Il TAR Veneto evidenzia la natura non perentoria del termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione all’esportazione di un’opera d’arte, in quanto:
- il termine di conclusione del procedimento amministrativo è in via generale ordinatorio;
- non è prevista alcuna sanzione per il suo superamento;
- la migliore tutela per il bene culturale si ravvisa nella possibilità per l’Amministrazione di intervenire anche “fuori termine”, ricadendo di fatto qui in una delle ipotesi di cui all’art. 20, co. 4 della l. n. 241/1990 di non formazione del silenzio assenso.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ribadisce che il giudizio di interesse culturale costituisce un giudizio tecnico-discrezionale basato su specifiche competenze storico-artistiche, caratterizzato da un margine di opinabilità fisiologico; esso è sindacabile solo nei limiti della sua palese irragionevolezza.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ricorda che il termine massimo per l’annullamento in autotutela (all’epoca, era vigente la disposizione relativa ai 18 mesi dall’adozione dell’atto, applicabile ai procedimenti iniziati dopo la l. n. 124/2015) può essere derogato solo qualora risulti che l’amministrazione sia stata indotta in errore da un comportamento doloso (o gravemente colposo) del privato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto evidenzia che l’esplicitazione del “termine ragionevole” per l’autotutela, avvenuta solamente con la l. n. 124/2015, poteva applicarsi anche a quegli atti adottati in precedenza ma in cui il termine di 18 mesi per l’annullamento scadeva dopo; in ogni caso, ribadisce che esso decorre solamente a partire dal momento della scoperta delle circostanze e dei fatti alla base dell’atto di annullamento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’impugnazione della lex specialis di gara, per violazione dell’art. 57, co. 2 d.lgs. 36/2023 - che rafforza l’obbligo di includere i criteri ambientali minimi (CAM) nei documenti progettuali e di gara - deve avvenire nell’immediato, nei termini perentori decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara nei casi: a) di totale mancata indicazione dei CAM nella documentazione progettuale e di gara, venendo in rilievo un’ipotesi di grave carenza nell’individuazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta; b) di mero rinvio al decreto di adozione dei CAM, qualora, a seconda della tipologia di servizio, lavoro o fornitura e dell’oggetto del contratto da stipulare, si concretizzi una grave carenza nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta; c) di indicazione non conforme al decreto di adozione dei CAM, se vi è la prova, fornita dall’operatore economico interessato, che le clausole abbiano la portata di precludere ogni utile partecipazione alla gara, ad esempio perché impositive di oneri manifestamente incomprensibili, ovvero del tutto sproporzionati rispetto ai contenuti della procedura, o ancora perché rendono la partecipazione irragionevolmente difficoltosa o addirittura impossibile.
L’onere di tempestiva impugnazione della lex specialis di gara violativa della disciplina in materia di CAM che determini l’impossibilità di formulare l’offerta risulta coerente con la ratio dell’obbligatorietà dei CAM stessi, da individuarsi nell’esigenza che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, “circolari”, nel diffondere l’occupazione “verde” e nell’esigenza della P.A. di razionalizzare i propri consumi, riducendone ove possibile la spesa. È altresì conforme ai principi di buona fede e di tutela dell’affidamento, recepiti nell’art. 5 d.lgs. 36/2023, che configura un rapporto di tipo orizzontale tra cittadini e P.A. e comporta anche una responsabilizzazione dei primi, sia in seno al procedimento che con riguardo al processo. È infine in linea con il principio del risultato, che non va riguardato ponendolo in chiave antagonista con il principio di legalità.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto rileva che la possibilità di realizzare un intervento ai sensi della normativa sopravvenuta (ma non di quella vigente al momento di istanza di titolo), seppur non permetta la legittimazione ex post dell’intervento, può rilevare all’interno della valutazione dell’interesse in autotutela al fine di accertare o meno l’interesse concreto del privato all’annullamento ex officio.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Stato ha offerto utili principi in materia.
In particolare, l’art. 24, co. 7 l. 241/1990 configura la prevalenza dell’accesso avente carattere difensivo rispetto alle contrapposte ragione della riservatezza, che il giudice è tenuto ad esaminare a fronte della richiesta di estensione, prevedendo che deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Le necessità difensive riconducibili all’effettività della tutela, di cui all’art. 24 Cost., devono ritenersi, di regola, prevalenti rispetto a quelle della riservatezza, anche se l’applicazione di tale principio va adeguatamente bilanciata allorché vengano in considerazione dati sensibili, ovvero sensibilissimi.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ribadisce che eventuali valutazioni sulla possibilità e/o necessità di fiscalizzare l’abuso, per non pregiudicare la parte conforme, attengono alla fase esecutiva e non a quella di adozione dell’ordinanza di demolizione: quindi il Comune dovrebbe prima ordinare la demolizione e poi accordare la fiscalizzazione.
Nella prassi, peraltro, si usa domandare la fiscalizzare anche prima che il Comune ordini la demolizione, quando è evidente che esso sta per emettere tale ordinanza, ma secondo il TAR non si dovrebbe fare così.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ribadisce (in una sentenza del 2024, riguardante un’ipotesi anteriore all’introduzione del d.l. n. 69/2024) che sono suscettibili di sanatoria anche paesaggistica esclusivamente:
i lavori che non determinano la creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
i lavori effettuati con materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Al contrario, sono sempre escluse le opere che comportino aumento di volumetria, a prescindere dal fatto che tale volumetria non sia concretamente percepibile.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ricorda che nel caso di diritti soggettivi, quali quelli di credito – trattavasi di un’ipotesi di presunto indebito versamento di oneri concessori chiesti dal Comune – il pagamento di quanto richiesto dall’Amministrazione non potrebbe essere qualificato come acquiescenza, dovendosi al contrario applicare l’art. 2033 c.c. (pagamento di indebito).
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti