Il Consiglio di Stato ha affermato che la dichiarazione sull’insussistenza di gravi illeciti professionali ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c d.lgs. 50/2016 deve essere resa anche dagli amministratori di fatto.
Benché risulti innovativa la specifica previsione contenuta nell’art. 94, co. 3, lett. h d.lgs. 36/2023, la giurisprudenza formatasi sul previgente codice degli appalti pubblici aveva ritenuto che sarebbe stato possibile estendere le verifiche anche agli amministratori di fatto, sul presupposto che fosse stato accertato, sulla base di solidi elementi, il ruolo di soggetti in grado di determinare o di condizionare le scelte dell’impresa.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il position paper dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) sulle fonti rinnovabili evidenzia l'importanza di accelerare la transizione energetica verso un sistema più sostenibile e autonomo, sottolineando il ruolo cruciale dei Comuni nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il documento, in linea con le direttive europee, promuove lo sviluppo delle energie rinnovabili come strumento per garantire la sicurezza energetica, ridurre le emissioni inquinanti e favorire la crescita economica locale.
Il TAR Catania ha affermato che, pur a fronte dell’espresso richiamo testuale al risarcimento del danno, alla luce della giurisprudenza comunitaria, la compensazione per equivalente descritta dall’art. 124 c.p.a. assume i contorni di una forma di “adempimento per equivalente” assimilabile più alla garanzia che ad un modello di responsabilità.
L’art. 112, co. 3 c.p.a. declina una forma di “ottemperanza per equivalente”, giacché il testo normativo non opera un diretto richiamo ai modelli risarcitori, ma appare assimilabile alla disciplina codicistica delle vicende dell’obbligazione e segnatamente a quanto disposto dall’art. 1256 c.c. che contempla un’ipotesi di estinzione (non satisfattoria) dell’obbligazione qualora la prestazione divenga impossibile per causa non imputabile al debitore sia per un fatto materiale (es. distruzione della cosa da consegnare) sia per un impedimento giuridico (cd. factum principis).
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Stato ha affermato che la carenza di tipo allegatorio deduttivo dell’atto introduttivo del giudizio in ordine ad uno degli elementi integranti la responsabilità civile della P.A. in una causa risarcitoria - anche ad ammettere il rinvio per relationem a un documento - non può essere sanata per effetto dell’integrazione derivante dalla perizia di parte, ove questa non sia stata notificata alla controparte nel termine di 120 giorni ex art. 30, co. 5 c.p.a. per la proposizione dell’azione.
Il ricorrente ha l’onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, e fra questi anche l’evento dannoso (inteso come pregiudizio a interessi meritevoli di tutela di cui l’attore è titolare), oltre alla condotta illecita della P.A., all’elemento soggettivo e al nesso causale tra condotta ed evento dannoso: ciò in quanto nell’azione di responsabilità per danni dinanzi al G.A. il principio dispositivo dell’art. 2697, co. 1 c.c. opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo caratteristico dell’azione giurisdizionale di annullamento.
La tecnica di redazione del ricorso per relationem, impostata sul rinvio ad altro documento, si pone in contrasto con il principio di specificità dei motivi imposto dall’art. 40, co. 1, lett. d c.p.a. Inoltre il diritto di difesa costituzionalmente garantito impone che alla parte convenuta sia consentito evincere già dall’atto con cui è esercitata l’azione risarcitoria quali sono gli elementi costitutivi sui quali si fonda la pretesa azionata, non essendo pertanto ammissibile che per l’individuazione degli stessi il ricorso faccia rinvio a documenti esterni, magari nemmeno allegati all’atto che viene notificato.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che, ai sensi dell’art. 108 c.p.a., la legittimazione a proporre l’opposizione di terzo ordinaria risulta fondata su due elementi: a) la mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza opposta; b) il pregiudizio che la sentenza reca ad una posizione giuridica di cui l’opponente risulti titolare.
La legittimazione a proporre opposizione di terzo va riconosciuta: 1) ai controinteressati pretermessi; 2) ai controinteressati sopravvenuti (beneficiari di un atto conseguenziale, quando una sentenza abbia annullato un provvedimento presupposto all’esito di un giudizio cui siano rimasti estranei); 3) ai controinteressati non facilmente identificabili; 4) in generale ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma ed incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione, mentre non sono legittimati i titolari di una situazione giuridica derivata ovvero i soggetti interessati solo di riflesso (ad es. soggetti legati da rapporti contrattuali con i legittimati all’impugnazione).
L’opposizione di terzo può essere proposta non da tutti coloro che rivestono la qualità di terzi rispetto al giudizio nel quale è stata emessa la decisione e hanno un interesse, sia pure di fatto, a insorgere contro la pronuncia, bensì soltanto da coloro che, oltre a essere terzi, vantano, in relazione al bene che ha formato oggetto della controversia, una propria situazione soggettiva autonoma con la posizione giuridica accertata nella sentenza e nel contempo incompatibile con l’assetto di interessi che da essa scaturisce.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Catania ha affermato che la questione dell’ordine di trattazione tra ricorso principale e incidentale deve essere risolta a favore del primo, tenuto conto che mentre l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l’improcedibilità del ricorso principale, l’eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe comunque di dichiarare l’improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Catania ha affermato che la nozione di condanna automaticamente ostativa al rilascio del porto d’armi ai sensi dell’art. 43, co. 1 TULPS non può estendersi alla sentenza di patteggiamento alla luce del novellato art. 445, co. 1-bis c.p.p., ad opera dell’art. 25, co. 1, lett. b d.lgs. 150/2022, cd. riforma Cartabia.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il T.A.R. Veneto ricorda che l’ordinanza di demolizione ha natura riparatoria ed è legittimamente assunta anche nei confronti del proprietario incolpevole, mentre l’acquisizione gratuita, quale conseguenza dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e della relativa omissione, ha natura afflittiva e, quindi, richiede almeno la colpa del soggetto.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il T.A.R. Veneto ha stabilito che, per qualificare i provvedimenti amministrativi dal punto di vista giuridico, occorre applicare il cd. principio sostanzialista, il quale prevale su quello cd. formalista. Di conseguenza, è giuridicamente irrilevante la circostanza che il Comune abbia sanzionato alcune opere come abusive perché prive di titolo abilitativo, quando invece trattavasi di opere realizzate in difformità da esso.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che, di fronte a una richiesta di sanatoria in cui siano coinvolti profili antisismici, alla luce dell’articolato ordito normativo, la P.A. deve assolvere al suo onere motivazionale, qualificando l’intervento sulla base della classificazione introdotta dal legislatore nazionale e regionale, secondo cui l’autorizzazione sismica è obbligatoria per gli interventi «rilevanti» nei riguardi della pubblica incolumità di cui all’art. 94-bis, co. 1, lett. a d.P.R. 380/2001, come implementato dalla normativa regionale.
Nel caso in esame, invece, errava il Comune a rilevare che la necessità dell’autorizzazione sismica sarebbe derivata dalla circostanza che le difformità realizzate “riguardano anche parti strutturali dell’edificio”, senza null’altro specificare, il che non era sufficiente a ricostruire il percorso istruttorio e l’iter logico-giuridico seguito dalla P.A. nel pervenire a tale conclusione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti