La valutazione di un progetto edilizio sotto i profili paesaggistico e urbanistico
Il TAR Veneto ha affermato che il procedimento diretto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica comporta che la P.A. competente, una volta ricevuta l’istanza, verifichi preliminarmente la necessità del titolo, accertando che non si versi in quelle tipologie di interventi per i quali l’art. 149, co. 1 d.lgs. 42/2004, la esclude.
Il controllo, sotto il profilo formale, che la documentazione allegata all’istanza sia conforme a quanto prescritto dal precedente art. 146, co. 3 (e quindi dal d.P.C.M. 12 dicembre 2005, attuativo della norma primaria), sopraggiunge in una fase successiva e può comportare la richiesta all’interessato, in caso di rilevata carenza e/o insufficienza di quanto prodotto, delle opportune integrazioni utili al fine dell’effettuazione degli accertamenti del caso.
Laddove però l’intervento per il quale è richiesto il titolo sia precluso in assoluto nell’area di riferimento ai sensi dello strumento urbanistico generale, il procedimento può arrestarsi ad una fase preliminare rispetto al vero e proprio giudizio di compatibilità paesaggistica.
Nel caso di specie, peraltro, considerata la distinzione degli uffici responsabili del rilascio del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica all’interno della struttura organizzativa del Comune, non v’era prova della violazione dell’art. 146, co. 6 d.lgs. 42/2004.
Post di Alberto Antico – avvocato

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