Procedimento espropriativo per la realizzazione di opere pubbliche idrauliche
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che la proroga della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 13, co. 5 d.P.R. 327/2001, non presuppone l’apertura di un nuovo procedimento espropriativo e può essere disposta non solo nei casi di forza maggiore, ma anche per altre giustificate ragioni, anche se prevedibili, purché adeguatamente motivate con provvedimento discrezionale della P.A.
Quest’ultima è tenuta a valutare le osservazioni partecipative solo se pertinenti all’oggetto del procedimento, come previsto dall’art. 10, co. 1, lett. b l. 241/1990, e non sussiste l’obbligo di confutazione analitica di ogni rilievo del soggetto proponente, purché la motivazione non sia apparente.
L’autorizzazione di interventi in aree tutelate, ai sensi degli artt. 21, 45 e 46 d.lgs. 42/2004, ricade nella competenza tecnica discrezionale della Soprintendenza, sindacabile in sede giurisdizionale solo per illogicità, incoerenza manifesta o difetto di motivazione.
Post di Alberto Antico – avvocato

Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!