Il TAR Catania ha affermato che la nozione di condanna automaticamente ostativa al rilascio del porto d’armi ai sensi dell’art. 43, co. 1 TULPS non può estendersi alla sentenza di patteggiamento alla luce del novellato art. 445, co. 1-bis c.p.p., ad opera dell’art. 25, co. 1, lett. b d.lgs. 150/2022, cd. riforma Cartabia.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Veneto ricorda che l’ordinanza di demolizione ha natura riparatoria ed è legittimamente assunta anche nei confronti del proprietario incolpevole, mentre l’acquisizione gratuita, quale conseguenza dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e della relativa omissione, ha natura afflittiva e, quindi, richiede almeno la colpa del soggetto.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Veneto ha stabilito che, per qualificare i provvedimenti amministrativi dal punto di vista giuridico, occorre applicare il cd. principio sostanzialista, il quale prevale su quello cd. formalista. Di conseguenza, è giuridicamente irrilevante la circostanza che il Comune abbia sanzionato alcune opere come abusive perché prive di titolo abilitativo, quando invece trattavasi di opere realizzate in difformità da esso.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che, di fronte a una richiesta di sanatoria in cui siano coinvolti profili antisismici, alla luce dell’articolato ordito normativo, la P.A. deve assolvere al suo onere motivazionale, qualificando l’intervento sulla base della classificazione introdotta dal legislatore nazionale e regionale, secondo cui l’autorizzazione sismica è obbligatoria per gli interventi «rilevanti» nei riguardi della pubblica incolumità di cui all’art. 94-bis, co. 1, lett. a d.P.R. 380/2001, come implementato dalla normativa regionale.
Nel caso in esame, invece, errava il Comune a rilevare che la necessità dell’autorizzazione sismica sarebbe derivata dalla circostanza che le difformità realizzate “riguardano anche parti strutturali dell’edificio”, senza null’altro specificare, il che non era sufficiente a ricostruire il percorso istruttorio e l’iter logico-giuridico seguito dalla P.A. nel pervenire a tale conclusione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Milano ha affermato che gli obblighi nascenti dalle convenzioni urbanistiche hanno natura di obbligazioni propter rem (o ambulatorie), connesse alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e destinate a trasferirsi in capo agli eventuali acquirenti unitamente al bene immobile di riferimento. L’omessa trascrizione delle convenzioni non consente alla parte di sottrarsi agli obblighi derivanti dalle convenzioni stesse.
I diritti nascenti da una convenzione urbanistica sono soggetti all’ordinario termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., decorrente di regola dalla scadenza della convenzione medesima.
In materia di obblighi derivanti da convenzioni urbanistiche, posto che non è ammessa la rinuncia preventiva alla prescrizione, l’eventuale rinuncia in pendenza della prescrizione può valere come riconoscimento del diritto altrui e quindi come evento interruttivo della prescrizione stessa ai sensi dell’art. 2944 c.c.
Il riconoscimento del debito può configurare una rinuncia tacita alla prescrizione, se costituisce manifestazione di volontà di non avvalersi della prescrizione medesima. La rinuncia non è un atto formale, potendo essere anche tacita e consistere in qualsivoglia comportamento del debitore che manifesti in modo inequivoco la propria volontà di non avvalersi della prescrizione. L’eccezione di rinuncia alla prescrizione non è poi reputata quale eccezione in senso proprio e pertanto può essere presa in esame anche d’ufficio, purché i fatti su cui si fonda siano stati acquisiti nel processo.
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che il concetto di pertinenza urbanistica, diverso e più ristretto rispetto alla corrispondente nozione civilistica, è riferibile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto a quella principale, quali i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili, e non anche a opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto a quella considerata principale e non siano coessenziali alla stessa.
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Il T.A.R. Catania afferma che sull’istanza di compatibilità paesaggistica, ex art. 167 del d.gs. n. 42/2004, a differenza dell’istanza di autorizzazione paesaggistica, ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, non si forma alcun silenzio-assenso, ex art. 17 bis della l. n. 241/1990, atteso che la norma sulla cd. sanatoria paesaggistica non contempla l’invio di uno schema di provvedimento, presupposto per la formazione del silenzio-assenso
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Basilicata ha affermato che la natura giuridica della SCIA, che non è una vera e propria istanza di parte per l’avvio di un procedimento amministrativo poi conclusosi in forma tacita, bensì una dichiarazione di volontà privata di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge, induce a escludere che l’Autorità procedente, dinanzi ad una SCIA inefficace (per mancanza dei presupposti), debba comunicare al segnalante l’avvio del procedimento di dichiarazione di inefficacia, o anche il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990.
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Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha annullato un diniego di SCIA in sanatoria ex art. 37, co. 4 d.P.R. 380/2001 (nel testo antecedente alla cd. riforma Salva casa) – il quale provvedimento non è riconducibile ai provvedimenti inibitori previsti per la SCIA dall’art. 19 l. 241/1990 – per non essere stato preceduto dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990.
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Il TAR Basilicata ha affermato che la SCIA si pone quale eccezione al generale principio del tempus regit actum che regge l’attività procedimentale della P.A., in ragione di due elementi: l’assenza di un procedimento amministrativo, essendo la SCIA atto del privato segnalante, e la possibilità di iniziare immediatamente l’attività dalla data di presentazione della SCIA stessa.
In tal senso, il potere di verifica e di controllo va esercitato dalla P.A. con riferimento ai requisiti e presupposti di legge per l’avvio dell’attività esistenti al momento della presentazione della SCIA e della realizzazione delle opere in essa considerata.
Il TAR ha applicato questi principi alla SCIA in sanatoria ex art. 37 d.P.R. 380/2001, nel testo antecedente alla cd. riforma Salva casa.
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