Il TAR Veneto ha affermato che la convenzione urbanistica è un contratto ad effetti permanenti, a cui nessuna delle parti può sottrarsi unilateralmente, che rientra nel genus degli accordi ex art. 11 l. 241/1990, soggetta ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti. In conseguenza di ciò, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.
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Nel caso di specie, i privati chiedevano il risarcimento degli asseriti danni per i mancati ricavi che il parcheggio, realizzato sulla loro area, avrebbe patito nel periodo di durata della convenzione a causa della presunta inosservanza, da parte del Comune, della clausola che gli imponeva di vietare l’utilizzo di determinate zone del proprio territorio come aree riservate a parcheggio. Chiedevano poi la risoluzione della convenzione per le parti non attuate.
Il TAR Veneto ha affermato che il danno in questione, ove pure si fosse prodotto, sarebbe stato comunque subito da soggetti diversi dai privati, che erano privi di legittimazione in ordine alla domanda risarcitoria, perché il parcheggio era stato gestito da una s.n.c. e da una s.r.l., soggetti giuridici differenti.
Quanto alla risoluzione, l’importanza dell’inadempimento ex art. 1455 c.c., costituendo questione di fatto, deve essere effettuata in concreto dal giudice, che deve maturare il suo prudente apprezzamento avendo riguardo a parametri quali il valore complessivo del contratto, le legittime aspettative e il danno procurato alla parte adempiente, la protrazione nel tempo dell’inadempimento, l’eventuale tolleranza consolidatasi attraverso un comportamento protrattosi nel tempo, osservata da uno dei contraenti verso l’inadempimento dell’altro.
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Nel caso di specie, una convenzione urbanistica prevedeva la trasformazione edilizia di un immobile di proprietà dei privati avente destinazione agricola in abitazione, che il Comune avrebbe dovuto inserire nel P.I., a fronte della cessione di aree.
Con l’approvazione di una prima variante al P.I. il Comune aveva effettivamente consentito la realizzazione dell’intervento di trasformazione edilizia, ma nella successiva variante non inseriva più la convenzione, di fatto bloccando la trasformazione edilizia.
I privati chiedevano la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. della convenzione e la conseguente condanna alla restituzione delle aree cedute.
Il TAR Veneto ha accolto in parte il ricorso.
I privati non avevano l’obbligo di impugnare le varianti al P.I. sfavorevoli, giacché – avendo invocato unicamente la responsabilità della P.A. per inadempimento contrattuale, con richiesta di una sentenza costitutiva di risoluzione – il G.A. in sede di giurisdizione esclusiva deve poter esercitare lo stesso potere del G.O. di disapplicazione degli atti amministrativi lesivi di diritti soggettivi ritenuti invalidi o inefficaci.
La mancata impugnazione delle varianti al P.I. può unicamente rilevare quale parametro di diligenza ex art. 30, co. 3 c.p.a., al fine dell’esclusione o diminuzione del danno quanto alla invocata responsabilità risarcitoria.
Ove il Comune avesse voluto, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, disattendere il contenuto della convenzione, avrebbe potuto e dovuto esercitare il potere tipico di recesso, rectius di revoca, riconosciuto dall’art. 11, co. 4 l. 241/1990, il quale prevede a favore del privato la corresponsione di un indennizzo a compensazione della lesione dell’affidamento. Nel caso di specie, tale revoca non era contenuta nelle varianti al P.I., né può desumersi in via implicita dal relativo contenuto, dovendo il potere di autotutela con funzione di riesame estrinsecarsi in forma espressa nel necessario rispetto delle garanzie anche procedimentali previste dall’ordinamento, non essendo ammissibile una revoca in forma implicita.
Il TAR ha perciò disposto la risoluzione della convenzione e la retrocessione delle aree, ma non la condanna al risarcimento pecuniario.
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Il TAR Veneto ha affermato che la convenzione di lottizzazione, da qualificare come accordo ai sensi dell’art. 11 l. 241/1990, non può precludere al Comune, a tempo indeterminato, l’esercizio del proprio potere pianificatorio, tanto più a fronte di circostanza sopravvenute che mutino il quadro considerato all’epoca della stipula della convenzione.
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Il TAR Veneto ha affermato che il procedimento diretto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica comporta che la P.A. competente, una volta ricevuta l’istanza, verifichi preliminarmente la necessità del titolo, accertando che non si versi in quelle tipologie di interventi per i quali l’art. 149, co. 1 d.lgs. 42/2004, la esclude.
Il controllo, sotto il profilo formale, che la documentazione allegata all’istanza sia conforme a quanto prescritto dal precedente art. 146, co. 3 (e quindi dal d.P.C.M. 12 dicembre 2005, attuativo della norma primaria), sopraggiunge in una fase successiva e può comportare la richiesta all’interessato, in caso di rilevata carenza e/o insufficienza di quanto prodotto, delle opportune integrazioni utili al fine dell’effettuazione degli accertamenti del caso.
Laddove però l’intervento per il quale è richiesto il titolo sia precluso in assoluto nell’area di riferimento ai sensi dello strumento urbanistico generale, il procedimento può arrestarsi ad una fase preliminare rispetto al vero e proprio giudizio di compatibilità paesaggistica.
Nel caso di specie, peraltro, considerata la distinzione degli uffici responsabili del rilascio del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica all’interno della struttura organizzativa del Comune, non v’era prova della violazione dell’art. 146, co. 6 d.lgs. 42/2004.
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Il TAR Veneto ha ricordato che è proponibile da parte del Comune l’azione volta a conseguire una pronuncia costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c., al fine di ottenere l’esecuzione di una convenzione di lottizzazione e, in particolare, l’accertamento e la declaratoria del trasferimento delle aree destinate a cessione gratuita.
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Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che il vincolo preordinato all’esproprio può essere disposto, in difetto di previsione nello strumento urbanistico generale, tramite variante semplificata approvata dal Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 10, co. 2 d.P.R. 327/2001, secondo le modalità e la scansione procedimentale di cui al precedente art. 19. La variante si intende approvata ove la Regione o l’ente delegato non esprimano dissenso entro 90 giorni (cfr. art. 19, co. 4 d.P.R. cit.), e la sua efficacia decorre dalla successiva delibera consiliare. La variante deve contenere, o richiamare espressamente, la volontà di apporre il vincolo, onde evitare incertezze sulla sua finalità espropriativa.
Anche nell’ambito della procedura semplificata ex art. 19 d.P.R. cit., resta fermo l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento ai proprietari delle aree interessate dall’imposizione del vincolo espropriativo. L’omissione può essere giustificata solo in presenza di varianti generali al piano urbanistico, ma non in caso di varianti puntuali aventi ad oggetto specifiche opere pubbliche su aree individuate e direttamente incidenti sugli interessi di soggetti determinabili. In tali ipotesi, il rispetto degli obblighi partecipativi ex artt. 11 e 16 d.P.R. cit. determina l’illegittimità del procedimento.
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Il TAR Veneto ha affermato che la rigenerazione urbana non può essere limitata al recupero di edifici dismessi, ma include anche gli interventi che mirano a recuperare spazi e aree già presenti ma degradate e a far rivivere un’area o un quartiere, trasformandolo in uno spazio vivibile.
L’art. 2, co. 1, lett. g, n. 4 l.r. Veneto 14/2017 prevede del resto che sono assoggettabili agli interventi di riqualificazione urbana “gli ambiti urbani degradati”, ovvero le aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata che siano contraddistinte da determinate caratteristiche, tra le quali il “degrado ambientale: riferito a condizioni di naturalità compromesse da inquinanti, antropizzazioni, squilibri degli habitat e altre incidenze anche dovute a mancata manutenzione del territorio ovvero da situazioni di rischio individuabili con la pianificazione generale e di settore”.
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Il TAR Veneto ha affermato che le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di un’amplissima valutazione discrezionale, insindacabile nel merito: esse non sono condizionate dall’indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d’uso edificatorie diverse e più favorevoli, essendo sfornita di tutela la generica aspettativa alla reformatio in melius delle destinazioni impresse da un previgente PRG.
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Il TAR Veneto ha offerto una pregevole disamina dell’istituto dell’accordo di programma ex art. 34 TUEL, rientrante nel genere degli accordi tra PP.AA. ex art. 15 l. 241/1990.
In particolare, i rimedi della risoluzione dell’accordo per inadempimento e del risarcimento del danno (art. 1453 c.c.) costituiscono espressione di principi generali in materia di obbligazioni e contratti e devono ritenersi compatibili con l’istituto dell’accordo di programma e, quindi, applicabili all’ipotesi di violazione dell’accordo ad opera di una delle parti, trattandosi di rimedi generali (forme generali di reazione) contro l’inadempimento delle obbligazioni, pubbliche e private.
Trovano applicazione i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di cd. anticipatory breach, ben potendo l’inadempimento di un’obbligazione concretizzarsi anche prima della scadenza prevista per l’adempimento, allorché il debitore tenga una condotta incompatibile con la volontà di adempiere.
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