Il TAR Catania ha affermato che il principio del risultato non può consentire alla P.A. di violare i criteri che rappresentano il sestante delle procedure di gara, ossia la tutela della concorrenza e la par condicio competitorum.
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Il TAR Veneto ha affermato che, in nome del principio di tassatività delle cause di esclusione dalle pubbliche gare, non ogni violazione di qualsiasi prescrizione del capitolato speciale conduce all’esclusione dalla procedura, ma solo il mancato rispetto di quelle che, nella lettura complessiva della lex specialis, vengano, in ragione della loro essenzialità per il servizio richiesto dalla Stazione appaltante, a configurare veri e propri elementi essenziali dell’offerta e, di conseguenza, requisiti minimi di partecipazione, la cui mancanza determina esclusione dalla gara.
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Il TAR Catania ha affermato che la pubblicazione del provvedimento di rettifica dell’aggiudicazione sul sito internet della P.A., e non sulla piattaforma utilizzata per la procedura di gara, non è in grado di far decorrere il termine per l’impugnazione.
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Il TAR Catania ha affermato che la rinuncia all’offerta si perfeziona senza necessità dell’accettazione del destinatario, producendo sin da subito un effetto abdicativo non sanabile da un successivo ripensamento.
Il TAR ha però ritenuto esente da censure il fatto che il concorrente avesse notiziato la Stazione appaltante, in maniera tempestiva, dell’esistenza di un errore materiale contenuto nella sua precedente comunicazione di rinuncia avente ad oggetto più lotti di gara, nella quale era stato erroneamente ricompreso anche un lotto alla cui gara non intendeva rinunciare.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che la dichiarazione sull’insussistenza di gravi illeciti professionali ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c d.lgs. 50/2016 deve essere resa anche dagli amministratori di fatto.
Benché risulti innovativa la specifica previsione contenuta nell’art. 94, co. 3, lett. h d.lgs. 36/2023, la giurisprudenza formatasi sul previgente codice degli appalti pubblici aveva ritenuto che sarebbe stato possibile estendere le verifiche anche agli amministratori di fatto, sul presupposto che fosse stato accertato, sulla base di solidi elementi, il ruolo di soggetti in grado di determinare o di condizionare le scelte dell’impresa.
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Il position paper dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) sulle fonti rinnovabili evidenzia l'importanza di accelerare la transizione energetica verso un sistema più sostenibile e autonomo, sottolineando il ruolo cruciale dei Comuni nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il documento, in linea con le direttive europee, promuove lo sviluppo delle energie rinnovabili come strumento per garantire la sicurezza energetica, ridurre le emissioni inquinanti e favorire la crescita economica locale.
Il TAR Catania ha affermato che, pur a fronte dell’espresso richiamo testuale al risarcimento del danno, alla luce della giurisprudenza comunitaria, la compensazione per equivalente descritta dall’art. 124 c.p.a. assume i contorni di una forma di “adempimento per equivalente” assimilabile più alla garanzia che ad un modello di responsabilità.
L’art. 112, co. 3 c.p.a. declina una forma di “ottemperanza per equivalente”, giacché il testo normativo non opera un diretto richiamo ai modelli risarcitori, ma appare assimilabile alla disciplina codicistica delle vicende dell’obbligazione e segnatamente a quanto disposto dall’art. 1256 c.c. che contempla un’ipotesi di estinzione (non satisfattoria) dell’obbligazione qualora la prestazione divenga impossibile per causa non imputabile al debitore sia per un fatto materiale (es. distruzione della cosa da consegnare) sia per un impedimento giuridico (cd. factum principis).
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Il Consiglio di Stato ha affermato che la carenza di tipo allegatorio deduttivo dell’atto introduttivo del giudizio in ordine ad uno degli elementi integranti la responsabilità civile della P.A. in una causa risarcitoria - anche ad ammettere il rinvio per relationem a un documento - non può essere sanata per effetto dell’integrazione derivante dalla perizia di parte, ove questa non sia stata notificata alla controparte nel termine di 120 giorni ex art. 30, co. 5 c.p.a. per la proposizione dell’azione.
Il ricorrente ha l’onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, e fra questi anche l’evento dannoso (inteso come pregiudizio a interessi meritevoli di tutela di cui l’attore è titolare), oltre alla condotta illecita della P.A., all’elemento soggettivo e al nesso causale tra condotta ed evento dannoso: ciò in quanto nell’azione di responsabilità per danni dinanzi al G.A. il principio dispositivo dell’art. 2697, co. 1 c.c. opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo caratteristico dell’azione giurisdizionale di annullamento.
La tecnica di redazione del ricorso per relationem, impostata sul rinvio ad altro documento, si pone in contrasto con il principio di specificità dei motivi imposto dall’art. 40, co. 1, lett. d c.p.a. Inoltre il diritto di difesa costituzionalmente garantito impone che alla parte convenuta sia consentito evincere già dall’atto con cui è esercitata l’azione risarcitoria quali sono gli elementi costitutivi sui quali si fonda la pretesa azionata, non essendo pertanto ammissibile che per l’individuazione degli stessi il ricorso faccia rinvio a documenti esterni, magari nemmeno allegati all’atto che viene notificato.
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che, ai sensi dell’art. 108 c.p.a., la legittimazione a proporre l’opposizione di terzo ordinaria risulta fondata su due elementi: a) la mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza opposta; b) il pregiudizio che la sentenza reca ad una posizione giuridica di cui l’opponente risulti titolare.
La legittimazione a proporre opposizione di terzo va riconosciuta: 1) ai controinteressati pretermessi; 2) ai controinteressati sopravvenuti (beneficiari di un atto conseguenziale, quando una sentenza abbia annullato un provvedimento presupposto all’esito di un giudizio cui siano rimasti estranei); 3) ai controinteressati non facilmente identificabili; 4) in generale ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma ed incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione, mentre non sono legittimati i titolari di una situazione giuridica derivata ovvero i soggetti interessati solo di riflesso (ad es. soggetti legati da rapporti contrattuali con i legittimati all’impugnazione).
L’opposizione di terzo può essere proposta non da tutti coloro che rivestono la qualità di terzi rispetto al giudizio nel quale è stata emessa la decisione e hanno un interesse, sia pure di fatto, a insorgere contro la pronuncia, bensì soltanto da coloro che, oltre a essere terzi, vantano, in relazione al bene che ha formato oggetto della controversia, una propria situazione soggettiva autonoma con la posizione giuridica accertata nella sentenza e nel contempo incompatibile con l’assetto di interessi che da essa scaturisce.
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Il TAR Catania ha affermato che la questione dell’ordine di trattazione tra ricorso principale e incidentale deve essere risolta a favore del primo, tenuto conto che mentre l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l’improcedibilità del ricorso principale, l’eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe comunque di dichiarare l’improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali.
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