L’obbligazione alternativa e convenzione di lottizzazione
Il TAR Veneto ha affermato che, ai sensi degli artt. 1288 e 1289, co. 1 c.c., l’obbligazione alternativa diviene semplice allorché una delle prestazioni sia divenuta ineseguibile per fatto non imputabile al creditore, restando in tal caso il debitore obbligato all’altra.
Post di Alberto Antico – avvocato

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