Il TAR Milano ha affermato che, a fronte della non integrale esibizione da parte della P.A. di atti ritenuti rilevanti per il giudizio o con lo stesso connessi, è onere della parte attivarsi tramite l’esercizio del diritto di accesso e delle azioni poste a garanzia dello stesso (art. 116 c.p.a.), non potendo, in caso contrario, la parte chiedere al Giudice di sopperire alle proprie lacune probatorie, assumendo in tal caso l’istanza istruttoria un carattere del tutto esplorativo e soprattutto ponendosi in violazione dei principi discendenti dal codice del processo amministrativo in materia di onere della prova e di perimetrazione del thema decidendum, che sono nella esclusiva titolarità della parte che agisce in giudizio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Segnaliamo sul punto un interessante contributo di Daniele Iselle, che sentitamente ringraziamo.
Il confronto tra la giurisprudenza in materia del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione è disponibile al seguente link: https://diselle.altervista.org/barriere-fonoassorbenti-e-distanze-anche-in-questa-materia-orientamenti-diversi-tra-consiglio-di-stato-e-corte-di-cassazione/.
Pubblichiamo una nota dell'avv. Paola Immerini, che sentitamente ringraziamo, ove si analizza il provvedimento sanzionatorio adottato dal Garante della privacy nei confronti della Regione Lombardia, a proposito della conservazione per 90 giorni dei metadati relativi alle email (mittente, destinatario, oggetto, data e ora) dei propri dipendenti.
La Conferenza Unificata Stato, Regioni ed Enti locali, nella seduta del 30.07.2025, ha approvato l'accordo, ai sensi dell'art. 9, co. 2, lett. c d.lgs. 281/1997, sulle modifiche alla modulistica edilizia concernenti la segnalazione certificata per l'agibilità.
Il testo dell'accordo è disponibile al seguente link: https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2025/seduta-del-30-luglio-2025/atti-del-30-luglio-2025/repertorio-atto-n-92cu/.
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che la valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate e non si può scomporne una parte per affermarne la sanabilità, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non dal singolo intervento a sé stante, bensì dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni, per cui l’opera edilizia abusiva deve essere identificata con l’intero complesso immobiliare.
In caso di accertato abuso edilizio, è esclusa la possibilità di una sanatoria parziale, sul presupposto che il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione a singole parti autonomamente considerate.
L’indicazione, nel provvedimento di diniego, della presenza di abusi che escludono la conformità dell’opera, anche se in parte relativi a porzioni di fabbricato non comprese nella relativa istanza e persino a fronte della riconosciuta astratta sanabilità di – soltanto – alcuni abusi, costituisce comunque motivazione sufficiente della reiezione della richiesta di conformità, senza che sussista un obbligo per il Comune di motivare analiticamente in ordine ad ogni singolo abuso.
Anche la Corte di cassazione penale ha chiarito che, in tema di reati urbanistici, non è ammissibile il rilascio di una concessione in sanatoria parziale, dovendo l’atto abilitativo postumo contemplare tutti gli interventi eseguiti nella loro integrità.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che l’art. 37, co. 4 d.P.R. 380/2001 – nel testo antecedente alla cd. riforma Salva casa – fa riferimento a quei lavori edilizi che possono essere sanati ex post solo se assentibili tramite SCIA “leggera” ai sensi del precedente art. 22.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Napoli ha annullato il provvedimento di un Comune che ordinava la rimessione in pristino ex art. 31 d.P.R. 380/2001 degli interventi di chiusura di un vano finestra e di pavimentazione in porfido, eseguiti sine titulo in un immobile in area paesaggistica.
La chiusura della porta-finestra è stata sussunta nell’ipotesi A2 dell’allegato al d.P.R. 31/2017, con esclusione dall’autorizzazione paesaggistica (“interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti …”).
L’intervento di pavimentazione del piazzale antistante il primo piano del fabbricato si poteva eseguire in attività edilizia libera ex art. 6, co. 1, lett. e-ter d.P.R. 380/2001 (“le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati”).
Il Comune avrebbe dovuto svolgere un maggiore sforzo esplicativo al fine di lasciar trasparire le ragioni per cui ha inteso qualificare detti interventi alla stregua di nuove opere realizzate in assenza di titolo, in totale difformità o con variazioni essenziali ai sensi dell’art. 31 T.U. edilizia, nonostante fosse del tutto plausibile l’esclusione del rilievo paesaggistico degli interventi in questione e, dunque, fosse preclusa l’applicazione del regime sanzionatorio più rigoroso (viceversa ammessa ai sensi dell’art. 27 T.U. cit. in tutti i casi di opere realizzate in violazione delle prescrizioni di tutela in area vincolata, nella specie, per quanto esposto, non ricorrenti in considerazione della loro portata minimale e delle previsioni che ne consentivano l’esclusione).
Il TAR ha infine ritenuto che le opere surriferite fossero qualificabili “al più quali opere di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione edilizia eseguite in assenza di SCIA”.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con la D.G.R.V. n. 849 del 29.07.2025 (pubblicata nel B.U.R. n. 114 del 19.08.2025), sono state approvate le Linee guida che disciplinano la realizzazione di interventi e opere, così come individuati dall’art. 242-ter, co. 1, 1-bis e 3 d.lgs. 152/2006, nonché per quelle di cui all’art. 25 d.P.R. 120/2017, da realizzarsi nei siti oggetto di procedimento di bonifica della Regione del Veneto non ricompresi nei Siti di Interesse Nazionale. Vengono contestualmente approvati i modelli per le comunicazioni o per le istanze previste dalle Linee guida che il proponente deve trasmettere all’Ente procedente e, nei casi, all’Ente competente.
Nel corso dell’adunanza del 30 luglio 2025, il Consiglio dell’ANAC ha approvato, con delibere n. 328 e n. 329, la revisione del regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari, nonché la revisione del regolamento sull’esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di violazione dell’art. 53, co. 16-ter d.lgs. 165/2001.
Le delibere ed i testi consolidati sono disponibili sul sito istituzionale dell’Autorità ai seguenti link:
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