L’azione di risarcimento danni innanzi al G.A.
Il TAR Veneto ne ha offerto una pregevole ricostruzione, a partire dagli artt. 2043 e 2697 c.c.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ne ha offerto una pregevole ricostruzione, a partire dagli artt. 2043 e 2697 c.c.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che la riscontrata sussistenza del vizio d’incompetenza non è sufficiente per l’ammissione al risarcimento, poiché l’annullamento di un provvedimento amministrativo per vizi formali (come il difetto di istruttoria o di motivazione) o procedimentali (come l’incompetenza) non contiene alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita e, dunque, non consente di accogliere la domanda finalizzata al perseguimento della pretesa sostanziale, qual è il risarcimento del danno.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha ricordato la diversità delle norme che regolano le necessarie notifiche del ricorso ordinario, rispetto al ricorso in ottemperanza.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha ricordato che nel caso di una definizione in rito del giudizio la domanda di ottemperanza può essere riproposta e che quest’ultima si prescrive in dieci anni.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il T.A.R. afferma la legittimità del diniego di condono se l’immobile è tutelato da un vincolo monumentale indiretto che non consente gli interventi edili oggetto della pratica di cd. sanatoria straordinaria. Nella sentenza, inoltre, il Collegio si sofferma sulla distinzione e sui presupposti del vincolo diretto ed indiretto.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che per gli immobili abusivi realizzati su aree vincolate, il rilascio del condono è subordinato al previo parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso e non è illegittima una motivazione anche succinta di un diniego di sanatoria di opere, in quanto nel sistema non è ravvisabile a carico della P.A. l’obbligo di indicare, in una logica comparativa degli interessi in conflitto, se si possa rendere l’intervento compatibile con gli interessi paesaggistici, la cui protezione risponde ad una esigenza rilevante anche ex art. 9 Cost.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha ricordato le stringenti condizioni che devono sussistere, in base al combinato disposto dell’art. 32 l. 47/1985 e dell’art. 32, co. 27, lett. d d.l. 269/2003, come convertito dalla l. 326/2003, affinché un abuso commesso su un bene sottoposto a vincolo di inedificabilità, sia esso di natura relativa o assoluta, possa essere condonato.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il T.A.R. afferma che le domande di condono ex d.l. n. 269/2003 (terzo condono) per le opere edilizie ricadenti in zona di vincolo paesaggistico devono ottenere sia il nulla osta dell’autorità preposta alla tutela del vincolo de quo sia del Comune: nel caso di specie, la prima (Commissione di Salvaguardia di Venezia) aveva dato parere favorevole, mentre il secondo (Comune di Venezia) aveva denegato il condono in quanto contrastante con le proprie norme urbanistico-edilizie.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. afferma che le domande di condono ex d.l. n. 269/2003 (terzo condono) non si formano per silenzio-assenso se l’immobile abusive ricade in zona di vincolo paesaggistico-monumentale. Nel caso di specie, anche se l’opera aveva ottenuto il parere favorevole da parte dell’autorità preposta alla salvaguardia e tutela del vincolo paesaggistico-momunentake, essa contrastava con le prescrizioni urbanistico-edilizie comunali.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
In Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 23 del 29.01.2024) è stato pubblicato il d.l. 29 gennaio 2024, n. 7, entrato in vigore il 30.01.2024, contenente disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.
Si segnalano in particolare due norme.
All’art. 3 si stabilisce che, dal 30.01.2024, per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale dei Comuni capoluogo di provincia si applicano, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica, gli artt. 72 e 73 TUEL (che disciplinano le elezioni per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti).
L’art. 4 del decreto-legge, modificando l’art. 51 TUEL, stabilisce che per i Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il divieto di immediata ricandidabilità si applica allo scadere del terzo mandato. Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non vi sono più limiti ai mandati consecutivi. I mandati svolti o in corso di svolgimento al 31.01.2024 sono computati ai fini del calcolo del numero di mandati.
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