Nel caso di specie, il privato impugnava un provvedimento comunale che (senza citare alcuna norma di legge) imponeva un Piano attuativo (PUA) per l’edificazione dell’edificio da lui progettato, sulla base di tre criteri cumulativi: a) altezza superiore a 25 m; b) volumetria superiore a 3 mc/mq; c) scostamento dalle norme morfologiche previste dallo strumento urbanistico generale.
Il TAR Milano ha affermato che, per quanto attiene ai primi due criteri, il provvedimento non introduceva alcuna innovazione normativa, ma si limitava a svolgere una funzione meramente ricognitiva e applicativa di una norma di rango primario e statale, ovvero l’art. 41-quinquies, co. 6 l. 1150/1942.
Il terzo presupposto è stato effettivamente qualificato come un criterio introdotto ex novo, verosimilmente dettato dalla circostanza che il PUA si pone come conditio sine qua non per il rilascio dei titoli edilizi, non solo per quanto riguarda la possibilità di edificare, ma anche per le modalità con cui farlo.
Tuttavia, il TAR ha ritenuto che l’eventuale declaratoria di illegittimità di tale parte del provvedimento non avrebbe comportato alcun vantaggio concreto per il privato: l’intervento edilizio proposto superava sia il limite di altezza di 25 m sia l’indice di edificabilità di 3 mc/mq, pertanto l’obbligo di PUA è imposto inderogabilmente dalla citata norma statale.
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Il TAR Milano ha affermato che l’obbligo di pianificazione attuativa (PUA) discende direttamente dall’art. 41-quinquies, co. 6 l. 1150/1942, norma che impone il ricorso a un piano particolareggiato o a una lottizzazione convenzionata per interventi che superino la soglia di 3 mc/mq o i 25 metri di altezza.
Le ipotesi in cui è possibile prescindere da tale strumento sono del tutto eccezionali, limitate ai casi in cui la situazione di fatto sia incompatibile con il PUA stesso.
Il privato provava ad eccepire che l’art. 8 d.m. 1444/1968, dando attuazione all’art. 41-quinquies, co. 8 e 9 l. 1150/1942 nel porre limiti di altezza agli edifici, renderebbe ultroneo il PUA.
Il TAR ha replicato che le due previsioni si applicano in sequenza logica: sull’intervento proposto va dapprima effettuato un controllo ai sensi dell’art. 41-quinquies, co. 8 l. 1150/1942 (rispetto dei limiti di altezza e densità previsti per la zona, ai sensi dell’art. 8 d.m. 1444/1968) e, in seconda battuta, un controllo ex art. 41-quinquies, co. 6 l. 1150/1042, che impone comunque una pianificazione attuativa di dettaglio per gli interventi che presentano i presupposti applicativi della norma da ultimo richiamata, considerati di dimensioni più rilevanti.
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Nel caso di specie, il privato progettava di sostituire un’aggregazione di edifici morfologicamente disomogenei, realizzati in epoche diverse, con caratteristiche costruttive e funzionali non omogenee e dotati di accessi autonomi, con un unico edificio a destinazione direzionale e commerciale, di altezza variabile da 2 a 7 piani fuori terra e 2 piani interrati ad uso autorimessa e locali tecnici.
Il TAR Milano ha qualificato l’intervento come nuova costruzione.
La pietra di paragone è ormai diventata la sentenza del Consiglio di Stato n. 8542/2025, che accetta la qualificazione di un intervento come ristrutturazione edilizia (e non nuova costruzione) solo in presenza dei seguenti tre requisiti essenziali e cumulativi.
- Unicità dell’edificio: l’intervento deve riguardare un singolo immobile preesistente, con esclusione dell’accorpamento di volumi precedentemente espressi da manufatti diversi e del frazionamento di un volume originario in più edifici di nuova realizzazione;
- Contestualità temporale: demolizione e ricostruzione devono costituire fasi di un intervento unitario, legittimate dal medesimo titolo edilizio. La mancanza di tale contestualità qualifica l’intervento come ripristino di un edificio demolito da tempo, con l’onere per il privato di fornire una prova rigorosa della preesistente consistenza;
- Neutralità dell’impatto sul territorio: l’intervento deve essere “neutro” sotto il profilo dell’impatto fisico, limitandosi al riuso del volume preesistente senza comportare una trasformazione del territorio ulteriore rispetto a quella già determinata dall’immobile demolito. Opere che rimodellano la morfologia del suolo (es. sbancamenti, realizzazione di piani interrati) o che accorpano volumi di pertinenze all’edificio principale violano tale principio.
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Nel caso di specie, il privato progettava di sostituire un’aggregazione di edifici morfologicamente disomogenei, realizzati in epoche diverse, con caratteristiche costruttive e funzionali non omogenee e dotati di accessi autonomi, con un unico edificio a destinazione direzionale e commerciale, di altezza variabile da 2 a 7 piani fuori terra e 2 piani interrati ad uso autorimessa e locali tecnici.
Una volta accertato che si trattava di una nuova costruzione, il privato riteneva di poterla eseguire previa SCIA alternativa al PdC, in quanto a suo dire costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche ex art. 23, co. 1, lett. c d.P.R. 380/2001.
Il TAR Milano ha dissentito.
L’intervento necessita inderogabilmente di un piano attuativo (PUA), a causa dell’obbligo di legge ex art. 41-quinquies, co. 6 l. 1150/1942.
La necessità di un PUA è logicamente e giuridicamente incompatibile con il presupposto della diretta esecuzione richiesto dall’art. 23 d.P.R. 380/2001. Se la legge impone uno strumento urbanistico esecutivo, ciò significa, per definizione, che lo strumento generale non è auto-esecutivo per interventi di tale portata. L’esecuzione non è “diretta”, ma “mediata” proprio attraverso il PUA, il quale ha la funzione di dettagliare le previsioni generali, definire l’assetto planivolumetrico, disciplinare il rapporto con il contesto urbano e garantire l’adeguato dimensionamento delle opere di urbanizzazione in relazione al nuovo e maggior carico insediativo.
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A seguito dell’indubitabile situazione di incertezza interpretativa e operativa originatasi dall’indagine penale sull’urbanistica a Milano, sono state emanate una deliberazione di Giunta comunale e una Disposizione di Servizio, con lo scopo di orientare la trattazione delle pratiche edilizie.
Il TAR Milano ha riconosciuto la legittimità di tali atti.
La decisione della Giunta di orientare temporaneamente l’attività amministrativa tenendo conto delle indicazioni desumibili dal decreto del GIP di Milano, non costituisce un atto di sviamento, bensì un legittimo e prudente esercizio del potere di indirizzo e controllo politico-amministrativo che spetta agli organi di governo.
La Disposizione di Servizio, da parte sua, non innova l’ordinamento, ma predetermina, in un’ottica di coerenza e imparzialità, i criteri che consentono di valutare quando un intervento di demolizione e ricostruzione, per la sua radicalità, esorbita dalla nozione di ristrutturazione e integra una trasformazione tale da dover essere ricondotta alla categoria superiore della nuova costruzione.
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Il TAR Milano ha affermato che, nel caso di motivazione per relationem, la disponibilità dell’atto cui fa riferimento l’art. 3 l. 241/1990 deve essere intesa nel senso che all’interessato deve essere consentito di prenderne visione, di richiederne ed ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio, sicché non sussiste l’obbligo della P.A. di notificare all’interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto l’obbligo di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta dell’interessato.
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Nel caso di specie, un privato progettava un intervento sullo stesso lotto, consistente nella demolizione di due originari edifici (uno a destinazione direzionale di due piani fuori terra, l’altro a destinazione produttiva di un piano) e la ricostruzione di due nuovi e più ampi fabbricati, entrambi a destinazione residenziale, entrambi di quattro piani fuori terra.
Il privato chiedeva di computare il contributo di costruzione sulle singole palazzine di partenza, così da utilizzare norme comunali di favore per le superfici minori.
Il TAR Milano ha dissentito.
È indubbio l’aggravio del carico urbanistico del complessivo intervento, dato che l’aumento notevole di superficie lorda di pavimento e il mutamento di destinazione a residenziale comportano una presenza umana stabile che le precedenti destinazioni non contemplavano.
Al fine di valutare l’incidenza sull’assetto del territorio di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere, va compiuto un apprezzamento globale delle opere medesime, atteso che la considerazione “atomistica” dei singoli interventi non consente di comprenderne in modo adeguato l’impatto effettivo.
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Il TAR Milano ha affermato che le questioni attinenti alla spettanza e alla liquidazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione, così come quelle di monetizzazione degli standard, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del G.A. ex art. 133, co. 1, lett. f c.p.a. Le stesse, poi, avendo ad oggetto l’accertamento di un rapporto di credito a prescindere dall’esistenza di atti della P.A., non sono soggette alle regole delle azioni impugnatorie-annullatorie degli atti amministrativi e ai rispettivi termini di decadenza.
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Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 7-bis l.r. Veneto 11/2004 – secondo cui nei confronti dei soggetti privati che propongono o partecipano agli accordi di cui ai precedenti artt. 6 e 7, di valore superiore a € 150.000, il Comune o l’Ente promotore dell’accordo acquisiscono l’informazione antimafia ex art. 84, co. 3 d.lgs. 159/2011 – non lascia margini di discrezionalità alla P.A. nell’imporre l’acquisizione dell’informazione antimafia.
Quanto alla collocazione temporale dell’obbligo di acquisizione, essendo la norma volta a prevenire l’infiltrazione mafiosa del procedimento di pianificazione territoriale, deve essere individuata quantomeno prima della stipula della convenzione/atto unilaterale d’obbligo.
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