Il TAR Veneto ha invitato a non confondere due diversi controlli connessi ad un’istanza di permesso di costruire: a) da un lato, la verifica della sussistenza della legittimazione a richiedere il titolo edilizio; b) dall’altro, la verifica del rispetto della normativa civilistica lato sensu inerente al bene oggetto della richiesta e a quanto si intende realizzare sullo stesso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il privato impugnava due pareri con cui la Soprintendenza esprimeva il proprio favore ex art. 21 d.lgs. 42/2004 verso il suo progetto, nella parte in cui a suo dire contenevano prescrizioni pregiudizievoli.
Entrambe le prescrizioni erano recepite dall’autorizzazione paesaggistica, la quale vedeva un passaggio in conferenza di servizi e l’acquisizione dei pareri condizionati della polizia municipale e della mobilità acquea, del parere vincolante della Soprintendenza di Venezia e Laguna, del parere della Commissione Edilizia.
Il privato non impugnava in parte qua quest’ultimo atto.
Il TAR Veneto ha dichiarato il ricorso originario improcedibile, perché anche laddove fosse accoglibile, avrebbe accertato dei vizi di illegittimità viziante, ma non caducante dei due pareri, non idonei a travolgere le prescrizioni di cui alla successiva autorizzazione paesaggistica. Quest’ultima infatti costituiva un’ineluttabile derivazione dei due pareri.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che l’adozione di un mero atto programmatico da parte della P.A., che dia mandato al Sindaco di stipulare un accordo con il ricorrente che preveda la demolizione di alcuni manufatti, non è sufficiente per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il T.A.R. ricorda che, in materia di repressione degli abusi edilizi, non vi è spazio per il legittimo affidamento del privato (per esempio perchè l'abuso risale a tanti anni prima), trattandosi di un’opera contra legem e contra ius.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha ricordato che non può ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può in alcun modo legittimare: di conseguenza non occorre motivare alcun interesse pubblico per ordinarne la demolizione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il privato riceveva nel 1996 un’ordinanza di demolizione; la sua impugnazione era rigettata con sentenza passata in giudicato; il Comune non si attivava mai per demolire l’abuso. Fiducioso, il privato chiedeva nel 2013 un PdC, ma il Comune lo rigettava a causa dell’abusività dell’immobile.
Il TAR Veneto ha rigettato la tesi del privato, secondo cui il carattere abusivo sarebbe in un certo qual modo venuto meno in ragione del tempo trascorso dall’adozione del provvedimento di demolizione del 1996 e del legittimo affidamento circa l’insussistenza di un reale interesse pubblico al ripristino dei luoghi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il privato acquistava un allevamento dismesso e presentava una pratica per riattivarlo.
Il Comune la denegava, eccependo tra le altre cose una violazione delle distanze fissate dai regolamenti comunali.
Il privato rispondeva che quelle distanze venivano violate anche quando l’allevamento era a suo tempo attivo.
Il TAR Veneto ha respinto un simile ragionamento: colui che realizza un abuso edilizio non può dolersi del fatto che la P.A. lo abbia prima in un certo qual modo avvantaggiato, adottando solamente a notevole distanza di tempo i provvedimenti repressivi dell’abuso non sanabile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto si esprime sul concetto di affidamento del privato nel diritto amministrativo, evidenziando che esso non si forma nel caso di provvedimenti sospensivamente condizionati all’adempimento delle prescrizioni impartite al richiedente, quando quest’ultimo sia rimasto del tutto inerte.
In pratica, se un privato non fa la sua parte, non può poi pretendere qualcosa dal Comune.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che la valutazione paesaggistica e quella edilizia si riferiscono a parametri differenti: la prima è strettamente connessa al bene vincolato, la seconda al rispetto della normativa urbanistico-edilizia.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Nel caso di specie, un Comune emanava un’ordinanza di rimessione in pristino dello stato dei luoghi per lavori agricoli asseritamente abusivi, in un’area soggetta a vincolo ambientale e forestale.
Il privato lamentava la mancata previa acquisizione del parere della Commissione edilizia integrata.
Il TAR Veneto ha affermato che gli organi preposti alla determinazione dei beni di notevole interesse pubblico non coincidono necessariamente con quelli preposti all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 167 d.lgs. 42/2004.
Post di Alberto Antico – avvocato
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