Il TAR Basilicata ha affermato che l’art. 37 d.P.R. 380/2001, nel testo antecedente alla cd. riforma Salva casa (d.l. 69/2024, come convertito dalla l. 105/2024), non assegna al silenzio serbato dal Comune alcun valore provvedimentale: di qui la necessaria qualificazione di esso quale silenzio-inadempimento.
Si segnala che in realtà la questione è oggetto di dibattito giurisprudenziale.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il dotto Riccardo Renzi ha redatto una nota sulla improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza d’interesse e la compensazione delle spese: il perimetro applicativo dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. nel processo amministrativo, in commento al Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5598 del 2025.
Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 879, co. 2 c.c. contempla un esonero dal rispetto delle distanze legali per le costruzioni a confine con piazze e vie pubbliche, da riferirsi anche alle costruzioni a confine delle strade di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, ai fini della determinazione della fascia di rispetto di 10 metri dall’alveo demaniale ex art. 96, lett. f r.d. 523/1904, il criterio per determinare i limiti dell’alveo appartenente al demanio è quello della “piena ordinaria”, intesa come il livello idrico superato nel 75% delle osservazioni effettuate in un lungo periodo, ovvero, in mancanza di misurazioni, come il livello idrico stimato mediante modelli idrologico-idraulici con frequenza analoga, pari a un tempo di ritorno di 1,333 anni.
Ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica, ex art. 167, co. 4 d.lgs. 42/2004, qualunque incremento di volume, anche se tecnico o interrato, o di superficie utile, preclude la possibilità di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma.
L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo presupposto rispetto al permesso di costruire: la sua mancanza esclude la possibilità di rilascio della sanatoria edilizia, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001.
L’ordine di demolizione di interventi edilizi abusivi su beni culturali o paesaggistici, ancorché realizzati anteriormente alla modifica dell’art. 167 d.lgs. 42/2004 ad opera dell’art. 27, co. 1 d.lgs. 157/2006, è legittimamente applicabile, trattandosi di misura di natura ripristinatoria riconducibile all’amministrazione attiva e non di sanzione amministrativa in senso stretto, con conseguente inapplicabilità del principio di irretroattività previsto per le sanzioni dalla l. 689/1981.
In materia di repressione degli abusi edilizi, non è configurabile un affidamento incolpevole idoneo a preservare l’opera abusiva, neppure per effetto del tempo trascorso dalla sua realizzazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’autotutela esecutiva di cui all’art. 823, co. 2 c.c. presuppone, per il suo legittimo esercizio, la dimostrazione che il bene in questione appartenga al demanio o al patrimonio indisponibile, presumendosi da siffatta qualità, iuris et de iure, la sua preordinazione al soddisfacimento di determinati interessi pubblici. Viceversa, non richiede la prova del possesso anteriore o di un diritto di proprietà ininterrotto per oltre venti anni, non essendo i beni demaniali e quelli del patrimonio indisponibile suscettibili di usucapione.
Il potere di autotutela esecutiva possessoria sui beni di proprietà pubblica compete ai dirigenti, atteso che la riforma degli Enti locali ha comportato l’affermazione di un principio generale in ordine alla distinzione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione della P.A., riservando le seconde alle figure amministrativo-dirigenziali, ivi compreso il potere di sgombero di proprietà comunali che non ha contenuto politico, trattandosi di attività di mera gestione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il dott. Riccardo Renzi ha predisposto una nota sugli obblighi di Trasparenza per i Dirigenti Pubblici: Stato dell’Arte e Indicazioni ANAC alla luce dell’art. 14 del D.lgs. 33/2013.
Nel caso di specie, il privato ritirava un permesso di costruire (PdC) il 5 febbraio 2020 e comunicava l’avvio dei lavori il 29 maggio 2020. Il 16 dicembre 2024 presentava una SCIA in variante. Il Comune la inibiva, considerando il PdC decaduto in data 29 maggio 2023 (tre anni dopo l’inizio lavori).
Il TAR Veneto ha dissentito.
In forza della normativa emergenziale (art. 103, co. 2 d.l. 18/2020, come convertito dalla l. 27/2020), l’efficacia dell’inizio lavori è rimasta latente fino 31 marzo 2022 (data di cessazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 1, co. 1 d.l. 221/2021, come convertito dalla l. 11/2022) e ha beneficiato della proroga di 90 giorni, arrivando così al 29 giugno 2022. Tale ultima data rappresenta il dies a quo per il decorso del termine triennale per il completamento dei lavori.
È questo un caso di proroga automatica, operante ex lege, al contrario di quelle disposte dalle successive normative emergenziali (quali l’art. 10, co. 4 d.l. 76/2020 e l’art. 10-septies d.l. 21/2022) che richiedono una specifica comunicazione del soggetto interessato ad avvalersene resa prima della scadenza dei termini.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Nel post del 13.05.2025, si dava atto che ai sensi del d.l. 68/2025, il termine ex art. 21, co. 2 d.l. 76/2020, come convertito dalla l. 120/2020, relativo alla responsabilità erariale, è differito al 31 dicembre 2025.
Pertanto, ai sensi dell’art. 21, co. 2 cit., limitatamente ai fatti commessi dal 17.07.2020 e ad oggi fino al 30.12.2025, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’art. 1 l. 20/1994, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. Tale limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.
Si segnala che il d.l. 68/2025 è stato convertito in legge, senza modificazioni, dalla l. 2 luglio 2025, n. 100 (il che vale a confermare la suddetta proroga).
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in tema di opere abusive realizzate su area del demanio idrico o nella fascia di rispetto di corsi d’acqua, l’assenza del nulla osta idraulico e del titolo concessorio esclude in radice la possibilità di rilascio della sanatoria edilizia, anche in presenza di precedenti titoli edilizi comunali.
Il vincolo di inedificabilità assoluta di cui all’art. 96, lett. f r.d. 523/1904 si applica anche ai corsi d’acqua tombati, e le relative opere eseguite senza nulla osta dell’Autorità idraulica sono insuscettibili di sanatoria per difetto assoluto di legittimazione idraulica.
Non può invocarsi il legittimo affidamento in relazione ad opere edilizie realizzate senza titolo su area soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta, neppure qualora il manufatto principale sia stato edificato sulla base di precedenti titoli edilizi comunali, e anche se la P.A. abbia per lungo tempo omesso di esercitare i propri poteri repressivi.
Il diniego di sanatoria per opere abusive soggette a vincolo di inedificabilità assoluta è un atto vincolato che non richiede motivazione in ordine all’interesse pubblico, né è soggetto a limiti temporali legati al decorso del tempo o al comportamento inerte della P.A.
La mancata conservazione, da parte della P.A., di atti e documenti relativi a precedenti autorizzazioni non può essere addotta dal privato come causa di illegittimità dei provvedimenti sanzionatori, gravando su di esso l’onere della prova circa l’esistenza di titoli legittimanti (art. 2697 c.c.).
La presentazione di un’istanza di sanatoria comporta unicamente la sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione eventualmente già adottato; in caso di rigetto, tale efficacia si ripristina automaticamente.
Il Consiglio di Stato ha affermato che è legittima la revoca dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) per l’esercizio di un impianto di rifiuti adottata a fronte dell’incontestata sussistenza delle violazione delle prescrizioni, unitamente al disagio manifestato dalla popolazione e riscontrato dalla P.A. nell’eccesso di emissioni, laddove detti inadempimenti abbiano determinato un pericolo alla salute e all’ambiente che può essere anche solo potenziale, in considerazione del valore degli interessi e dei beni tutelati che, anche alla luce del principio di precauzione, legittimano un’anticipazione delle soglie di tutela.
Sebbene l’art. 208 d.lgs. 152/2006 consenta l’adozione di provvedimenti sanzionatori in presenza di violazioni di prescrizioni di carattere ambientale dell’AUA, rilevano comunque le eventuali problematiche di carattere edilizio o paesaggistico che siano idonee ad incidere su profili relativi alla tutela dell’ambiente.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti