiva all’ultimo titolo riguardante un intervento che ha interessato l’immobile nella sua interezza, impedendo così alla P.A. di contestare, successivamente al suo rilascio, precedenti abusi non riscontrati in quella sede.
La norma subordina però questo favorevole effetto alla condizione che la P.A., in sede di rilascio dell’ultimo titolo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi. Ne consegue che, per dimostrare lo stato legittimo, l’interessato può sì limitarsi a produrre l’ultimo titolo edilizio, ma deve trattarsi di un titolo che (oltre a riguardare un intervento che interessi l’immobile nella sua interezza) dia conto dell’accertamento effettuato dalla P.A. circa la sussistenza e la regolarità dei titoli edilizi precedenti che legittimano lo stato di fatto in esso dichiarato.
L’attestazione della P.A. circa la regolarità dei titoli pregressi deve essere esplicita: in mancanza, la rappresentazione dello stato di fatto compiuta dal progettista non è di per sé sufficiente, poiché la circostanza che un’opera non legittima sia rappresentata nelle pratiche edilizie non può comportarne la regolarizzazione postuma.
L’affidamento del privato può avere rilievo solo laddove ricorrano le condizioni previste dal novellato art. 9-bis, co. 1-bis cit.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Milano ha affermato che, in base all’art. 19, co. 6-bis l. 241/1990, la P.A., per esercitare il potere inibitorio puro nei casi di SCIA in materia edilizia, ha un termine di 30 giorni, decorso il quale può ancora intervenire ai sensi del precedente comma 4, ma solo ove ricorrano le condizioni previste per l’esercizio del potere di autotutela. Questa previsione ha la finalità di tutelare l’affidamento del privato che matura e si consolida con il trascorrere del tempo. Per questa ragione, quando il titolo abilitativo si forma a seguito di una falsa rappresentazione del privato e non vi è quindi alcun affidamento da tutelare, non solo è ammesso il superamento del termine massimo per l’esercizio del potere di autotutela, ma neppure è necessario procedere alla comparazione di interessi, posto che l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto è, in questi casi, sostanzialmente in re ipsa, non potendosi tollerare il mantenimento di un atto illegittimo determinato dal contegno scorretto del privato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto precisa che non qualificarsi come “ristrutturazione” un edificio realizzato in modo integralmente difforme da quello assentito col titolo edilizio.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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