Il TAR Veneto ha affermato che la Soprintendenza, nel decidere una richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, non è tenuta a valutare l’istanza anche alla luce della disciplina urbanistico-edilizia del caso di specie.
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Il TAR Veneto ha annullato un diniego di sanatoria del varco di accesso di un immobile alla via pubblica, con contestuale accertamento della pericolosità del varco di accesso e invito al privato alla sua rimozione, a motivo dell’inadeguatezza dell’istruttoria circa l’esistenza di un accesso alternativo alla pubblica via e del difetto di proporzionalità e adeguatezza del provvedimento.
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Nel B.U.R. Veneto n. 10 del 19.01.2024 è stata pubblicata la D.G.R.V. n. 17 del 16.01.2024, rubricata "Approvazione aggiornamento del Piano di riordino territoriale. Art. 8 c.8 L.R. 18 del 27.04.2012. Deliberazione/CR n. 39 del 7 aprile 2023".
Con tale deliberazione, in conformità all’art. 8, co. 10 l.r. Veneto 18/2012, si propone l’aggiornamento del Piano di riordino territoriale (PRT), a suo tempo approvato dalla Regione del Veneto con la D.G.R.V. n. 1417 del 06.08.2013.
Le specifiche dell'aggiornamento sono indicate in dettaglio nell'Allegato A.
L'Allegato B denominato “Appendice” contiene le tabelle rappresentative delle principali zonizzazioni di settore, degli ambiti territoriali, l’elenco aggiornato dei Comuni veneti suddivisi per area geografica omogenea, il progetto “Fusioni: obiettivo 500 Comuni”, nonché gli esiti del processo partecipativo con i rappresentanti istituzionali degli Enti locali.
L'Allegato C contiene la tabella riepilogativa delle osservazioni presentate al Piano di Riordino e della loro accoglibilità o no.
Il TAR Veneto ha affermato che l’abuso realizzato su suolo di proprietà dello Stato determina l’applicazione dell’art. 35 d.P.R. 380/2001 che, in tale ipotesi, prevede quale unica ed esclusiva conseguenza la demolizione a spese del responsabile. La norma non contempla alcuna ipotesi alternativa alla demolizione, essendo evidentemente preordinata a evitare l’indebito utilizzo del bene demaniale per cui, nei casi di edificazione contra legem, non occorre alcun accertamento ulteriore e occorre verificare solo che trattasi di suolo di proprietà pubblica e che nessun titolo è stato rilasciato. Pertanto, dall’abusività dell’opera scaturisce con carattere vincolato l’ordine di demolizione, che in ragione di tale sua natura non esige una specifica motivazione o la comparazione dei contrapposti interessi, né deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento o tenere conto del lasso di tempo intercorso.
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Il TAR Veneto ha affermato che l’abuso realizzato su suolo di proprietà dello Stato determina l’applicazione dell’art. 35 d.P.R. 380/2001, che in tale ipotesi prevede, quale unica ed esclusiva conseguenza, la demolizione a spese del responsabile.
La norma non contempla alcuna ipotesi alternativa alla demolizione, pertanto dall’abusività dell’opera scaturisce con carattere vincolato l’ordine di demolizione, che in ragione di tale sua natura non esige una specifica motivazione o la comparazione dei contrapposti interessi, né deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento o tener conto del lasso di tempo intercorso.
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Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 35 d.P.R. 380/2001 impone la demolizione delle opere eseguite su area demaniale in assenza di permesso di costruire.
Destinatario della diffida a demolire è, ai sensi del comma 1 art. cit., il responsabile dell’abuso, indipendentemente dal successivo trasferimento dell’attività insediata all’interno del manufatto.
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Il TAR Veneto ha affermato che un’opera edilizia volta ad aggiungere un elemento accessorio e strumentale (nel caso di specie, una tettoia) ad una precedente opera riconosciuta come abusiva (com’era in quel caso la vasca per la raccolta della pollina) è destinata a mutuarne le caratteristiche di illiceità.
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Nel caso di specie, il privato eseguiva una ristrutturazione pesante; presentava nell’ordine una SCIA, un’istanza di PdC e un’istanza di PdC in sanatoria; non impugnava l’atto di sospensione sine die che il Comune emanava rispetto alla sanatoria; infine impugnava gli atti con cui il Comune reprimeva l’abuso edilizio.
Il TAR Veneto ha dichiarato il ricorso improcedibile, perché la presentazione dell’istanza di sanatoria implica l’ammissione dell’abuso e, a seguire, la mancata impugnazione dell’atto di sospensione sine die doveva intendersi come rigetto della sanatoria stessa.
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Il TAR Veneto ha affermato che una data tipologia di manufatto abusivo può avere un impatto assai diverso, a seconda del contesto in cui si colloca.
Più in dettaglio, ove l’opera vada a inserirsi nell’ambito del centro monumentale di Venezia non sarà necessaria una motivazione particolarmente approfondita circa l’inadeguatezza dell’abuso rispetto al contesto monumentale della città storica, quantomeno se tale inadeguatezza sia ictu oculi percepibile: in questi casi, infatti, l’obbligo di motivazione potrà dirsi adeguatamente soddisfatto dal diniego di condono pur in forma sintetica, risultando le ragioni della determinazione amministrativa evidenti ed apprezzabili dal contesto.
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Il TAR Veneto ha affermato che il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica dell’accertata illegittimità di un provvedimento amministrativo, ma richiede la verifica di tutti i requisiti dell’illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso) e, nel caso di richiesta di risarcimento del danno conseguente alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, è subordinato alla dimostrazione, secondo un giudizio prognostico, che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dell’agire illegittimo della P.A.
Nel caso di specie, il provvedimento autorizzativo alla coltivazione di una cava era impugnato entro il termine decadenziale, sicché la ditta autorizzata – tempestivamente notiziata dei gravami – non poteva più riporre un legittimo affidamento sulla conservazione del titolo.
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