Il Dott. Riccardo Renzi ha redatto una nota sul risarcimento del danno da illegittima attività provvedimentale: principi di legalità, responsabilità amministrativa e tutela del privato, in commento alla sentenza TAR del Basilicata n. 391/2025.
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che gli oneri di urbanizzazione sono stati introdotti dalla l. 10/1977, cd. legge Bucalossi. Tali oneri hanno la funzione di recuperare dal privato concessionario del titolo edilizio le spese sostenute dalla collettività comunale per la trasformazione del territorio a seguito della concessione del diritto di edificazione.
Alla natura di corrispettivo dei predetti oneri corrisponde l’obbligo, da parte della P.A., di provvedere ad una loro quantificazione in linea con il carico urbanistico aggiuntivo conseguente alla trasformazione edilizia.
Essi spettano tanto in caso di ampliamento e ristrutturazione edilizia quanto in caso di mutamento d’uso “urbanisticamente rilevante” e sono parametrati sul conguaglio tra gli oneri di urbanizzazione dovuti per l’edificio preesistente e quelli dell’edificio rinnovato, ovvero (in caso di cambio d’uso) sulla differenza tra gli oneri dovuti per la destinazione originaria e quelli più elevati del nuovo uso.
Il contributo di concessione va determinato con riferimento alla disciplina, legislativa e regolamentare, vigente al momento del rilascio del titolo edilizio, che segna il perfezionamento della fattispecie concessoria (o autorizzatoria, a seconda della tipologia di titolo edilizio).
Nel caso di cambio d’uso, qualora la costruzione originaria risalga ad un’epoca in cui non vigeva ancora l’istituto del contributo concessorio (cioè, ante 1977), il relativo onere deve ritenersi assolto virtualmente, giacché, in difetto di un’imputazione virtuale del pregresso, alla sopravvenuta disciplina impositiva verrebbe data un’inammissibile applicazione retroattiva.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Napoli ha affermato che l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune del bene e dell’area di sedime di cui all’art. 31, co. 3 d.P.R. 380/2001 opera indipendentemente dalla circostanza che autore degli abusi sia lo stesso proprietario dell’immobile interessato, ovvero altro soggetto che di quell’immobile abbia la materiale disponibilità. Nondimeno, il proprietario ha la possibilità di sottrarsi alla sanzione acquisitiva, a condizione che dimostri la sua completa estraneità al compimento dell’opera abusiva o che, essendone venuto a conoscenza, si sia poi adoperato per impedire gli abusi o abbia assunto iniziative volte a ripristinare lo stato dei luoghi in ossequio a quanto stabilito dalla P.A. A questo scopo, non è peraltro sufficiente dimostrare di aver concesso in locazione l’immobile, posto che il locatore è pur sempre tenuto a esercitare nei confronti del conduttore i poteri-doveri di controllo, cura e vigilanza che la legge gli riconosce, ma occorre la prova di un comportamento attivo consistente nella intimazione di diffide o nell’assunzione di iniziative volte, se del caso, alla risoluzione contrattuale.
L’effetto acquisitivo dell’immobile abusivo che si produce ipso iure nel termine di 90 giorni indicato nell’ordinanza di demolizione si sostanzia in una misura di carattere sanzionatorio che discende automaticamente dall’inottemperanza dell’ordinanza stessa, con la conseguenza che l’atto di acquisizione ha natura meramente dichiarativa, non implicando alcuna valutazione discrezionale, e non deve di regola essere preceduto da una comunicazione di avvio del procedimento, perché il carattere rigidamente vincolato dello stesso non richiede alcun apporto partecipativo del privato.
Il formale accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione ha solo valenza di titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, cosicché la sua notifica all’interessato ha un’esclusiva funzione certificativa dell’avvenuto trasferimento del diritto di proprietà. Mentre per l’area di sedime l’automatismo dell’effetto acquisitivo rende superflua ogni motivazione sul punto, l’individuazione di un’area ulteriore da acquisire (oltre a dover essere precisata con apposite indicazioni relative all’estensione) deve essere giustificata dall’esplicitazione delle opere necessarie ai fini urbanistico-edilizi che siano destinate ad occupare l’intera zona di terreno che il Comune intende apprendere.
Post di Alberto Antico – avvocato
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 731 del 08 luglio 2025
Attuazione dei progetti dedicati al miglioramento della qualità dell'aria. Azione operativa E.2.a dell'Appendice I al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) approvato con DGR n. 377 del 15.04.2025. Bando per la concessione di contributi finalizzati alla sostituzione di impianti termici domestici alimentati a biomassa combustibile solida o gasolio con nuovi impianti termici con migliori prestazioni emissive oppure pompe di calore elettriche. Approvazione del bando e della convenzione con Veneto Innovazione S.p.A. per la sua gestione operativa - annualità 2025.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 730 del 08 luglio 2025
Integrazione delle risorse destinate al finanziamento del "Bando stufe 2024" approvato con DGR n. 639 del 10 giugno 2024 relativo alla concessione di contributi per la rottamazione di stufe inquinanti con contestuale acquisto ed installazione di nuovi impianti termici domestici alimentati a biomasse combustibili solide oppure pompe di calore elettriche con migliori prestazioni emissive.
Il T.A.R. Veneto conferma la vigenza della Circolare P.G.R. Veneto n. 13 del 01.07.1997 sull’illuminazione dei luoghi di lavoro, affermando che, trattandosi di norme in materia di sicurezza sul lavoro che si traducano in requisiti dei beni immobili, esse intersecano il diritto dell’edilizia e urbanistica e, quindi, il Comune è tenuto, dapprima, a verificare il rispetto della norma nella pratica edilizia presentata dal privato e, successivamente, a vigilare sulla sua corretta applicazione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Nel caso di specie, il privato presentava un’istanza alla Soprintendenza per il rilascio dell’autorizzazione ex art. 21 d.lgs. 42/2004 all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria nel proprio immobile.
Decorso il termine di 120 giorni previsto dal successivo art. 22, il privato avanzava un’azione avverso il silenzio-inadempimento.
In giudizio, la Soprintendenza si difendeva dicendo di aver richiesto integrazioni documentali al privato e poi anche al Comune.
Il TAR Sardegna ha accolto il ricorso del privato.
In base al principio generale sancito dall’art. 2, co. 7 l. 241/1990, i termini di conclusione del procedimento possono essere sospesi per integrazioni istruttorie solo una volta nel corso del procedimento e, peraltro, solo per acquisire informazioni non direttamente acquisibili presso altre PP.AA.: la sospensione del termine avveniva solo per la richiesta di integrazioni documentali al privato, non per quella “impropria” avanzata al Comune.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità di un’ordinanza comunale che vieti, in un determinato tratto del territorio comunale, il transito (oltre che la sosta) ai soli autocaravan ed autocarri di massa superiore a 3,5 tonnellate, in ragione delle più ingombranti dimensioni di tali mezzi rispetto agli altri autoveicoli e, dunque, alla maggior attitudine degli stessi – in caso sia di sosta, sia di transito nei tratti più stretti ed accidentati della carreggiata – di ostacolare una ordinata e sicura circolazione stradale (oltre al tempestivo accesso dei mezzi di soccorso).
Post di Alberto Antico – avvocato
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La Corte costituzionale ha affermato che l’abrogazione del reato di abuso di ufficio non contrasta con la Convenzione dell’ONU contro la corruzione (cd. Convenzione di Mérida): in effetti, il reato di abuso di ufficio non è uniformemente presente in tutti gli ordinamenti penali degli Stati firmatari della Convenzione.
La Corte ha aggiunto che, se gli indubbi vuoti di tutela penale che derivano dall’abolizione del reato possano ritenersi o no compensati dai benefici che il legislatore si è ripromesso di ottenere, secondo quanto puntualmente illustrato nei lavori preparatori della riforma, è una questione che investe esclusivamente la responsabilità politica del legislatore.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che gli atti unilaterali d’obbligo, pur appartenendo al più ampio genus degli atti negoziali e dispositivi con i quali il privato assume obbligazioni, si caratterizzano per essere teleologicamente orientati al rilascio del titolo edilizio nel quale sono destinati a confluire. Non rivestono un’autonoma efficacia negoziale, ma incidono tramite la stessa sul provvedimento cui sono intimamente collegati, tanto da divenirne un elemento accidentale, mutuando la terminologia di cui alla nota sistematica civilistica che distingue tra essentialia e accidentalia negotii.
La convenzione, stipulata tra un Comune e un privato costruttore, con la quale questi, al fine di conseguire il rilascio di un titolo edilizio, si obblighi ad un facere o a determinati adempimenti nei confronti dell’Ente pubblico (quale, ad esempio, la destinazione di un’area ad uno specifico uso, cedendola), non costituisce un contratto di diritto privato, ma neppure ha specifica autonomia e natura di fonte negoziale del regolamento dei contrapposti interessi delle parti stipulanti, configurandosi come atto intermedio del procedimento amministrativo volto al conseguimento del provvedimento finale, dal quale promanano poteri autoritativi della P.A.
L’atto unilaterale accessivo con cui il privato destini una sua area all’uso pubblico, una volta inglobato nel titolo edilizio a costruire, determina una dicatio ad patriam che non può che risultare vincolante anche per i danti causa dell’originario richiedente titolo. La destinazione a uso pubblico delle aree non costituisce oggetto di una pretesa di natura privatistica da parte dell’Ente, ma costituisce il contenuto dello stesso provvedimento edilizio che ha inglobato in sé, appunto come accindentalia negotii, l’atto unilaterale e le previsioni ivi contenute.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che le preminenti esigenze di certezza, connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti, impongono in primo luogo di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara: ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un’obiettiva incertezza del loro significato letterale. Secondo la stessa logica, sono comunque preferibili, a garanzia dell’affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara, aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale. Deve pertanto reputarsi preferibile, a tutela dell’affidamento dei destinatari e dei canoni di trasparenza e di par condicio, l’interpretazione letterale delle previsioni contenute nella legge di gara, evitando che in sede interpretativa si possano integrare le regole di gara, palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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