Il TAR Veneto evidenzia che l’inerzia della P.A. non comporta la creazione di un legittimo affidamento in merito ad una situazione di abusività del privato, né permette di ignorare la necessità del parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, se questa non è rapida nel rispondere.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto sottolinea che la diffida prevista nell’art. 35 T.U. Edilizia ha il solo scopo di permettere l’adempimento spontaneo all’ordinanza di demolizione, potendo essere eventualmente surrogata dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il T.A.R. Veneto ricorda che i Comuni non possono introdurre divieti generalizzati all’installazione di antenne radio nel proprio territorio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha dichiarato improcedibile il ricorso avverso una variante parziale al P.I., poiché dopo il ricorso introduttivo erano intervenute plurime varianti urbanistiche, le quali, anche nella parte in cui erano confermative delle previsioni indicate nei precedenti strumenti urbanistici, avrebbero dovuto essere autonomamente impugnate.
Peraltro tali successive varianti, riclassificando l’area del privato come “idonea a condizione”, dal punto di vista geologico, erano innovative e favorevoli rispetto agli interessi della ricorrente, il che ulteriormente sfavoriva il residuo interesse alla decisione del giudizio.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ribadisce che la mancata impugnazione della strumentazione urbanistica successiva comporta l’improcedibilità sopravvenuta del ricorso presentato avverso il diniego di variante ad un piano di lottizzazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto sottolinea che la strumentazione urbanistica, preferibilmente, deve rispettare quanto previsto negli accordi e convenzioni stipulate dalla P.A. con i privati; questi, al contrario, non potrebbero lamentarsi di quelle previsioni urbanistiche che costituiscono attuazione di quanto stipulato con il Comune.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Nel caso di specie, in sede di approvazione di una variante al PRG di un Comune, i terreni di un privato erano inclusi nell’ambito di espansione residenziale da attuarsi con Piano Particolareggiato.
In sede di approvazione del PAT, si confermava la vocazione edificatoria dell’area, demandando al P.I. le previsioni per lo sviluppo delle relative previsioni.
Tale destinazione urbanistica non era mai attuata, nonostante la volontà in tal senso manifestata dal privato, in ragione dell’impossibilità di trovare un accordo con i diversi proprietari delle aree interessate dall’adozione del necessario PUA.
In sede di approvazione del P.I., i terreni erano esclusi dall’ambito di espansione edilizia, attribuendo alla stessa una zonizzazione di “LPS non attuabile”.
Il TAR Veneto ha ritenuto legittimo l’operato del Comune.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che la sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 non può essere condizionata all’esecuzione di opere ulteriori, in quanto ciò si pone in contrasto con gli elementi strutturali dell’istituto, che presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro attuale e integrale conformità alla disciplina urbanistica.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Nel caso di specie un Comune, di fronte ad una pratica di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 viziata da incompletezza, dopo aver chiesto inutilmente delle integrazioni, disponeva la sospensione sine die del procedimento.
Il TAR Veneto ha riqualificato la fattispecie come silenzio-diniego, formatosi 60 giorni dopo la sospensione, ai sensi del comma 3 art. cit.
Il TAR ha aggiunto che, anche a voler ammettere la sospensione sine die di un procedimento (nonostante l’art. 6 l. 241/1990 contenga delle ipotesi tipiche e tassative), il relativo atto avrebbe avuto natura soprassessoria e avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnato dal privato.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che l’eventuale sussistenza in astratto dei presupposti per conseguire la sanatoria dell’abuso non vizia l’ordinanza di demolizione dell’intervento (forsanche assentibile) realizzato in assenza del permesso di costruire. L’ordine di demolizione, infatti, non presuppone una preliminare valutazione in merito alla (astratta) conformità delle opere rispetto allo strumento urbanistico, richiedendo l’accertamento dell’abuso e della sua consistenza.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti