Il TAR Umbria ha affermato che l’accesso endoprocedimentale previsto dall’art. 6-bis, co. 3 l. 212/2000, cd. statuto del contribuente, che consente a quest’ultimo di visionare gli atti del fascicolo dopo la notifica dello schema di provvedimento, è limitato ai documenti su cui si fonda l’accertamento specifico e non ricomprende gli atti relativi a soggetti terzi (come gli schemi o avvisi di accertamento di altri contribuenti).
Il menzionato istituto soggiace alla disciplina generale dell’accesso agli atti, non rinvenendosi deroghe espresse, pertanto la giurisdizione sulle relative controversie appartiene al G.A. ex art. 133, co. 1, lett. a, n. 6 c.p.a., in coerenza con un’interpretazione sistematica delle finalità perseguite dalla norma.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che il termine di decadenza per la proposizione del ricorso avverso gli atti di gara decorre dal momento in cui l’operatore economico abbia effettiva contezza del contenuto delle offerte e dei documenti di gara da cui evincere i vizi deducibili, onde evitare la proposizione di ricorsi al buio, con conseguente incremento del contenzioso, in spregio alle esigenze di speditezza dei giudizi in materia di procedure di affidamento di contratti pubblici. Nel caso di specie, è stata respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso avverso l’oscuramento dell’offerta tecnica, per mancata impugnazione dell’aggiudicazione, non essendo stata ancora pienamente esitata l’istanza di accesso.
Ai sensi dell’art. 35, co. 5 d.lgs. 36/2023, è consentito l’accesso amministrativo al concorrente ove esso appaia indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici. Pertanto, il diritto di difesa del concorrente non aggiudicatario funge da valore da comparare con la tutela dei segreti tecnici e commerciali, che non può subire compressioni in maniera indiscriminata a fronte delle esigenze di riservatezza e segretezza prospettate dai concorrenti che abbiano avanzato un’istanza di oscuramento di parti delle offerte. Spetta alla Stazione appaltante l’effettiva azione di concreto, equilibrato e motivato bilanciamento tra esigenze difensive e tutela della riservatezza aziendale.
Ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è sufficiente l’affermazione generica che questi ultimi attengono al proprio know how, essendo necessario un bilanciamento volto all’enucleazione di un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e trasparenza nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica. L’ostensione può essere negata solo laddove, nel quadro di un ad hoc balancing, che sfugge a gerarchie astratte e a modelli aprioristici, venga in rilievo, quale interesse cd. limite, un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento e che i dati in esame presentino effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva.
In caso di accesso difensivo, ai sensi dell’art. 35, co. 5 cit., se è vero che l’onere di provare l’indispensabilità della documentazione grava sul richiedente, è parimenti indubitabile che la portata dell’onere probatorio in discorso dipende dal caso concreto.
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Nella fattispecie concreta, il privato avanzava al Comune un’istanza avente un duplice obiettivo: conoscere gli esiti dell’attività istruttoria che il Comune avrebbe dovuto svolgere a seguito di una precedente istanza avanzata per sollecitare un ordine di demolizione e l’annullamento d’ufficio dei titoli abilitativi rilasciati a un altro cittadino; nonché acquisire gli atti relativi agli incombenti assolti ai sensi del cd. accesso agli atti defensionale, alla luce di un giudizio amministrativo pendente.
Il TAR Veneto ha affermato che il Comune non era tenuto a dare corso all’azione amministrativa, ma certamente era tenuto a fornire una risposta circa le decisioni assunte e gli eventuali provvedimenti adottati.
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Il TAR Veneto ha affermato che, in materia di accesso agli atti cd. defensionale, la P.A. non può e non deve svolgere ex ante alcuna valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza e sulla decisività dei documenti richiesti, ma certamente può (e deve) esprimersi sul nesso di strumentalità necessaria tra i menzionati documenti e la situazione finale che il ricorrente-istante intende curare o tutelare.
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Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che sia la sospensione dal sistema di qualificazione quale provvedimento temporaneo, che la cancellazione dal sistema di qualificazione, ai fini della gara, rendono inoperante il requisito speciale di partecipazione e vincolato l’atto di esclusione. L’eventuale riammissione al sistema di qualificazione opera ex nunc, e non può dispiegare effetti retroattivi sul piano del rispetto del termine per la presentazione delle offerte.
La sospensione dalla qualificazione e la partecipazione alla gara sono vicende autonome e non interferiscono fra loro, se non per il profilo attinente al possesso del requisito speciale di partecipazione. La reciproca autonomia delle due vicende rende, dunque, irrilevante la presentazione da parte dell’operatore economico di un’istanza di revoca del provvedimento di sospensione dal sistema di qualificazione in corso di gara e non giustifica l’attivazione del soccorso istruttorio per la sanatoria di un requisito di partecipazione radicalmente mancante.
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Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto da un’associazione paesaggistica contro un titolo edilizio, per aver dimostrato solo la vicinitas: quand’anche tale nozione possa dirsi idonea a radicare la legittimazione a ricorrere in materia ambientale, va comunque dimostrato anche l’interesse a ricorrere, cioè una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato.
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Il TAR Palermo ha affermato che l’ambito applicativo delle sanzioni alternative di cui all’art. 123 c.p.a. coincide con quello dell’inefficacia del contratto di cui all’art. 121, co. 1, lett. d c.p.a., sicché la mera violazione dell’obbligo del cd. stand still processuale non è sufficiente a fondare l’irrogazione delle sanzioni de quibus allorquando la procedura di gara risulti immune da vizi e non sia, comunque, predicabile alcuna concreta lesione della posizione processuale della ricorrente.
L’applicazione di una sanzione alternativa per violazione del cd. stand still in assenza dell’annullamento dell’aggiudicazione non può prescindere da una valutazione in ordine alla rimproverabilità della condotta della Stazione appaltante, non potendosi ammettere l’esistenza di una misura marcatamente afflittivo-sanzionatoria del tutto sganciata dall’esistenza dell’elemento soggettivo normalmente richiesto per l’applicazione delle sanzioni amministrative.
Il Consiglio di Stato ha affermato che, nelle procedure di gara, ai fini dell’interpretazione delle clausole della lex specialis, vanno applicate le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, a mente degli artt. 1362 e 1363 c.c. Conseguentemente, le clausole non possono essere assoggettate al procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione. Soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole al concorrente.
Nell’ipotesi in cui le clausole della lex specialis di gara contengano proposizioni distinte, riguardanti l’attribuzione del punteggio in caso di due differenti modalità di partecipazione alla procedura di gara, rispettivamente nella forma del concorrente plurisoggettivo (nel cui genus rientrano i raggruppamenti temporanei di concorrenti – RTI) e dei consorzi (tra cui si collocano i consorzi stabili), individuando le modalità di attribuzione del punteggio per il rating degli operatori economici partecipanti, non è possibile il ricorso a una lettura cumulativa delle indicate previsioni nell’ipotesi in cui i RTI siano costituiti da consorzi stabili, ai sensi dell’art. 65, co. 2, lett. e d.lgs. 36/2023, dovendo aversi riguardo a quanto previsto in relazione all’attribuzione del punteggio per il concorrente plurisoggettivo.
Non è irragionevole la previsione della lex specialis di gara che, nel caso in cui il consorzio partecipi alla gara in forma individuale, valorizzi il rating del soggetto che eseguirà le prestazioni (il consorzio stesso e la consorziata designata) e invece, nel caso in cui partecipi in RTI, non dia rilievo alla posizione del reale soggetto esecutore dell’appalto. Alla luce della distinzione fra RTI e consorzi stabili: i primi hanno la caratteristica di un “raggruppamento di scopo”, in funzione pro-concorrenziale, tra operatori economici, che mantengono la propria autonomia, rispetto al quale è attribuita rilevanza alla figura del mandatario; i consorzi stabili sono soggetti giuridici costituiti in forma collettiva, che istituiscono a tale fine una comune struttura di impresa (art. 65, co. 2, lett. d d.lgs. 36/2023) e che eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara, senza che ciò costituisca subappalto (art. 67, co. 4 d.lgs. cit.), operando in base ad uno stabile rapporto organico con le imprese associate.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 32 l. 157/1992, cioè la sospensione o revoca della licenza di fucile per uso caccia, quale possibile conseguenza di condanne penali per reati previsti dalla medesima legge, non esaurisce le reazioni dell’ordinamento a fronte del fatto illecito, non essendo precluso all’Autorità di pubblica sicurezza l’esercizio del generale potere di vietare la licenza di porto d’armi di cui all’art. 39 TULPS. Ciò in ragione del rapporto di specialità tra le sanzioni amministrative previste dall’indicata previsione normativa e il generale potere discrezionale riconosciuto alla P.A. di vietare la licenza di porto d’armi, nonché dell’autonomia e della diversa portata delle due previsioni, la prima afferente a sanzioni necessariamente ricollegate a uno specifico fatto illecito, la seconda implicante una generale valutazione sul pericolo di abuso delle armi in connessione con l’inesistenza di un diritto soggettivo a portarle.
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Con la l. 19 gennaio 2026, n. 11 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 28 del 04.02.2026), in vigore dal 19.02.2026, sono state approvate disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all’estero.
Il Capo I della legge contiene norme in materia di cittadinanza, di anagrafe e di legalizzazione di firme; il Capo II norme in materia di passaporti e di validità della carta d’identità ai fini dell’espatrio.
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