Il TAR Sardegna ha affermato che, in presenza di un manufatto abusivo non sanato né condonato, gli interventi ulteriori - sia pure riconducibili a manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, o ristrutturazione - ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera cui ineriscono strutturalmente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che il sistema del “doppio binario” sanzionatorio in ambito edilizio, consistente nell’irrogazione di sanzioni amministrative e penali in caso di abuso, non viola il principio del ne bis in idem, in quanto non realizza un cumulo di sanzioni per uno stesso illecito, ma consente di affrontare i diversi aspetti dell’illecito in modo prevedibile e proporzionato, sanzionando l’attività del costruire (sanzione penale) ovvero il risultato della costruzione (sanzione amministrativa). In particolare, la misura demolitoria, in quanto volta a ripristinare l’ordine materiale, prima ancora che giuridico, alterato dalla realizzazione del manufatto abusivo, si diversifica, innanzi tutto per finalità, dalla pena cui all’art. 44 d.P.R. 380/2001, diretta a punire il comportamento che ha integrato l’abuso.
Dalla natura “reale” dell’ingiunzione a demolire consegue l’irrilevanza, ai fini della sua applicazione, di qualsiasi indagine afferente eventuali profili di colpevolezza, del tutto neutri rispetto alla sottesa necessità di ripristino dello stato dei luoghi. Al contrario, la condanna penale presuppone il rispetto dei principi generali costituzionalmente garantiti della colpevolezza quale presupposto della responsabilità.
Il vincolo di giudicato penale esterno copre esclusivamente l’accertamento dei «fatti materiali» e non anche la loro qualificazione o valutazione giuridica, che non può condizionare quella autonomamente effettuata dal G.A. o dal G.O. Pertanto, esulano dal perimetro del giudicato esterno le valutazioni che stanno alla base dell’individuazione del regime sanzionatorio degli abusi edilizi, benché il G.A. possa tenere conto delle diverse valutazioni effettuate dal giudice penale, utilizzandole, al pari di qualsiasi altro argomento, a supporto del proprio libero convincimento. Un esempio emblematico è dato dalla casistica riguardante l’accertamento temporale della realizzazione dell’opera abusiva, rilevante per la valutazione di concedibilità della sanatoria, ma anche, più in generale dello stato legittimo dell’immobile ai sensi dell’art. 9-bis d.P.R. cit., che in taluni casi è stato reputato alla stregua di un fatto materiale, in altri, di interpretazione passibile di qualificazione autonoma.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, con una licenza edilizia del 1968, un Comune autorizzava la realizzazione di un fabbricato per civili abitazioni di cinque piani fuori terra, oggi un condominio.
Il titolo era dichiarato decaduto nel 1969 per mancato avvio dei lavori entro sei mesi ai sensi del regolamento edilizio comunale dell’epoca, ma in seguito i privati edificavano ugualmente, completando l’opera nel 1971.
In luogo della demolizione, nel 1977 il Comune ingiungeva il pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 41, co. 2 l. 1150/1942. La sanzione non veniva pagata. Nel 1980 era rilasciata l’abitabilità.
Nel 2022, il Comune negava la conformità urbanistica dell’immobile, sul presupposto che la sanzione pecuniaria irrogata, e comunque non pagata, non avesse valore sanante.
Il Consiglio di Stato ha concordato con il Comune.
Innanzi tutto, il mancato pagamento della sanzione pecuniaria a suo tempo irrogata osta a qualsiasi ragionamento sulla sua presunta efficacia sanante.
In ogni caso, a differenza dell’art. 38, co. 8 d.P.R. 380/2001, l’art. 41 l. 1150/1942 non contemplava una previsione normativa in tal senso.
La regolarità urbanistica non poteva nemmeno essere postulata sulla base della certificazione di abitabilità, la quale ai sensi degli artt. 220 e 221 r.d. 1265/1934 (oggi abrogati), si sostanziava nell’attestazione dell’idoneità all’uso abitativo di un immobile destinato a questo scopo sotto il profilo igienico-sanitario, senza alcun effetto sul distinto ed autonomo presupposto consistente nella sua conformità urbanistico-edilizia e dunque senza sanatoria sotto questo diverso profilo.
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Il TAR Veneto ha affermato che il Comune ha sempre l’onere di verificare la legittimazione del richiedente il permesso di costruire, accertando che sia il proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l’attività edificatoria, ma non ha quello ulteriore di effettuare complesse indagini e ricognizioni giuridico-documentali sul titolo di proprietà depositato.
Ciò non significa che i diritti dei comproprietari, ivi inclusi quelli connessi all’eventuale travalicamento dei limiti imposti a ogni comunista dall’art. 1102 c.c., possano essere pregiudicati dal rilascio del titolo edilizio.
Infatti, il titolo edilizio è sempre legittimamente rilasciato con salvezza dei diritti dei terzi, i quali però sono tutelabili (esclusivamente) mediante azioni civili innanzi al G.O.
In altri termini, la legittimità dell’intervento edilizio che ciascun partecipante alla comunione chieda alla P.A. di essere autorizzato a eseguire in forza della norma che gli consente di servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (art. 1102 c.c.), deve essere valutata dalla P.A. competente ad autorizzarlo solo per i profili amministrativi, senza riguardo ai profili civilistici e ai connessi limiti posti dalla norma, in quanto entrambi azionabili (dai titolari della specifica facultas agendi) soltanto davanti al G.O.
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Il TAR Veneto ha offerto una dettagliata disamina sui criteri di individuazione del dies a quo per impugnare il titolo edilizio del vicino.
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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 28 del 04.02.2026, Suppl. ordinario n. 6) l’accordo ex art. 9, co. 2, lett. c d.lgs. 281/1997, Rep. atti n. 177/CU, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali sul documento recante il Piano di azioni nazionale per la salute mentale (PANSM) 2025-2030.
Nel caso di specie, il privato impugnava un provvedimento comunale che (senza citare alcuna norma di legge) imponeva un Piano attuativo (PUA) per l’edificazione dell’edificio da lui progettato, sulla base di tre criteri cumulativi: a) altezza superiore a 25 m; b) volumetria superiore a 3 mc/mq; c) scostamento dalle norme morfologiche previste dallo strumento urbanistico generale.
Il TAR Milano ha affermato che, per quanto attiene ai primi due criteri, il provvedimento non introduceva alcuna innovazione normativa, ma si limitava a svolgere una funzione meramente ricognitiva e applicativa di una norma di rango primario e statale, ovvero l’art. 41-quinquies, co. 6 l. 1150/1942.
Il terzo presupposto è stato effettivamente qualificato come un criterio introdotto ex novo, verosimilmente dettato dalla circostanza che il PUA si pone come conditio sine qua non per il rilascio dei titoli edilizi, non solo per quanto riguarda la possibilità di edificare, ma anche per le modalità con cui farlo.
Tuttavia, il TAR ha ritenuto che l’eventuale declaratoria di illegittimità di tale parte del provvedimento non avrebbe comportato alcun vantaggio concreto per il privato: l’intervento edilizio proposto superava sia il limite di altezza di 25 m sia l’indice di edificabilità di 3 mc/mq, pertanto l’obbligo di PUA è imposto inderogabilmente dalla citata norma statale.
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Il TAR Milano ha affermato che l’obbligo di pianificazione attuativa (PUA) discende direttamente dall’art. 41-quinquies, co. 6 l. 1150/1942, norma che impone il ricorso a un piano particolareggiato o a una lottizzazione convenzionata per interventi che superino la soglia di 3 mc/mq o i 25 metri di altezza.
Le ipotesi in cui è possibile prescindere da tale strumento sono del tutto eccezionali, limitate ai casi in cui la situazione di fatto sia incompatibile con il PUA stesso.
Il privato provava ad eccepire che l’art. 8 d.m. 1444/1968, dando attuazione all’art. 41-quinquies, co. 8 e 9 l. 1150/1942 nel porre limiti di altezza agli edifici, renderebbe ultroneo il PUA.
Il TAR ha replicato che le due previsioni si applicano in sequenza logica: sull’intervento proposto va dapprima effettuato un controllo ai sensi dell’art. 41-quinquies, co. 8 l. 1150/1942 (rispetto dei limiti di altezza e densità previsti per la zona, ai sensi dell’art. 8 d.m. 1444/1968) e, in seconda battuta, un controllo ex art. 41-quinquies, co. 6 l. 1150/1042, che impone comunque una pianificazione attuativa di dettaglio per gli interventi che presentano i presupposti applicativi della norma da ultimo richiamata, considerati di dimensioni più rilevanti.
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Nel caso di specie, il privato progettava di sostituire un’aggregazione di edifici morfologicamente disomogenei, realizzati in epoche diverse, con caratteristiche costruttive e funzionali non omogenee e dotati di accessi autonomi, con un unico edificio a destinazione direzionale e commerciale, di altezza variabile da 2 a 7 piani fuori terra e 2 piani interrati ad uso autorimessa e locali tecnici.
Il TAR Milano ha qualificato l’intervento come nuova costruzione.
La pietra di paragone è ormai diventata la sentenza del Consiglio di Stato n. 8542/2025, che accetta la qualificazione di un intervento come ristrutturazione edilizia (e non nuova costruzione) solo in presenza dei seguenti tre requisiti essenziali e cumulativi.
- Unicità dell’edificio: l’intervento deve riguardare un singolo immobile preesistente, con esclusione dell’accorpamento di volumi precedentemente espressi da manufatti diversi e del frazionamento di un volume originario in più edifici di nuova realizzazione;
- Contestualità temporale: demolizione e ricostruzione devono costituire fasi di un intervento unitario, legittimate dal medesimo titolo edilizio. La mancanza di tale contestualità qualifica l’intervento come ripristino di un edificio demolito da tempo, con l’onere per il privato di fornire una prova rigorosa della preesistente consistenza;
- Neutralità dell’impatto sul territorio: l’intervento deve essere “neutro” sotto il profilo dell’impatto fisico, limitandosi al riuso del volume preesistente senza comportare una trasformazione del territorio ulteriore rispetto a quella già determinata dall’immobile demolito. Opere che rimodellano la morfologia del suolo (es. sbancamenti, realizzazione di piani interrati) o che accorpano volumi di pertinenze all’edificio principale violano tale principio.
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