Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 3 l.r. Veneto 21/2004 è applicabile solamente ad un intervento da sanare che “non sia precluso dalla disciplina di tutela del vincolo”.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il privato eseguiva sul proprio terreno un intervento di stesura di uno strato di ghiaione per il ricavo di un parcheggio, in seguito oggetto di istanza di condono ex l. 326/2003 e l.r. Veneto 21/2004.
Il TAR Veneto, sulla base degli orientamenti dell’epoca, ha qualificato tale intervento come mutamento di destinazione d’uso con opere, sussumibile nella tipologia 3 della tabella C allegata alla legge sul terzo condono.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, in materia di condono edilizio, deve essere acquisito il parere dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico che sussista al momento della valutazione dell’istanza di condono, anche se successivo rispetto alle opere da sanare.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, in materia di condono edilizio, la competenza originariamente attribuita dalla l. 47/1985 al Sindaco si deve ritenere trasferita ai dirigenti almeno a partire dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in forza del suo art. 51.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha ricordato che l’onere della prova in ordine al tempo dell’ultimazione delle opere abusive spetta al privato richiedente la sanatoria o il condono: allo scopo, non sono sufficienti delle mere dichiarazioni sostitutive di atto notorio, bensì si richiede una documentazione certa e univoca. In difetto di tali prove, la P.A. ha il dovere di negare la sanatoria o il condono.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. ricorda che, in seguito alla sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, il Collegio può disporre la condanna delle spese processuali solo se ravvisa un comportamento “colpevole” del Comune.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 3 l.r. Veneto 21/2004, secondo cui, per gli immobili vincolati ex art. 32 l. 47/1985, sono condonabili le sole modifiche alla destinazione d’uso che rendano residenziale un immobile utilizzato, antecedentemente, per altri fini.
Ai fini del caso di specie, nemmeno la destinazione a luogo di culto fa eccezione a questa regola.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che l’abuso che non presenti alcun incremento volumetrico non è riconducile alla tipologia 1 del condono ai sensi della l. 326/2003: nel caso di specie, si trattava della tipologia 3.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che il condono edilizio di un cambio di destinazione d’uso richiede che le opere funzionalmente completate siano idonee e univocamente dirette all’utilizzo diverso rispetto a quello assentito; qualora, invece, dette opere fossero compatibili con l’utilizzo autorizzato, non emergerebbe allo stato alcun abuso da condonare.
Post di Alberto Antico – avvocato
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