Un fondo per risarcire i soldati italiani (o i loro eredi) internati nei campi di concentramento nazisti


Il TAR Veneto, dapprima evidenzia che la valutazione sottesa al rilascio o meno dell’autorizzazione paesaggistica è tecnico-discrezionale, passibile di essere valutata esclusivamente sotto i profili della logicità, della coerenza e della completezza della valutazione, nonché dell’adeguatezza della motivazione; quindi precisa che, nel caso di vincolo paesaggistico ex lege dovuto all’esistenza di un corso d’acqua, la motivazione deve indicare le ragioni per cui l’intervento edilizio compromette il bene tutelato. Non potrebbe al contrario bastare una valutazione legata al mero aspetto esterno dell’edificio.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto, in materia di condono edilizio, ha affermato che la P.A. è tenuta a motivare in ordine ai concreti profili di incompatibilità del manufatto sottoposto al suo esame con i valori paesaggistici tutelati, indicando le specifiche ragioni per le quali ritiene che le opere edilizie considerate non siano adeguate alle caratteristiche ambientali protette.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il T.A.R. Veneto ricorda che, in sede di rilascio del condono edilizio, il Comune deve considerare anche il vincolo paesaggistico frapposto in un momento successivo alla presentazione della domanda e/o alla realizzazione dell’opera abusiva da sanare, in quanto ciò che conta è il momento in cui l’istanza viene evasa da parte dell’ente locale. In tal caso, quindi, occorre ottenere il nulla osta dell’ente preposto alla tutela del vincolo prima di per poter rilasciare il titolo edilizio richiesto.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Come noto, l’art. 34, co. 2 del d.P.R. 380/2001 prevede che, in caso di parziale difformità dal titolo abilitativo dell’opera eseguita, qualora la demolizione dell’abuso non possa avvenire senza pregiudizio della parte conforme, il Comune applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla l. n. 392/1978, cd. legge sull’equo canone, della parte dell’opera realizzata in difformità dal PdC, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura dell’Agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale (cd. fiscalizzazione dell’abuso).
Null’altro afferma la norma di legge, senza specificare espressamente quindi se sia necessario o meno attualizzare ai fini ISTAT le somme così ottenute.
Si sono quindi sviluppati, in seno alla giurisprudenza amministrativa, due orientamenti: il primo, che esclude la necessità di attualizzare le somme (Cons. Stato, sent. n. 4463/2021; TAR Piemonte, sent. n. 598/2022); e un secondo, per il quale il costo di produzione dovrebbe essere oggetto di attualizzazione (Cons. Stato, sent. n. 347/2021; TAR Lombardia (MI), sent. n. 635/2022 di cui al post del 24.06.2022 su questo sito), in analogia con l’art. 33, co. 2 T.U. cit., riferito agli interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di PdC o in totale difformità, ove la sanzione pecuniaria è calcolata “con riferimento all’ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso, sulla base dell’indice ISTAT del costo di costruzione”.
Peraltro, in nome del principio di legalità delle sanzioni amministrative, appare dubbio che la sanzione ex art. 34, co. 2 debba seguire le regole più sfavorevoli dell’art. 33, co. 2, dovendosi quindi propendere per il primo orientamento.
Si evidenzia, infatti, che le due diverse discipline sono state introdotte contemporaneamente: il legislatore era quindi consapevole, all’atto di scrittura dell’art. 34, che la somma potesse essere attualizzata secondo i criteri ISTAT, e ciononostante ha scelto volontariamente di non prevedere espressamente alcun riferimento alla rivalutazione.
Non bastasse, si sottolinea che una parziale difformità dal titolo costituisce illecito meno grave rispetto ad una totale difformità dal titolo o ad una sua mancanza tout court e, quindi, dovrebbe essere meritevole di una sanzione pecuniaria meno elevata rispetto all’altro illecito, in base al principio di proporzionalità.
Di recente, la Corte costituzionale ha sancito l’esistenza di un principio di gradualità delle obbligazioni pecuniarie previste per gli abusi edilizi, ragionevolmente correlate al concreto disvalore dell’illecito, evincibile dagli artt. 33, 34, 36 e 38 T.U. Edilizia: per l’effetto, la sanzione ex art. 34 deve necessariamente essere minore di quella dell’art. 33.
Peraltro, alla luce di quanto scritto e della divisione all’interno della giurisprudenza, si auspica un intervento di interpretazione autentica del legislatore, o quanto meno nomofilattico da parte dell’Adunanza Plenaria, volto a chiarire se la fiscalizzazione dell’abuso ex art. 34, co. 2 d.P.R. 380/2001 debba essere calcolata attualizzando o meno il costo di produzione della parte di immobile in parziale difformità dal titolo.
Post degli avv.ti Alessandra Piola e Alberto Antico
Il TAR Veneto evidenzia che il cd. II condono edilizio riguardava solo le opere ultimate entro il 01.10.1983, che fossero prive o in difformità di titolo edilizio, ovvero che esso fosse stato annullato o decaduto o comunque divenuto inefficace.
Si limita così lo spettro temporale di applicabilità dello strumento eccezionale del condono, che richiede che l’abuso si sia concretamente verificato entro il 01.10.1983, a prescindere dal fatto che il suo accertamento da parte dell’Autorità Giudiziaria o dall’Amministrazione avvenga successivamente.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il T.A.R. Milano afferma che l’agibilità di un immobile presuppone la sua conformità urbnaistico-edilizia-
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. ricorda, da un lato, che il bando di gara deve essere interpretato applicando analogicamente i principi civilistici dettati per l’interpretazione dei contratti ex artt. 1362 e ss. e, dall’altro lato, che il giudizio sull’anomalia dell’offerta è ampliamente discrezionale.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che, quando la convenzione urbanistica non precisa il termine entro il quale le parti devono assolvere gli obblighi dedotti in convenzione, gli stessi sono esigibili solo a decorrere dalla scadenza del termine decennale di validità della convenzione, che segna il termine finale di eseguibilità delle opere in essa previste.
Si segnala però che questo orientamento non sembra del tutto allineato alla giurisprudenza del Consiglio di Stato.
Post di Alberto Antico – avvocato
Nel caso di specie, un Comune agiva per l’adempimento degli obblighi discendenti da una convenzione di lottizzazione, prima della scadenza del termine della sua validità.
I privati eccepivano l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire.
Il TAR Veneto ha respinto l’eccezione, poiché anche prima della scadenza del termine per l’adempimento, l’inequivoca volontà di non adempiere un’obbligazione rende la prestazione immediatamente esigibile, a prescindere dalla fissazione di un termine ad hoc.
Post di Alberto Antico – avvocato
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