Prezzo di cessione di un’area PIP
Il TAR Veneto ha affermato che, ai sensi dell’art. 35 l. 865/1971, il Comune ha l’obbligo di assicurare la copertura di tutti i costi di acquisto delle aree da destinare alla realizzazione dei PEEP e PIP, in applicazione del principio del perfetto pareggio economico, con corrispondenza delle entrate ed uscite e rimborso, da parte degli assegnatari delle aree o loro aventi causa, di tutte le spese sostenute per l’acquisto delle aree medesime. È chiaramente salva la rivalutazione ISTAT.
Post di Alberto Antico – avvocato

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