Il TAR Veneto ha accolto l’azione avverso il silenzio-inadempimento serbato da un Comune sull’istanza del privato di avvio del procedimento volto all’approvazione della variante al Piano Ambientale di un Parco, necessaria per proseguire nell’iter dell’accordo di programma su un progetto strategico turistico.
Ferma restando l’ampia discrezionalità del Comune in materia pianificatoria, nel caso di specie il privato poteva vantare un affidamento qualificato, dal momento che il suo progetto strategico turistico aveva completato le fasi procedimentali di competenza della Regione e il Comune si era limitato ad esprimere i propri dubbi procedurali sulla modifica degli strumenti urbanistici comunali, ma non aveva mai dato una vera e propria risposta nel merito.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha pronunciato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione di un ricorso, nella parte in cui si dirigeva avverso un Piano particolareggiato di iniziativa pubblica, per essere decorso oltre un quinquennio dall’approvazione della variante urbanistica senza che fosse intervenuta l’approvazione del PUA di esclusiva iniziativa pubblica cui l’area era sottoposta.
Post di Alberto Antico – avvocato
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L’elaborato offre una disamina sull’iniziativa del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di stanziare un finanziamento di 20 milioni di euro per incentivare le piccole e medie imprese italiane a sviluppare tecnologie avanzate a favore dell’ambiente.
Si ringrazia sentitamente la sig.ra Emma Martin, del blog Papernest, per la segnalazione.
Pubblichiamo il recente intervento delle Sezioni Unite che fanno luce su una questione dibattuta, chiarendo che la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010 è prevista solo per l'atto introduttivo di un giudizio, non per le eventuali domande riconvenzionali
Post di Diego Giraldo – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che lo stato legittimo dell’immobile è altra cosa rispetto alla sua consistenza originaria e va desunto dall’ultimo titolo di legittimazione rilasciato.
Qualora un titolo edilizio esista e sia proprio lo “scostamento” dallo stesso e la sua richiesta di sanatoria ad attivare il procedimento sanzionatorio del Comune, non è certo possibile riferirsi ad una ipotetica situazione preesistente al titolo stesso, salvo introdurre una forma di improprio e generalizzato condono di tutte le modifiche intervenute medio tempore, legittimate o no.
Post di Daniele Iselle
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Il Consiglio di Stato ha offerto una pregevole ricostruzione delle diverse ipotesi di fiscalizzazione dell’abuso edilizio.
In particolare, ferma restando la priorità sempre e comunque accordata all’opzione ripristinatoria, l’impossibilità di addivenirvi è affidata a più stringenti esigenze complessive di staticità e sicurezza della costruzione nel caso della variazione essenziale o totale difformità, mentre è circoscritta alla sussistenza di esigenze di salvaguardia in quanto tale della parte “buona” del manufatto, in caso di difformità parziale dal titolo, prescindendo, solo in tale ultima ipotesi, dalla tipologia di intervento effettuato (che dunque può anche non essere una ristrutturazione).
Post di Daniele Iselle
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Il Consiglio di Stato ha affermato che il verbale di sopralluogo, in genere demandato alla Polizia municipale, che constata l’omessa demolizione del manufatto abusivo, costituisce un mero atto istruttorio endoprocedimentale che precede il provvedimento vero e proprio costituente titolo «per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente».
Tuttavia, a detto verbale di sopralluogo deve essere attribuito anche il valore corrispondente, mutatis mutandis, al verbale di contestazione dell’illecito ex art. 14 l. 689/1981, stante che è solo a far data dallo stesso che il proprietario viene messo in condizione di chiarire la propria posizione, scongiurando l’effetto acquisitivo (ma non, ovviamente, quello demolitorio).
Post di Daniele Iselle
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, benché la sanzione acquisitiva al patrimonio dell’Ente, in caso di inottemperanza dell’ordine di demolizione dell’abuso edilizio, operi di diritto, non è possibile prescindere dagli adempimenti formali necessari al fine di addivenire al trasferimento di proprietà, che necessita di un titolo, cioè il formale accertamento dell’inottemperanza, notificato all’interessato.
Pertanto, il mancato accertamento dell’inottemperanza, unitamente peraltro all’adozione di atti e/o comportamenti della P.A. incompatibili con l’esercizio di tale potestà acquisitiva, possono escludere la colpevolezza del proprietario, non determinando il trasferimento della proprietà, ferme restando le responsabilità – civili, amministrative, penali e contabili – dei funzionari che non hanno dato seguito al procedimento sanzionatorio secondo le scansioni temporali previste dal legislatore.
Nel caso di specie, il Consiglio ha disapprovato il comportamento del Comune che: a) emanava un’ordinanza di demolizione nel 1990; b) emanava un diniego di sanatoria, confermato dal G.A.; c) accettava di esaminare le istanze del privato di riesame, poi di sanatoria, poi di fiscalizzazione; d) auspicava la stipula di un accordo pubblico-privato; e) concedeva nel 2015 altri 90 giorni per demolire; f) non formalizzava mai l’inadempimento dell’obbligo a demolire.
All’esito, ha dichiarato che la proprietà dell’abuso edilizio non poteva dirsi acquisita.
Post di Daniele Iselle
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Il Consiglio di Stato ha affermato che allo scopo di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile) o di conferma in senso proprio (e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini), occorre verificare se esso sia stato adottato o no a seguito di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che uno strumento urbanistico, anche laddove riproduca le destinazioni d’uso previste dai precedenti atti di pianificazione, non possa mai essere considerato un “atto meramente confermativo” poiché viene sempre assunto all’esito di una nuova e articolata istruttoria, volta a valutare una pluralità di elementi.
Pertanto, se si impugna uno strumento urbanistico, bisogna impugnare in parte qua anche tutte le sue eventuali varianti successive, anche se nulla immutano della disciplina precedente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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