Il TAR Veneto ha annullato un Permesso di Costruire in sanatoria per difetto di istruttoria, dal momento che non era stato effettuato il calcolo dei volumi ed accertato il rispetto delle distanze in relazione alla formazione di terrapieni artificiali, nonché di riporti di terreno incidenti sul volume dell’edificio.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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L’art. 167, co. 4, lett. a d.lgs. 42/2004 preclude il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma in caso di incremento delle superfici utili legittimamente edificate.
Ma cosa sono le “superfici utili”?
Il Consiglio di Stato ha chiarito che la nozione non è esplicata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, perciò si deve fare riferimento al significato tecnico-giuridico che tali concetti assumono in materia urbanistico-edilizia.
A tal proposito, soccorrono le seguenti fonti normative, in via esemplificativa e non esaustiva: la circolare del Ministero dei lavori pubblici 23 luglio 1960, n. 1820; gli artt. 5 e 6 d.m. 2 agosto 1969; l’art. 3 d.m. 10 maggio 1977; l’art. 1 d.m. 26 aprile 1991; l’art. 6 d.m. 5 agosto 1994.
Si veda anche il Regolamento edilizio tipo, secondo cui la superficie utile è rappresentata dalla sola superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.
Nel caso di specie, l’ampliamento di superfici accessorie esterne (qualificabili come balconi o ballatoi o terrazze), sebbene sussumibili sotto la nozione di superfici utili lorde ai sensi della normativa urbanistica del Comune di cui trattasi, non integrava gli estremi della superficie utile ostativa al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma ex art. 167 d.lgs. 42/2004.
Post di Daniele Iselle – funzionario comunale
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Col decreto n. 241 del 20 aprile 2021 il Direttore della Direzione Difesa del suolo, in relazione all'art. 3 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e alla DGR n. 378 del 30 marzo 2021 ha disposto l'approvazione degli schemi di denuncia per l’autorizzazione sismica e dei principali documenti ed elaborati di deposito.
Il TAR Veneto ricorda che la mancata indicazione dei rimedi giurisdizionali e giustiziali azionabili nel provvedimento inibitorio della SCIA non rende di per sé scusabile l’errore di tardività dell’impugnazione dell’inibitoria medesima (non contribuendo infatti a stravolgere la sostanza dell’atto), e dunque non può rimettere nei termini il privato. Al massimo, dichiara il TAR, potrebbe incidere sulla valutazione del riparto delle spese legali tra le parti, favorendone la compensazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Pubblichiamo una nota dell'avv. Matteo Acquasaliente sulla evoluzione del concetto di ristrutturazione edilizia nella giurisprudenza recente del Consiglio di Stato
Il TAR Campania, in quello che è un distacco dalla giurisprudenza dominante (e dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato), ha affermato la necessità di valutare l’affidamento del privato nell’ipotesi di abusi commessi decenni addietro. Nel caso di specie, peraltro, era accertabile che gli abusi erano stati commessi dal costruttore al momento della costruzione; e l’Amministrazione, nel tempo, aveva rilasciato altri titoli edilizi per lavori da svolgersi sull’immobile.
Conseguentemente, il Giudice ritiene sia necessario per la P.A. ben motivare la propria ordinanza di demolizione, in particolare trattandosi di un’ipotesi di difformità dal titolo e non di costruzione sine titulo; a tal proposito, ha ritenuto sussistente anche il vizio di mancata comunicazione di avvio del procedimento, poiché era stato dimostrato che il privato avrebbe potuto produrre elementi a supporto del suo affidamento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che la sospensione cd. “straordinaria COVID” ex art. 84 d.l. n. 18/2020 non si applica ai termini per la proposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, non avendo natura giurisdizionale (circostanza confermata ad esso dalla non applicabilità della sospensione feriale, dall’impossibilità di essere trattati in udienza pubblica, e dall’essere sempre definiti con un atto amministrativo).
Peraltro, il TAR non esclude tout court ed in astratto la possibilità di applicare la sospensione COVID prevista per i procedimenti amministrativi dall’art. 103 d.l. n. 18/2020, ritenendo comunque spirato il termine nel caso di specie.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso trasposto avanti al Giudice Amministrativo, aderendo infatti il TAR a quell’orientamento maggioritario che non ritiene totalmente esclusa la possibilità di contestare la tardività del ricorso straordinario (anche avanti a un giudice che non è quello suo proprio), sotto il profilo della derivata inammissibilità della trasposizione. In caso contrario, si verificherebbe un’elusione dei termini decadenziali previsti ex lege.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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L'articolo 3, comma 4, lettera h) della legge regionale del Veneto 4 aprile 2019, n. 14 ("Veneto 2050") stabilisce quanto segue.
"4. Gli interventi di cui al comma 1 non trovano applicazione per gli edifici:
h) che abbiano già usufruito delle premialità di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modifiche ed integrazioni, salvo che per la parte consentita e non realizzata ai sensi della predetta legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge".
La circolare regionale n. 1 del 19 aprile 2021 su questa disposizione scrive quanto segue (e non chiarisce niente):
"Lettera h) - esclude dall’applicazione degli articoli 6 e 7 gli edifici che abbiano già usufruito delle premialità di cui alla legge regionale n. 14/2009, salvo che per la parte consentita e non realizzata ai sensi della predetta legge regionale n. 14/2009 e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla legge in rassegna. In sintesi, gli edifici che, in vigenza del c.d. Piano Casa abbiano già usufruito per intero del massimo dei benefici volumetrici o di superficie allora concessi, non possono fruire di ulteriori benefici derivanti da “Veneto 2050” mentre, per converso, ove abbiano utilizzato solo in parte i bonus volumetrici o di superficie consentiti dall’allora Piano Casa, potranno avvalersi delle previsioni di “Veneto 2050”.
Sono sorti dubbi su cosa voglia dire questa disposizione ed esaminiamo 3 ipotesi.
Supponiamo che un soggetto abbia usato il vecchio piano casa (l.r. 14 del 2009) solo in parte e adesso non voglia usare quello che gli resta del vecchio piano casa, ma usare Veneto 2050. Può farlo? Da un punto di vista letterale la legge impedisce di usare Veneto 2050 solo a chi ha già sfruttato tutti benefici del vecchio piano casa. Allora egli può passare direttamente a usare tutti i benefici di Veneto 2050 per intero? oppure deve scomputare quello che ha realizzato col vecchio piano casa da quello che oggi può fare con Veneto 2050? Oppure ancora, visto che è partito col vecchio piano casa, deve calcolare quanto gli restava col vecchio piano casa e vedere se questo può ancora essere realizzato con Veneto 2050 e può farlo solo se è ancora possibile con Veneto 2050 (vale a dire usare per il calcolo del volume la legge più restrittiva)?
Se il soggetto del punto 1 vuole usare solo Veneto 2050, l'edificio di partenza su cui calcolare gli ampliamenti è quello originario, prima dell'intervento col primo piano casa, oppure quello che risulta dopo l'ampliamento col primo piano casa?
L'articolo 3, comma 4, lettera h) della legge regionale del Veneto 4 aprile 2019, n. 14 potrebbe essere interpretato in un senso del tutto diverso, vale a dire che chi è partito col vecchio piano casa ha solo la possibilità di arrivare in ogni caso fino all'ampliamento massimo calcolato col vecchio piano casa, senza tenere in alcun conto la misura degli ampliamenti calcolati con Veneto 2050 e che il riferimento a Veneto 2050 vale per le disposizioni diverse dal calcolo dei volumi? In altre parole, può arrivare a realizzare tutto quello che poteva fare col vecchio piano casa (e che ha realizzato solo in parte), ma, per esempio, non può derogare alla distanza dai confini e non può realizzare l'edificio staccato fino a 200 m, perchè Veneto 2050 non lo consente più?
Il TAR Veneto sottolinea che, nel caso di oneri di urbanizzazione che trovano la loro fonte in una convenzione urbanistica, nulla impedisce ai soggetti lottizzanti di stipulare obblighi di dare e/o fare anche eccedenti ed ulteriori a quelli dovuti per legge, e anche relativi ad opere di urbanizzazione che non rientrano nell’ambito del Piano.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Nel caso di specie, il Comune rilasciava un Permesso di Costruire ai sensi dell’art. 2 l.r. Veneto 14/2009 ss.mm.ii., concernente l’ampliamento di un fabbricato residenziale esistente in Zona A mediante la creazione di un “corpo edilizio separato”, da realizzarsi nella limitrofa Zona destinata a verde privato e inedificata.
Il TAR Veneto ha annullato il PdC poiché, ai sensi dell’art. 1, co. 2 l.r. cit., ove si ravvisi un inderogabile contrasto con la locale pianificazione urbanistica non può essere autorizzato alcun genere di ampliamento con Piano Casa.
In ogni caso, ai sensi del successivo art. 2, co. 2-bis, non sono ammissibili incrementi volumetrici generati da fabbricati situati fuori contesto, ovvero insediabili in zone improprie, non idonee ad accoglierli.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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