Il TAR Veneto ribadisce che, nei casi di rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici (quale può essere l’ipotesi di accertati abusi edilizi), l’Amministrazione può soddisfare la richiesta di motivazione dell’interesse pubblico prevista dall’art. 21-nonies l. n. 241/1990 mediante il mero richiamo alle circostanze di fatto constatate e alle norme ritenute violate.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che l’art. 96, lett. f r.d. 523/1904 è volto alla tutela dei corsi d’acqua, degli argini e degli elementi ripariali, imponendo in modo vincolato il divieto di costruire manufatti entro una fascia di rispetto la cui ampiezza può essere stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località; in assenza di queste, la distanza minima deve essere di 4 metri per le piantagioni e i movimenti di terreno e di 10 metri per le fabbriche e gli scavi. Il presupposto per l’applicazione del vincolo è la natura demaniale del corso d’acqua. È dunque necessario verificare se il greto o la valletta in prossimità delle opere e dei manufatti oggetto dell’ordinanza di demolizione rientrino tra le acque pubbliche, per le quali è applicabile il citato art. 96.
Costituiscono acque pubbliche e appartengono al demanio idrico le acque superficiali e sotterranee, indipendentemente dall’uso, incluse quelle convogliate o raccolte in invasi o cisterne, e anche le acque meteoriche, se confluiscono in corsi d’acqua pubblici. Infatti, l’art. 1 r.d. 1775/1933, pur originariamente basato sull’uso pubblico della risorsa, è stato superato dalle successive normative, tra cui l’art. 1 l. 36/1994 (ora sostituito dall’art. 144 d.lgs. 152/2006) e l’art. 1 d.P.R. 238/1999. Le acque non demaniali costituiscono un’eccezione e si limitano a quelle piovane non convogliate e ad alcune acque termali o per usi privati specifici.
La giurisdizione del TSAP, in sede di legittimità, si estende anche alle questioni relative alla demanialità delle acque quando la loro risoluzione sia necessaria per la decisione del ricorso vertente su interessi legittimi sul quale il medesimo Tribunale ha la giurisdizione (cfr. art. 197 r.d. 1775/1933).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Palermo ha affermato che la natura non autoritativa degli atti con i quali il Comune provvede alla determinazione degli oneri di urbanizzazione, atti non riconducibili all’espressione di una potestà pubblicistica, comporta che nell’ordinario termine decennale di prescrizione, decorrente dal rilascio del titolo edilizio, sia sempre possibile, e anzi doverosa, da parte della P.A., nell’esercizio delle facoltà connesse alla propria posizione creditoria, la rideterminazione del contributo, quante volte essa si accorga che l’originaria liquidazione di questo sia dipesa dall’applicazione inesatta o incoerente di parametri e coefficienti determinativi, vigenti al momento in cui il titolo fu rilasciato, o da un semplice errore di calcolo, con l’ovvia esclusione della possibilità di applicare retroattivamente coefficienti successivamente introdotti, non vigenti al momento in cui il titolo fu rilasciato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che la legittimazione a ricorrere postula l’esistenza di un interesse attuale e concreto all’annullamento dell’atto, che deve andare di pari passo con l’interesse a ricorrere, ossia l’esistenza di una lesione concreta e attuale al suddetto interesse del privato; entrambe tali condizioni dell’azione devono sussistere per l’intera durata del giudizio.
Ne deriva che al mero fatto di essere destinatari di un atto amministrativo non consegue necessariamente la legittimazione a ricorrere.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che i vizi del presupposto parere negativo della Soprintendenza si ripercuotono – come illegittimità derivata – sul diniego di sanatoria adottato dal Comune.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto precisa che, in presenza di una sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, l’assenza della presentazione di una domanda risarcitoria, ovvero della sua prospettazione ex art. 34, co. 3 c.p.a., comporta direttamente l’improcedibilità del giudizio, senza necessità di doversi esprimere nel merito.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha negato la condanna alle spese – nonostante avesse annullato il provvedimento amministrativo – alla parte che, pur essendo nei termini per presentare motivi aggiunti su un ricorso (trattandosi dell’impugnazione di un atto strettamente connesso, peraltro affetto da annullabilità derivata), sceglieva di presentarne uno autonomo, poi deciso cinque anni dopo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Palermo ha affermato che il cd. DASPO urbano è una fattispecie tipicamente appartenente al diritto amministrativo della prevenzione per l’inequivoca volontà del legislatore di anticipare la soglia d’intervento alle situazioni di pericolo concreto, per le quali vale la logica del “più probabile che non”, non richiedendosi la certezza, ogni oltre ragionevole dubbio, che le condotte siano ascrivibili ai destinatari dello stesso, ma appunto una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato a una elevata attendibilità.
L’art. 13-bis, co. 1 d.l. 14/2017, come convertito dalla l. 48/2017 attribuisce all’Autorità di p.s. il potere di adozione del DASPO urbano nei confronti di varie categorie di soggetti, tra i quali (per quanto interessava il caso di specie) anche coloro che siano stati (semplicemente) denunciati negli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che la proroga della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 13, co. 5 d.P.R. 327/2001, non presuppone l’apertura di un nuovo procedimento espropriativo e può essere disposta non solo nei casi di forza maggiore, ma anche per altre giustificate ragioni, anche se prevedibili, purché adeguatamente motivate con provvedimento discrezionale della P.A.
Quest’ultima è tenuta a valutare le osservazioni partecipative solo se pertinenti all’oggetto del procedimento, come previsto dall’art. 10, co. 1, lett. b l. 241/1990, e non sussiste l’obbligo di confutazione analitica di ogni rilievo del soggetto proponente, purché la motivazione non sia apparente.
L’autorizzazione di interventi in aree tutelate, ai sensi degli artt. 21, 45 e 46 d.lgs. 42/2004, ricade nella competenza tecnica discrezionale della Soprintendenza, sindacabile in sede giurisdizionale solo per illogicità, incoerenza manifesta o difetto di motivazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con la sentenza n. 16/2024, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato affermava che l’art. 105, co. 1 c.p.a., nella parte in cui prevede che il giudice d’appello rimetta la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la legittimazione o l’interesse del ricorrente. Con un’ulteriore pronuncia, il Supremo Consesso amministrativo ha affermato che il medesimo principio si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la permanenza dell’interesse del ricorrente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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