Il TAR Veneto ha affermato che spetta al G.O. la controversia concernente la richiesta di condanna della P.A. al rimborso delle spese legali sostenute dal funzionario onorario – nella specie, il Sindaco di un Comune – per la difesa in un procedimento penale a cui sia stato sottoposto per fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni, in quanto attiene all’accertamento della sussistenza di un diritto soggettivo, essendo l’Ente locale tenuto a far luogo al predetto rimborso ove ne ricorrano i presupposti di legge ed esulando, nel caso, apprezzamenti di natura discrezionale.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Stato ha affermato che il requisito della vicinitas, quale condizione della legittimazione ad agire, è intrinseco nella qualità di condòmino ma non assorbe, neppure in tale peculiare ipotesi, quello dell’interesse ad agire (inteso come il vantaggio concreto ed attuale che il ricorrente potrebbe effettivamente trarre dalla caducazione del titolo edilizio contestato), che va dimostrato in concreto, anche in corso di causa.
L’interesse ad agire del condòmino, tuttavia, sussiste ogniqualvolta l’intervento contestato sia una sopraelevazione ed egli lamenti il pregiudizio all’aspetto architettonico dell’edificio, giusta l’operatività in tali ipotesi dell’art. 1127, co. 2-3 c.c.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il T.A.R. afferma che le controversie in materia di convenzioni urbanistiche possono essere composte ricorrendo all’arbitrato rituale, se tale metodo è previsto espressamente dalle stesse.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha dichiarato inammissibile il ricorso di un privato che non riusciva a dimostrare di subire un pregiudizio specifico, attuale e concreto né dal PdC in sanatoria rilasciato al vicino, con cui erano sanate piccole difformità relative ai suoi manufatti (diversa distribuzione degli spazi interni, maggior numero o dimensione delle forometrie prospettiche, dimensioni lievemente differenti della tettoia, diversa conformazione di un muro di contenimento rispetto allo stato autorizzato, ecc.), né dalla classificazione come industria insalubre dell’attività svolta dal medesimo vicino, che, come riconosciuto dallo stesso ricorrente non aveva alcuna natura lesiva ed era impugnata per mera prudenza difensiva.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Nel caso di specie, un Comune approvava una variante parziale al P.I. per adeguarsi alla legislazione veneta sul consumo di suolo. La variante ha comportato lo stralcio di alcune previsioni urbanistiche, tra cui quella relativa ad un PUA (che invece in sede di adozione della variante era stato confermato), motivando il cambio di indirizzo con la necessità di non intaccare il limite di suolo consumabile assegnato dalla Regione. La modifica intervenuta tra adozione e approvazione non veniva ripubblicata.
Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità dell’operato del Comune.
L’art. 13, co. 6 l.r. Veneto 14/2017 fa salvi i procedimenti di approvazione dei PUA per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, sia già stata deliberata la dichiarazione di interesse pubblico. Tale norma non introduce un dovere per i Comuni di approvare i PUA pendenti, bensì lascia ai Comuni la facoltà di decidere se portarli a termine o no. Anche gli accordi ex art. 6 l.r. Veneto 11/2004 non sono vincolanti, bensì sono parte integrante dello strumento di pianificazione cui accedono e ne seguono le dinamiche procedimentali.
Non vi era bisogno di ripubblicare il Piano, in quanto le modifiche apportate non ne hanno mutato i caratteri essenziali.
Post di Daniele Iselle
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il T.A.R. ricorda che i criteri interpretativi previsti dal codice civile per i contratti valgono anche per le convenzioni urbanistiche.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che il Comune è obbligato ad assicurare il versamento nella pubblica fognatura degli scarichi provenienti dalla palazzina realizzata in un ambito PEEP, solo qualora ciò sia stato previsto nella relativa convenzione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che, ai sensi dell’art. 35 l. 865/1971, il Comune ha l’obbligo di assicurare la copertura di tutti i costi di acquisto delle aree da destinare alla realizzazione dei PEEP e PIP, in applicazione del principio del perfetto pareggio economico, con corrispondenza delle entrate ed uscite e rimborso, da parte degli assegnatari delle aree o loro aventi causa, di tutte le spese sostenute per l’acquisto delle aree medesime. È chiaramente salva la rivalutazione ISTAT.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che la competenza a disporre la proroga del termine per l’ultimazione dei lavori e di validità di un Piano di Lottizzazione spetta alla Giunta comunale (anche alla luce della convenzione di lottizzazione del caso di specie).
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
La Procura della Repubblica di Milano ha recentemente avviato una inchiesta penale sulla costruzione di vari grattacieli, puntando la lente d'ingrandimento sulle SCIA alternative, sull'altezza degli edifici superiore a 25 metri in mancanza di piani attuativi e sul calcolo del contributo di costruzione.
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti