Il Consiglio di Stato ha affermato che un atto è meramente confermativo quando la P.A. si limita a comunicare, senza svolgere alcuna istruttoria, che non vi sono ragioni per rivedere la determinazione già assunta.
La giurisprudenza tendenzialmente afferma che l'atto meramente confermativo non è un provvedimento impugnabile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con l’accordo ex art. 9, co. 2, lett. c d.lgs. 281/1997 del 30 luglio 2025, rep. atti n. 92/CU (pubblicato in G.U., Serie generale n. 227 del 30.09.2025), la Conferenza unificata Stato, Regioni ed Enti locali ha approvato le modifiche alla modulistica edilizia concernenti la segnalazione certificata per l’agibilità.
La Corte di cassazione penale ha affermato che la contravvenzione di esecuzione di lavori sine titulo, di cui all’art. 44, co. 1, lett. b d.P.R. 380/2001, sussiste anche nel caso in cui il permesso di costruire (PdC), pur apparentemente formato, sia illegittimo per contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia di fonte normativa o risultante dalla pianificazione, non costituendo la macroscopica illegittimità del PdC una condizione essenziale per l’oggettiva configurabilità del reato, bensì un significativo indice sintomatico della sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito.
Il PdC non è idoneo a definire esaurientemente lo statuto urbanistico ed edilizio dell’opera realizzanda senza rinviare al quadro delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle rappresentazioni grafiche del progetto approvato: sicché, allorché il giudice accerta l’esistenza di profili di illegittimità sostanziale del titolo abilitativo, non pone in essere la procedura di disapplicazione riconducibile all’art. 5 l. 2248/1865, All. E, atteso che viene operata una identificazione in concreto della fattispecie con riferimento all’oggetto della tutela da identificarsi nella salvaguardia degli usi pubblici e sociali del territorio regolati dagli strumenti urbanistici. È perciò sufficiente valutare la sussistenza dell’elemento normativo della fattispecie, posto che la conformità della costruzione e della concessione ai parametri di legalità urbanistica ed edilizia è elemento costitutivo dei reati contemplati dalla normativa urbanistica.
Post di Alberto Antico – avvocato
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La Corte di cassazione penale ha affermato che l’ordine di demolizione può essere emesso nei soli confronti del proprietario delle opere abusive o di colui che, disponendone materialmente, è in condizione di adempiere, ma non nei confronti di soggetti, quali il direttore dei lavori o gli esecutori materiali, che abbiano concorso alla realizzazione del reato in virtù di un rapporto obbligatorio con il titolare del diritto reale o del potere di fatto sul terreno o sull’immobile preesistente, in quanto tale rapporto personale risulta autonomo rispetto a quello che lega all’opera abusivamente realizzata il proprietario o il committente.
Il divieto di reformatio in peius che, nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, l’ordinamento processuale impone al giudice di appello, attiene alle ipotesi di aggravamento - per specie o quantità - della pena, di applicazione di nuova o più grave misura di sicurezza, di pronunzia di proscioglimento con formula meno favorevole o di revoca di benefici; in detto divieto non è compreso l’ordine di demolizione della costruzione abusiva, impartito dal giudice ai sensi dell’art. 31, co. 9 d.P.R. 380/2001, trattandosi non di pena accessoria, ma di sanzione amministrativa di tipo ablatorio, consequenziale alla sentenza di condanna e la cui irrogazione costituisce atto dovuto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda la normativa applicabile per le serre bioclimatiche disciplinate all’art. 5 della l. R.V. n. 14/2009.
Tali strutture sono state normate dalla d.G.R.V. n. 1781/2011, che le definisce come “gli spazi ottenuti mediante la chiusura con vetrata trasparente di logge o terrazze”; trattandosi di previsioni derogatorie, le stesse sono da qualificarsi di stretta interpretazione: di conseguenza non rientra nel concetto la chiusura di un pergolato (tra l'altro non con vetrate trasparenti).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia la differenza tra il contenuto dell’autorizzazione paesaggistica e quello del titolo edilizio a cui afferisce, ma anche l’interconnessione tra i due provvedimenti: e infatti, l’annullamento del titolo comporta l’improcedibilità – per carenza di interesse – dei motivi di diritto relativi all’autorizzazione paesaggistica (considerato che quest’ultima, da sola, non consentirebbe al privato di ottenere il bene della vita anelato).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato la nullità di un accordo procedimentale ex art. 11 l. 241/1990 tra un Comune e una società operante nel settore della produzione elettrica, che contempla la corresponsione di un canone annuo in favore del Comune per la realizzazione di un impianto idroelettrico, non potendosi applicare a detto accordo, ratione temporis, la norma di cui all’art. 1, co. 953 l. 145/2018, che ha introdotto una sanatoria generalizzata per le pattuizioni di carattere patrimoniale intervenute tra gli operatori del settore dell’energia elettrica e gli Enti locali sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 03.10.2010.
Nel caso di specie, la società si era impegnata a contribuire alla soddisfazione del fabbisogno energetico del Comune non mediante il trasferimento diretto di energia prodotta dalla centralina, bensì in via indiretta, mediante una dazione di denaro per tutto il periodo di durata della concessione.
Le compensazioni richieste dagli Enti locali per il rilascio dell’autorizzazione unica per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (impianti FER) non possano avere carattere meramente patrimoniale o di corrispettivo monetario, potendo essere richieste soltanto misure di carattere ambientale e territoriale, ossia volte al recupero dei valori ambientali eventualmente compromessi per via della realizzazione degli impianti per la produzione di energie rinnovabili, donde la nullità delle convenzioni che prevedono corrispettivi economici.
Post di Alberto Antico – avvocato
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In generale, un sito di interesse nazionale (SIN) è una porzione, di regola abbastanza estesa, del territorio nazionale, considerata di particolare pregio ambientale e intesa con riferimento alle diverse matrici ambientali che la compongono, compresi gli eventuali corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti, individuata per legge, ai fini della bonifica, in base a caratteristiche di contaminazione che comportano un elevato rischio sanitario ed ecologico in ragione della densità della popolazione o dell’estensione del sito stesso, nonché un rilevante impatto socio-economico e un rischio per i beni di interesse storico-culturale.
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’individuazione di un’area nel SIN avviene sulla base di presupposti inerenti alla pericolosità degli inquinanti presenti nonché sulla base dell’impatto ambientale in termini di rischio sanitario ed ecologico e richiede adeguata motivazione, trattandosi di apprezzamento discrezionale che non è sindacabile dal G.A. se non nei soli casi di esiti manifestamente illogici o contrari ai fatti accertati.
L’inclusione di una data area all’interno di un SIN viene a costituire un vero e proprio vincolo ambientale del quale si deve tener conto, ad esempio, nel momento in cui si rilascia un permesso di costruire e ha, come conseguenza, l’accentramento in capo al Ministero dell’ambiente delle competenze per la bonifica stessa.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Dottor Riccardo Renzi ha redatto una nota sulla concessione di contributi pubblici tra vincoli procedimentali e obblighi contabili: l’art. 12 della legge n. 241/1990 e il nuovo contributo degli enti locali alla finanza pubblica.
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