Il TAR Veneto ha affermato che, in virtù dei principi generali in materia di contratti, il creditore che agisce in giudizio per l’adempimento del contratto (nel caso di specie, una convenzione di lottizzazione) deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendosi limitare ad allegare l’inadempimento della controparte, su cui incombe l’onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall’adempimento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che le convenzioni di lottizzazione, in quanto species degli accordi sostitutivi del provvedimento soggette alla giurisdizione esclusiva del G.A., in caso rimangano inadempiute da parte del privato, legittimano la P.A. ad attivare tutti i rimedi previsti per il creditore dal diritto civile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, ai sensi degli artt. 1288 e 1289, co. 1 c.c., l’obbligazione alternativa diviene semplice allorché una delle prestazioni sia divenuta ineseguibile per fatto non imputabile al creditore, restando in tal caso il debitore obbligato all’altra.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che il contratto (ovvero le singole clausole, in caso di nullità parziale) è nullo solo se difetta di accordo delle parti, causa, oggetto o forma (art. 1418, co. 2 c.c. cd. nullità strutturale); oppure quando risulta che un suo elemento è prescritto dalla legge sotto pena di nullità (comma 3 art. cit., cd. nullità testuale).
Per completezza, si consideri anche la nullità virtuale (comma 1 art. cit.), ovvero la contrarietà a norme imperative.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. ricorda che, affinché si possa formare il cd. silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio, la pratica deve essere completa e conforme al paradigma legale. Nella medesima pronuncia il Collegio ricorda, da un lato, la definizione di opera pertinenziale e, dall’altro lato, che per rilasciare il condono non è necessario il previo parere della CEC.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che la disciplina sulle distanze legali si applica anche in ipotesi di sopraelevazione, trattandosi di un aumento di volumetria e, quindi, di una nuova costruzione ai fini delle distanze.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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In ipotesi di una convenzione urbanistica priva di una clausola di adeguamento automatico alla disciplina sopravvenuta, e in assenza di modifiche consensuali dell’accordo, il TAR Veneto evidenzia che vi si applica la normativa di piano vigente al momento di stipula della convenzione (nel caso di specie, vi era stata medio tempore la riduzione delle dotazioni di standard per abitante teorico).
Il Giudice sostiene inoltre che l’eventuale applicazione del Piano Casa in ampliamento comporterebbe una scissione della disciplina applicabile: per la volumetria già prevista dalla convenzione, dovrebbero essere richiesti i “vecchi” standard; per la parte in ampliamento, si dovrebbe invece applicare lo standard più favorevole.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che rientra nella nozione di pergolato una struttura precaria, facilmente rimovibile, costituita da un’intelaiatura in legno non infissa al pavimento né alla parete dell’immobile (cui è solo addossata) non chiusa in alcun lato, compreso quello di copertura.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che per “pareti finestrate” devono intendersi tutte le aperture verso l’esterno, siano esse luci o vedute (e, dunque, porte, balconi, finestre di qualsiasi tipo). Inoltre, la distanza di 10 metri va calcolata con riferimento ad ogni punto del fabbricato, a prescindere dall’andamento parallelo delle pareti o dalla diversa altezza dei fabbricati.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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È noto che prima della l. 10/1977, cd. legge Bucalossi, non era dovuto alcun contributo di costruzione per gli interventi edilizi, financo di nuova costruzione: infatti, la l. 1150/1942, cd. legge urbanistica fondamentale, esigeva la presenza (o, quantomeno, la previsione della progettazione comunale) delle opere di urbanizzazione primaria, ma non chiedeva oneri di sorta. Ciò valeva in qualsiasi parte del territorio comunale, comprese le zone agricole.
La legge Bucalossi ha previsto l’onerosità della concessione edilizia (cfr. art. 3), ma con alcuni casi di esenzione dalla debenza del contributo: per quanto qui di interesse, l’art. 9, co. 1, lett. a l. cit. escludeva l’onerosità per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale ex art. 12 l. 9 maggio 1975, n. 153.
Questa norma di esenzione, pur abrogata dal d.P.R. 380/2001, cd. T.U. edilizia, è però testualmente riprodotta dall’art. 17, co. 3, lett. a T.U. cit.
Ad oggi, la nozione di imprenditore agricolo professionale (IAP) si rinviene all’art. 1, co. 1 d.lgs. 99/2004 (cfr. anche la definizione di imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c.).
Con queste premesse, il TAR Piemonte ha affermato che per le residenze rurali edificate prima della legge Bucalossi, il cambio di destinazione d’uso da rurale a una qualsiasi attività “civile” non è giuridicamente rilevante e non richiede, quindi, il pagamento di alcun onere: ciò perché l’immobile rurale, ante 1977, avrebbe potuto ricevere qualsivoglia destinazione e, per l’effetto, se ora ricevesse una destinazione d’uso “civile”, essa dovrebbe ritenersi ricompresa tra quelle (tutte) all’epoca legittimate.
Sarà invece oneroso il cambio di destinazione d’uso degli immobili rurali costruiti dopo l’entrata in vigore della l. 10/1977.
Post di Alberto Antico – avvocato
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