Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell’art. 1 d.lgs. 36/2023, cd. terzo codice appalti, il risultato che si è prefisso la P.A. può rappresentare, esso stesso, un parametro in base al quale il giudice può sindacare la ragionevolezza, logicità e congruità delle scelte compiute, potendo tali scelte non apparire coerenti con il risultato individuato; pertanto, se il risultato è lo smaltimento dei rifiuti, l’eventuale offerta che preveda il solo “trattamento/recupero” degli stessi non può per ciò solo essere esclusa, dovendo la Stazione appaltante verificare se tale offerta sia comunque idonea a conseguire il risultato dello smaltimento dei rifiuti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA. DECRETO 11 settembre 2025
Modifiche all'allegato 1 del decreto 5 agosto 2024, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali-CAM Strade. (25A05133) (GU Serie Generale n.221 del 23-09-2025)
Nel caso di specie il privato, titolare di un progetto per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agro-voltaico avanzato, richiedeva l’avvio del procedimento di VIA a norma dell’art. 27-bis del codice dell’ambiente.
La Regione rigettava la richiesta, in ragione della necessità di un riequilibrio territoriale finalizzato a non aggravare ulteriormente i territori della Provincia interessata che consentisse, in relazione al principio di proporzionalità e sussidiarietà tra Province, in ogni singola Provincia lo sviluppo delle FER esclusivamente fino a un massimo del 50% del totale autorizzato espresso in MWp dell’intera Regione.
Il Consiglio di Stato ha annullato tale provvedimento.
È illegittima la delibera con cui la Regione introduce limiti astratti alla possibilità di realizzare impianti fotovoltaici: la P.A., nel pronunciarsi sull’istanza di rilascio del provvedimento autorizzativo, è tenuta a valutare tutte le circostanze del caso concreto e a bilanciare gli opposti interessi, nella consapevolezza che il legislatore ha espresso un chiaro favor per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, pur non potendo legittimarsi “interessi tiranni” capaci di prevalere automaticamente su altri interessi meritevoli di pari considerazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Dott. Riccardo Renzi ha redatto una nota sul principio di prossimità nella gestione della FORSU e i limiti del sindacato giurisdizionale sulle scelte tecniche della stazione appaltante, in commento alla sentenza del T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 1541/2025.
Il TAR Veneto ha qualificato come elemento d’arredo una piscina amovibile, pertanto soggetta ad attività edilizia libera.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha evidenziato che una platea in cemento, di all’incirca 185 mq, comporta la trasformazione permanente dello stato dei luoghi, necessita di apposito titolo edilizio (permesso di costruire) e, se realizzato in zona di vincolo paesaggistico, di idonea previa autorizzazione, non essendo possibile ricorrere al procedimento ex post.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea come l’istituto dell’annullamento d’ufficio sia caratterizzato da discrezionalità, dovendo la P.A. verificare a monte la ragionevolezza dell’applicazione di tale potere caducatorio (e quindi i relativi presupposti cd. flessibili), comparando i vari interessi in gioco.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Nel caso di specie, il Comune irrogava un’ordinanza di demolizione per opere abusive realizzate in uno stabile condominiale.
Il privato provvedeva a comunicare formalmente in più atti, tra cui una CILA, la necessità di eseguire solo una demolizione parziale, per evitare il crollo del sovrastante balcone di aliena proprietà.
Il Comune, ignorando tale eccezione, irrogava la sanzione pecuniaria per mancata demolizione.
Il TAR Napoli ha annullato tale atto.
L’irrogazione della sanzione pecuniaria era stata emessa senza considerare che il privato avrebbe ottemperato all’ordine di demolizione, sebbene nei limiti delle sue possibilità, nel senso che giammai avrebbe potuto procedere a rimuovere i muri portanti del sovrastante balcone di proprietà di terzi e il muro di sostegno di una piccola scala di accesso alla proprietà altrui, senza mettere quanto meno a rischio la staticità dei predetti beni immobili e dell’intero fabbricato (poiché i predetti muri perimetrali avrebbero funzione strutturale ovvero da considerarsi parte integrante dello stato originario dell’immobile).
L’Ufficio tecnico comunale avrebbe dovuto, quantomeno, effettuare un sopralluogo svolto a verificare quanto dichiarato e asseverato dai tecnici di parte in ordine all’impossibilità della totale demolizione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Napoli ha affermato che la sanzione pecuniaria ex art. 31, co. 4-bis d.P.R. 380/2001 ha lo scopo di tenere indenne il Comune dall’impegno economico derivante dall’abbattimento delle opere abusive. Non a caso, infatti, il successivo comma 4-ter introduce un chiaro vincolo di destinazione, stabilendo che i proventi di tali sanzioni spettano al Comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all’acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.
Post di Alberto Antico – avvocato
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