Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 2-bis, co. 1-ter d.P.R. 380/2001 consente nelle zone omogenee A di cui al dm. 1444/1968 gli interventi di demolizione e ricostruzione sia nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati di competenza comunale, sia in presenza di previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti.
Nel caso di specie, era legittima la demo-ricostruzione di un immobile con grado di protezione 5, rispetto al quale le N.T.A. dello strumento urbanistico consentivano espressamente la ristrutturazione globale mediante riedificazione. Anche il suo ampliamento era legittimo, in quanto effettuato in allineamento alle distanze preesistenti, come previsto dal regolamento edilizio comunale.
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Il TAR Veneto ha ricordato che il termine decadenziale di 60 giorni per impugnare le deliberazioni comunali pubblicate sull’Albo pretorio decorre dall’ultimo giorno di pubblicazione.
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Il TAR Veneto ha affermato che a mente dell’art. 24 d.P.R. 380/2001 il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente; inoltre il successivo art. 25, nell’elencare le declaratorie a corredo della richiesta, menziona espressamente la conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, e, dunque, la sua regolarità edilizia e, conseguentemente, urbanistica.
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Daniele Iselle, che sentitamente ringraziamo, ha scritto un pregevole articolo per confrontare le decisioni prese dal Comune di Milano, rispetto alle scelte che i Comuni veneti possono fare in vigenza della l.r. Veneto 11/2004, sul tema della monetizzazione degli standard.
Si segnala il seguente contributo elaborato dall’Ufficio studi e formazione della Giustizia amministrativa, intitolato “La lesione dell’affidamento”, reperibile sul sito ufficiale della Giustizia amministrativa, al seguente link: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/158213-22.
Il recente intervento normativo contenuto nel decreto-legge n. 25 del 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 69/2025, ha introdotto una rilevante novità per la Pubblica Amministrazione locale: la possibilità di aumentare in misura strutturale il fondo per il trattamento accessorio dei dipendenti fino al 48% del costo sostenuto nel 2023 per gli stipendi tabellari.
Il dott. Riccardo Renzi ha predisposto sull'argomento la nota che pubblichiamo.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che è illegittima l’informazione antimafia motivata in ragione del rapporto di parentela con un soggetto imputato in un procedimento penale di associazione per delinquere di stampo mafioso, laddove non vengano forniti elementi in ordine alla concreta possibilità che detto soggetto, da tempo non più convivente con la persona destinataria dell’informativa, ne possa influenzare le scelte imprenditoriali.
L’informazione antimafia motivata in ragione di un patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per il reato di bancarotta semplice, così derubricato rispetto alla contestazione di bancarotta fraudolenta, è illegittima sia in ragione di detta derubricazione, sia perché la cd. riforma Cartabia ha limitato l’efficacia extrapenale della sentenza di patteggiamento.
Quest’ultima novella legislativa incide necessariamente anche sulle disposizioni contenute nel Codice antimafia che disciplinano la documentazione antimafia, costantemente considerate dalla giurisprudenza quali “norme diverse da quelle penali”, perché disciplinano istituti di natura esclusivamente preventiva e non punitiva, per cui persino in riferimento a uno dei reati ritenuti ostativi (com’è quello ex art. 416-bis c.p.), ai sensi dell’art. 67, co. 8 d.lgs. 159/2011, la sentenza di patteggiamento non può (più) ritenersi equiparata alla sentenza di condanna.
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che, in tema di documentazione antimafia, la tutela giurisdizionale piena ed effettiva richiede un sindacato del G.A. completo e penetrante, che può estendersi sino al controllo dell’analisi dei fatti posti a fondamento del provvedimento, al fine di verificare se il potere discrezionale attribuito alla P.A. sia stato correttamente esercitato o presenti elementi di irragionevolezza o di erronea assunzione dei fatti storici.
Un fatto non sufficientemente provato in sede cautelare penale non può ritenersi accertato in sede di adozione dell’informazione interdittiva antimafia, altrimenti incorrendosi in un deficit sistemico di ragionevolezza dell’ordinamento giuridico inteso nel suo complesso. Si deve distinguere tra giudicato penale di merito e giudicato penale cautelare: il secondo non si forma alla stregua del principio di certezza «oltre ogni ragionevole dubbio», ma postula solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
La prova presuntiva nel giudizio amministrativo è quella tratta in via critica dal giudice mediante la valutazione degli elementi indiziari di cui dispone. Gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti, devono costituire una pluralità, essere specifici e conducenti, nonché risultare univoci tra loro (ossia nel loro significato inferenziale).
Gli accertamenti di fatto cristallizzati nelle sentenze penali fanno stato in qualsiasi altro processo ed anche nei procedimenti amministrativi, quale è quello volto ad emettere l’informativa antimafia.
Costituisce un insuperabile vulnus motivazionale del provvedimento prefettizio ancorare lo stesso a un provvedimento adottato dal giudice penale senza dar conto (e senza valutarli) degli ulteriori provvedimenti che siano stati adottati nell’ambito dello stesso procedimento (e sugli stessi fatti) in epoca antecedente all’adozione dell’informazione interdittiva antimafia.
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Nel caso di specie, nonostante un imprenditore avesse deciso di collaborare con l’Autorità giudiziaria e rendere, in procedimenti penali per fatti di mafia, dichiarazioni auto- ed etero-accusatorie, la Prefettura riteneva persistenti gli elementi fattuali per adottare l’informazione interdittiva antimafia.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana l’ha annullata.
La scelta collaborativa con lo Stato è idonea a segnare una soluzione di continuità con l’appartenenza all’organizzazione mafiosa e rende improbabile che il collaboratore di giustizia possa subire il rischio di essere inquinato dall’associazione criminale, che si presti a subire una contiguità soggiacente o sia affidabile per l’istaurazione di un rapporto di contiguità compiacente su iniziativa del sodalizio già denunciato all’autorità giudiziaria.
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