Il TAR Veneto ha aderito all’orientamento giurisprudenziale – invero, non univoco – secondo cui il parere tardivo reso dalla Soprintendenza ex art. 146, co. 8 d.lgs. 42/2004 assume carattere non vincolante per il Comune.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto una pregevole ricostruzione del procedimento di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. 42/2004.
All’esito, ha aderito all’orientamento giurisprudenziale – invero, non univoco – secondo cui il parere tardivo reso dalla Soprintendenza è da considerarsi privo dell’efficacia vincolante attribuitagli dalla legge (cfr. comma 8 art. cit.)., degradando a parere obbligatorio non vincolante, che deve essere autonomamente valutato dall’Amministrazione procedente, unitamente agli altri atti istruttori, senza vincolarla, appunto, nel contenuto.
Per l’effetto, è stato dichiarato illegittimo il diniego di autorizzazione paesaggistica emesso dal Comune, che aveva aderito acriticamente ad un parere sfavorevole ma tardivo della Soprintendenza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che dopo l’approvazione della D.G.R.V. n. 2555 del 02.11.2010, recante la Variante al Piano Regolatore Generale per la Laguna e le Isole di Venezia, è venuto meno – ai sensi dell’art. 4 l. 360/1991 – il regime transitorio a seguito dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PALAV e al PTRC, con conseguente cessazione delle competenze della Commissione di Salvaguardia.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che, nel caso di I condono, si forma il silenzio-assenso sull’istanza del privato decorso il termine di 24 mesi dalla sua presentazione, se è stato pagato quanto dovuto ed è stata presentata la documentazione per l’accatastamento.
Se si desidera eliminare le conseguenze del silenzio-assenso, è necessario attivare il procedimento di annullamento in autotutela ex art. 21-nonies l. n. 241/1990.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che deve escludersi la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio di opere realizzate in area vincolata paesaggisticamente, senza il previo rilascio del parere dell’Autorità preposta alla gestione del vincolo.
Il TAR ha aggiunto che, in ogni caso, la formazione del silenzio-assenso presuppone che la domanda di condono sia completa.
Si segnala che il Consiglio di Stato sta di recente interpretando in modo molto più estensivo l’istituto del silenzio-assenso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto rileva che il silenzio-assenso, nell’ipotesi di condono di un immobile abusivo realizzato in zona di vincolo, si realizza solamente se vi è il parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che in sede di domanda di sanatoria edilizia non è possibile proporre modifiche sostanziali, diversamente si attribuirebbero all’atto di sanatoria edilizia gli effetti propri del permesso di costruire o della SCIA, ovvero effetti travalicanti la sua funzione tipica.
Nel caso di specie, si trattava di un’istanza di condono su immobile soggetto a vincolo paesaggistico.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la normativa da applicare per la determinazione dell’entità dovuta a titolo di oblazione per il cd. terzo condono (d.l. 269/2003, come convertito dalla l. 326/2003) è quella regionale veneta (l.r. Veneto 21/2004).
La legislazione nazionale si applica esclusivamente ogniqualvolta le Regioni, nella propria autonomia, non abbiano disposto diversamente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce la natura eccezionale della disciplina sul condono, e quindi la necessità di interpretarla in modo restrittivo; non sarebbe quindi essere costituzionalmente legittima una normativa di dettaglio che allarghi le maglie del condono.
Si ricorda che la l. R.V. n. 21/2004 ha passato il vaglio della Corte Costituzionale (sent. n. 49/2006), nella parte in cui pone parametri più stringenti rispetto alla normativa statale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il T.A.R. Trento afferma che l’art. 11 del d.P.R. n. 327/2001 trova applicazione unicamente alle varianti particolari al PRG/PI che prevedono la realizzazione di un’opera pubblica, non a quelle generali.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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