Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che, in materia di locazioni brevi, è illegittima la circolare del Ministro dell’interno del 18 novembre 2024 volta ad introdurre l’obbligo per i gestori di strutture ricettive di identificare de visu gli ospiti, per contrasto con l’art. 109, co. 3 TULPS, nonché per violazione del principio di proporzionalità, non emergendo ragioni per escludere che la verifica dell’identità da remoto sia in grado di garantire ugualmente l’ordine e la sicurezza pubblica con minor pregiudizio dei destinatari.
L’identificazione de visu, di per sé, non garantisce l’ordine e la sicurezza pubblica cui mira esplicitamente la circolare ministeriale, poiché non elide il rischio che, dopo il primo contatto, l’alloggio possa essere comunque utilizzato anche da soggetti non identificati dal gestore/proprietario dell’immobile locato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che è consentito il ricorso all’avvalimento per comprovare il possesso della certificazione di parità di genere, ex art. 108, co. 7 d.lgs. 36/2023. Tuttavia, è necessario che il predetto contratto di avvalimento individui le risorse umane e materiali, i protocolli organizzativi ed i piani aziendali, espressione del know how specifico attestato dalla certificazione, pena la nullità del contratto stesso ex art. 104, co. 1 d.lgs. cit.
Post di Alberto Antico – avvocato
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21-nonies l. 241/1990, nella parte in cui stabilisce in via generale il termine finale di 12 mesi (dal momento di adozione dell’atto invalido) per l’esercizio da parte della P.A. del potere di annullamento d’ufficio di provvedimenti ampliativi illegittimi, e dunque anche con riferimento alle autorizzazioni che riguardano l’interesse culturale, nonostante il suo preminente rilievo costituzionale.
La fattispecie all’origine dell’intervento della Corte riguarda l’impugnazione per tardività dell’annullamento di un’autorizzazione all’esportazione all’estero (il cd. attestato di libera circolazione) di un quadro, adottato a distanza di sei anni dal suo rilascio, perché rilevatosi d’autore.
L’interesse culturale trova adeguata tutela nel procedimento di primo grado, sia per effetto di più disposizioni della l. 241/1990 - che, con riguardo alla disciplina generale di diversi istituti di semplificazione, prevede un regime di maggiore protezione per gli “interessi sensibili” - sia per effetto del regime di speciale e puntuale tutela dettato dal codice dei beni culturali (d.lgs. 42/2004).
Inoltre, il termine di decadenza accresce l’efficienza dell’azione amministrativa e influisce sulla qualità del processo decisionale di primo grado. Per un verso, la norma dà rilievo al tempo come garanzia di certezza nella relazione tra P.A. e amministrato e, per altro verso, dà stabilità al titolo pubblico che è utilizzato dal destinatario nei suoi successivi rapporti con i terzi.
Post di Daniele Iselle e avv. Alberto Antico
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Il Consiglio di Stato ha affermato che il proprietario di un immobile confinante con quello oggetto di richiesta di permesso di costruire o di autorizzazione paesaggistica non può essere considerato come soggetto direttamente interessato al provvedimento e, quindi, non sussiste alcun obbligo per la P.A. di dargli comunicazione dell’avvio di procedimento preordinato al rilascio di un titolo abilitativo di un intervento sul fondo limitrofo, neppure se questi si sia già opposto a precedenti iniziative edilizie, fermo restando che ciò non comporta alcuna lesione delle sue facoltà procedimentali, data la possibilità di intervento volontario nel procedimento di rilascio, assicurata dall’art. 9 l. 241/1990.
Post di Fiorenza Dal Zotto – funzionaria comunale
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell’art. 146, co. 6 d.lgs. 42/2004, le Regioni possono delegare l’esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica ai Comuni solo se questi dispongono di strutture in grado di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. Con tale disposizione viene sancito il principio di separazione tra le funzioni paesaggistica, da un lato, e urbanistico-edilizia, dall’altro, il quale poggia sulla necessità di evitare che la valutazione urbanistica possa incidere sull’autonomia di quella, superiore e delegata, paesaggistica.
Benché sull’interpretazione della norma si registrino variegate posizioni giurisprudenziali, talune più rigorose nell’imporre una distinzione fisica degli uffici e delle persone a essi adibiti, è preferibile la lettura che bilancia il valore portato dalla norma de qua con le evidenti difficoltà organizzative dei piccoli Comuni, secondo la quale la differenziazione in parola riguarda la sostanza delle valutazioni e delle attività, dovendosi perciò assicurare la separazione dei procedimenti e non potendosi pretendere, specie negli Enti locali di ridotte dimensioni, anche la divaricazione dei settori o uffici e la distinzione soggettiva dei relativi soggetti apicali. Pertanto, sebbene la differenziazione sia meglio perseguibile con la distinzione dei soggetti titolari delle rispettive competenze amministrative, in assenza di una specifica regola di incompatibilità soggettiva, deve essere prediletta un’esegesi conforme all’autonomia e alle carenze organizzative dei Comuni, tale per cui la differenziazione deve almeno essere assicurata a livello istruttorio e/o di responsabile del procedimento, al fine di garantire, nella sostanza, l’acquisizione di adeguato e autonomo apporto conoscitivo rispetto alla valutazione ambientale.
Non rileva che i responsabili facciano capo a un medesimo settore comunale e quindi a uno stesso dirigente, né tantomeno che il dirigente in questione e il responsabile del procedimento di autorizzazione paesaggistica collaborino nell’ambito della commissione edilizia, poiché ciò che conta è la divaricazione oggettiva dell’attività e non quella soggettiva degli organi.
Post di Fiorenza Dal Zotto – funzionaria comunale
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Il dott. Riccardo Renzi ha redatto una nota sulla responsabilità amministrativa e gli obblighi istruttori nella concessione di contributi pubblici: il dies a quo della prescrizione nella più recente giurisprudenza contabile,ù
Il dott. Riccardo Renzi ha redatto una nota sull’interesse a ricorrere e l’inefficacia sopravvenuta del provvedimento amministrativo, in commento a TAR Campania, Sez. VII, n. 4558/2025.
La Corte di cassazione civile si è interrogata sulla natura delle obbligazioni gravanti sui partecipanti, anche dissenzienti, ad un consorzio urbanistico per realizzare un piano attuativo e sul riparto interno dei costi per le opere di urbanizzazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che la sanzione demolitoria disposta dal giudice penale, in quanto presuppone una sentenza di condanna per il reato edilizio, implica l’accertamento dello stesso nei suoi profili oggettivi e soggettivi, sicché non è più possibile mettere in discussione la figura del responsabile dell’abuso. Anche se il Comune, quindi, in via del tutto autonoma reitera il provvedimento, l’aver intimato il ripristino dello stato dei luoghi solo al proprietario non esonera il responsabile, condannato in via definitiva dal giudice penale, dal pagamento delle spese per l’esecuzione in danno che gravano esclusivamente su di lui, quale che sia il procedimento seguito.
La procedimentalizzazione dell’esecuzione della demolizione prende l’avvio con l’individuazione del responsabile dell’abuso e si chiude con l’addebito delle spese allo stesso, sia nel caso di demolizione effettuata dal proprietario, sia qualora a provvedere sia stato il Comune, previa acquisizione del bene, ovvero il giudice penale.
L’autonomia tra procedimento sanzionatorio conseguente ad ingiunzione a demolire le opere abusive disposta dal giudice penale e procedimento sanzionatorio attivato dal Comune si riverbera sulle modalità di contestazione delle questioni che insorgono durante i procedimenti che, nel primo caso, fanno capo al giudice dell’esecuzione e non al G.A.
Sono soggette al sindacato del giudice dell’esecuzione penale le deliberazioni comunali sopravvenute che, a vario titolo, sottraggono alla demolizione l’opera abusiva (ad esempio, dichiarando la sussistenza di prevalenti interessi all’acquisizione del bene al patrimonio dell’Ente pubblico), in tal modo impedendo che l’ordine impartito con la sentenza di condanna sia eseguito, ovvero imponendone la sospensione e/o il ritiro.
Il giudice penale può revocare la sanzione demolitoria di opere abusive irrogata ai sensi dell’art. 31, co. 9 d.P.R. 380/2001 laddove sopravvengano scelte comunali incompatibili con la stessa. Ove non lo faccia, ovvero laddove non ritenga l’opzione seguita dal Comune, benché riduttiva del perimetro dell’ingiunzione (nella specie, per la scelta di mantenere alcuni edifici di interesse pubblico), in contrasto con la propria decisione, i due procedimenti finiscono per convergere, anche se la fase esecutiva è stata curata solo dall’Amministrazione locale, senza attendere gli esiti dell’autonoma individuazione della ditta incaricata dell’esecuzione da parte della Procura della Repubblica.
La rinuncia all’istanza cautelare non preclude la possibilità di definire il giudizio con sentenza breve, purché ne sussistano i presupposti. Ciò in quanto l’integrità del contraddittorio e l’avviso alle parti, da un lato, la non necessità di istruttoria ovvero la completezza di quella già effettuata, dall’altro, costituiscono idonea garanzia di correttezza procedurale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha ribadito il principio cardine di indipendenza tra le vicende del giudizio penale e il provvedimento amministrativo con riguardo al tema degli abusi edilizi.
Nondimeno, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., il giudicato penale costituisce un vincolo che, sotto il profilo oggettivo, copre solo l’accertamento dei “fatti materiali” e non anche la loro qualificazione o valutazione giuridica, che rimane circoscritta al processo penale e non può condizionare l’autonoma valutazione da parte del G.A. o G.O.
Nel caso di specie, il TAR ha riconosciuto la non sussistenza dei fatti contestati dal Comune, ossia la realizzazione di un fabbricato in un’epoca successiva alla scadenza del termine della DIA precedentemente presentata, giacché in sede penale si era accertato che a una certa data l’immobile risultava quantomeno iniziato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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