Il TAR Salerno ha affermato che la richiesta di risarcimento del danno da mancata aggiudicazione non può includere le spese di partecipazione alla gara, non essendo le stesse autonomamente ristorabili, in ragione della loro strumentalità alla produzione dell’utile in cui si sostanzia.
Solo in caso di responsabilità precontrattuale, le spese di partecipazione rilevano in un’ottica di risarcibilità da coinvolgimento dell’impresa in trattative inutili, per la violazione dei canoni di correttezza e buona fede da parte della Stazione appaltante.
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Il TAR Sardegna ha affermato che l’art. 146, co. 8 d.lgs. 42/2004, nel prevedere che il Soprintendente, in caso di parere negativo, comunichi agli interessati il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, persegue la finalità di garantire il contraddittorio procedimentale e la partecipazione del privato prima della cristallizzazione degli effetti negativi del procedimento.
Tale finalità, tuttavia, non può essere valutata in modo meramente formalistico, ma va apprezzata alla luce dell’effettiva possibilità riconosciuta all’interessato di interloquire, formulare osservazioni e produrre elementi istruttori idonei a incidere sull’esito del procedimento.
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Nel caso di specie, la Soprintendenza rimaneva inerte sulla richiesta di parere paesaggistico ex art. 146, co. 8 d.lgs. 42/2004.
Il privato faceva accertare in giudizio il silenzio-inadempimento, con l’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a., e il TAR Sardegna assegnava all’Autorità paesaggistica entro un certo termine.
La Soprintendenza, rispettando quest’ultimo termine, rendeva un parere negativo.
Il privato allora sosteneva che si fosse formato sin dall’inizio un silenzio-assenso.
Il TAR Sardegna ha richiamato il privato ai princìpi di coerenza processuale e di rispetto del giudicato.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che il procedimento di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica ex art. 167, co. 4 e 5 d.lgs. 42/2004 ha natura bifasica: dal momento che il parere può essere rilasciato solo in presenza di abusi di minore consistenza, la Soprintendenza deve anzitutto verificare l’ammissibilità dell’istanza, accertando l’assenza di qualsiasi incremento di superfici e volumi utili; soltanto in caso di esito positivo, potrà pronunciarsi, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, sulla concreta coerenza tra l’abuso segnalato e il contesto paesaggistico circostante.
A questi fini, la nozione di superficie utile paesaggisticamente rilevante – il cui incremento è di per sé ostativo al rilascio del parere di compatibilità paesaggistica postuma – coincide con quella tecnico-giuridica propria della disciplina urbanistico-edilizia e consiste in una superficie autonomamente utilizzabile di tipo abitativo, residenziale o commerciale, la quale non abbia una funzione meramente accessoria o pertinenziale. Trattasi di una nozione oggettiva e funzionale, sicché la superficie utile di un edificio non può dirsi mutata se non muta anche la sua consistenza volumetrica e/o funzione, a nulla rilevando il fatto che tale consistenza/funzione sia stata prima “occulta” e sia poi divenuta “visibile” all’esterno.
Nel caso di specie, le opere consistevano, inter alia, nell’abbassamento della quota del terreno con conseguente emersione, sopra tale quota, di una parte dell’originario piano seminterrato, divenuto, di fatto, piano terra. La Soprintendenza aveva rigettato l’istanza ex art. 167, co. 4 d.lgs. 42/2004, ravvisando un intervenuto incremento di volumi e superfici utili, condizione ex se ostativa all’accertamento, nel merito, della compatibilità paesaggistica. Epperò, secondo il Consiglio, la circostanza che il piano seminterrato (peraltro, destinato a garage) sia diventato visibile all’esterno, per effetto dello sbancamento della quota di terreno, non è sufficiente per ritenere integrato un aumento della superficie utile, stante l’invarianza della metratura, della cubatura complessiva e della destinazione d’uso.
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Il TAR Veneto ha affermato che, in via generale, ai sensi dell’art. 20, co. 4 l. 241/1990, sugli atti e i procedimenti riguardanti il patrimonio culturale non si applica la disciplina del silenzio-assenso, essendo comunque richiesto un provvedimento espresso da parte della Soprintendenza ex art. 21, co. 4 d.lgs. 42/2004.
Ciò sta a significare che tanto il preavviso di diniego quanto il provvedimento definitivo non possono essere ritenuti illegittimi per il solo fatto del mancato rispetto del termine di 120 giorni.
Tuttavia, nella fattispecie concreta, tale termine, seppure non perentorio, ha comunque una finalità chiaramente sollecitatoria in relazione al puntuale e doveroso esercizio dei poteri pubblicistici.
Nel caso di specie la Soprintendenza, dopo avere interloquito con il ricorrente ed avere richiesto le necessarie integrazioni documentali a supporto del suo progetto, all’esito di una gestazione della pratica – completata con la produzione degli atti da parte del ricorrente in data 24 maggio 2024 e durata poi altri 167 giorni – ha fornito, solo in data 7 novembre 2024, un riscontro negativo all’istanza avanzata il giorno 6 febbraio 2024, formulando una serie di rilievi tecnici la cui concretezza avrebbe potuto e dovuto essere appurata diversamente.
Ciò ha condotto all’annullamento del diniego di autorizzazione all’intervento su bene culturale.
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Il TAR Veneto ha affermato che il diniego dell’assenso paesaggistico non può fondarsi sul generico richiamo all’esistenza del vincolo, né su valutazioni apodittiche e stereotipate, ma deve rispondere ad un modello che contempli la descrizione dell’edificio e del suo contesto, e che sia volto a stabilire se il rapporto tra l’uno e l’altro possa considerarsi armonico, esplicitando, se del caso, le effettive ragioni del contrasto e delle disarmonie eventualmente ravvisati. Il giudizio di incompatibilità paesaggistica deve essere il risultato del confronto tra le singole caratteristiche del progetto e quelle dell’area di riferimento, non tra il progetto nel suo complesso e la norma di tutela astrattamente considerata, la quale si riferisce all’intero ambito territoriale vincolato.
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Il TAR Veneto ha affermato che nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, il giudizio affidato alla P.A. preposta è connotato da un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l’applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari della storia, dell’arte e dell’architettura, caratterizzati da ampi margini di opinabilità. L’apprezzamento così compiuto è quindi sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità.
Nella motivazione del diniego di autorizzazione paesaggistica, la P.A. non può limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, ma deve specificare le ragioni del diniego, ovvero i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell’area interessata dall’apposizione del vincolo. Non è sufficiente, quindi, la motivazione del diniego all’istanza di autorizzazione fondata su una generica incompatibilità, non potendo la P.A. limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando espressioni vaghe e formule stereotipate.
Deve escludersi che gravi sulla P.A. l’obbligo di confutare in modo analitico e dettagliato tutte le deduzioni difensive dell’interessato, purché il provvedimento finale sia sorretto da una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni per cui le osservazioni presentate non hanno condotto a un diverso esito del procedimento.
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Con la delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM o Antitrust) del 27 gennaio 2026 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 33 del 10.02.2026), è stato approvato il regolamento attuativo in materia di rating di legalità, in attuazione dell’art. 5-ter d.l. 1/2012, come convertito nella l. 27/2012.
Con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 23 gennaio 2026 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 33 del 10.02.2026), sono stati approvati ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, nei giorni dal 30.10.2023 al 05.11.2023, nel territorio delle Province di Belluno, di Treviso e di Venezia.
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