Il TAR Veneto ha affermato che la sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 non può essere condizionata all’esecuzione di opere ulteriori, in quanto ciò si pone in contrasto con gli elementi strutturali dell’istituto, che presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro attuale e integrale conformità alla disciplina urbanistica.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Nel caso di specie un Comune, di fronte ad una pratica di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 viziata da incompletezza, dopo aver chiesto inutilmente delle integrazioni, disponeva la sospensione sine die del procedimento.
Il TAR Veneto ha riqualificato la fattispecie come silenzio-diniego, formatosi 60 giorni dopo la sospensione, ai sensi del comma 3 art. cit.
Il TAR ha aggiunto che, anche a voler ammettere la sospensione sine die di un procedimento (nonostante l’art. 6 l. 241/1990 contenga delle ipotesi tipiche e tassative), il relativo atto avrebbe avuto natura soprassessoria e avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnato dal privato.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che l’eventuale sussistenza in astratto dei presupposti per conseguire la sanatoria dell’abuso non vizia l’ordinanza di demolizione dell’intervento (forsanche assentibile) realizzato in assenza del permesso di costruire. L’ordine di demolizione, infatti, non presuppone una preliminare valutazione in merito alla (astratta) conformità delle opere rispetto allo strumento urbanistico, richiedendo l’accertamento dell’abuso e della sua consistenza.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha ricordato che la successiva presentazione di un’istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 non influisce sul precedente ordine di demolizione né in termini di invalidazione (impedendolo il principio del tempus regit actum) né in termini di caducazione (non essendo il Comune tenuto ad adottare, all’esito del diniego dell’istanza, un nuovo provvedimento demolitorio). La presentazione dell’istanza determina un mero arresto provvisorio dell’efficacia dell’ordine di demolizione, che riacquista automaticamente effetti nel caso di diniego di sanatoria.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto deve frequentemente ricordare che va esclusa ogni rilevanza alla cd. sanatoria giurisprudenziale, atteso che il requisito della doppia conformità deve considerarsi principio fondamentale nella materia del governo del territorio, in quanto adempimento finalizzato a garantire l’assoluto rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia durante tutto l’arco temporale compreso tra la realizzazione dell’opera e la presentazione dell’istanza volta ad ottenere l’accertamento di conformità.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che spetta al TSAP conoscere dell’impugnazione del diniego di sanatoria di un immobile, motivato in base alla dislocazione dell’immobile stesso a distanza inferiore da quella minima dall’argine o dalla sponda di un fiume, in quanto situazione incidente in maniera diretta e immediata sulla regolamentazione delle acque pubbliche, con conseguente diretta interferenza sul regolare regime delle stesse.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che le maggiorazioni previste dall’art. 42 d.P.R. 380/2001 non possiedono natura sanzionatoria, assumendo la funzione (risarcitoria) di penale finalizzata a compensare il pregiudizio economico conseguente al ritardato versamento del dovuto. Poiché l’ordinamento prevede che, laddove il titolo edilizio non venga utilizzato, il contributo vada restituito in quanto rimasto privo di causa, in tale eventualità devono essere restituite anche le suddette maggiorazioni, suscettibili di applicazione solo quando gli oneri siano ancora dovuti e non nel caso in cui, venuto meno il titolo edilizio, anche l’obbligo di versamento risulti caducato con effetti ex tunc.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto si è allineato all’Adunanza Plenaria, che ha qualificato l’atto di imposizione e di liquidazione del contributo di costruzione alla stregua di un mero atto ricognitivo e contabile, disconoscendone la natura autoritativa nonché negando la possibilità di considerarlo l’esplicazione di una potestà pubblicistica.
Ne consegue il potere del Comune di modificare le sue determinazioni quantitative, seppure con il limite della prescrizione decennale relativa al diritto, che trascende quello più tipicamente pubblicistico connesso all’autotutela.
La tutela dell’affidamento è invocabile dal privato solo quando la conoscibilità e la verificabilità non possano essere pretesi dalla parte che agisce con ordinaria diligenza.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto, in una fattispecie di ritardato pagamento del contributo di costruzione, ha affermato che la durata della prescrizione degli oneri urbanistici è di cinque anni ai sensi dell’art. 28 l. 689/1981 e decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Il dies a quo dev’essere collocato sessanta giorni dopo l’ultimazione della costruzione (cfr. art. 16, co. 3 d.P.R. 380/2001).
Il Comune può interrompere la prescrizione delle somme dovute a titolo di oneri di urbanizzazione, con atto che contenga l’esplicitazione di una precisa pretesa e l’intimazione o la richiesta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto obbligato con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora, senza che sia necessario l’uso di formule solenni o l’osservanza di particolari adempimenti.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha dichiarato illegittimo l’operato di un Comune che, nel rideterminare gli oneri di urbanizzazione primaria, ha ritenuto di non dover prendere in esame, ai fini dello scomputo, l’effettivo ammontare delle opere di urbanizzazione eseguite, ma di considerare unicamente l’importo preventivato, sebbene quelle opere siano state accettate dal Comune e collaudate.
Nel caso di specie, è vero che la convenzione di lottizzazione prevedeva “lo scomputo dell’importo degli oneri di urbanizzazione primaria fino all’ammontare del preventivo di spesa per l’esecuzione delle opere stesse”, tuttavia il maggior costo sostenuto per le opere di urbanizzazione non era conseguenza della modifica dei prezzi unitari contenuti nel computo metrico, a suo tempo approvato, e neppure della scelta del privato di realizzare opere diverse da quelle previste, bensì da precise richieste di modifica avanzate dal Comune e accettate dal privato.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti