Il TAR Veneto ha affermato che, ai sensi dell’art. 9, co. 1, lett. c l.r. Veneto 14/2009 ss.mm.ii., l’ampliamento è consentito solo se nelle norme dello strumento urbanistico non sia rinvenibile un divieto, anche inespresso, di realizzare ampliamenti degli edifici ricompresi nello specifico aggregato edilizio.
Nel caso di specie, una norma delle N.T.A. del P.I. comunale prevedeva che per particolari “beni ambientali”, in tutte le categorie di ristrutturazione non sono ammessi aumenti di volumetria, a meno che non siano funzionali all’adeguamento dell’altezza dei vani ai requisiti igienico-sanitari.
Il privato perciò non poteva essere autorizzato ad una demolizione e ricostruzione dell’edificio con ampliamento in altezza, mediante la creazione di un nuovo piano abitabile.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il Consiglio di Stato ricorda quali siano le tre ipotesi con cui la P.A. può integrare la motivazione di un atto amministrativo:
- la cd. “motivazione postuma” contenuta negli scritti difensivi (la quale, secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza, è inammissibile);
- le ipotesi di atto avente contenuto di fatto vincolato ex art. 21-octies, co. 2 l. n. 241/1990;
- le ipotesi di convalida di un atto amministrativo avente motivazione insufficiente, ex art. 21-nonies.
In particolare, la convalida è da ritenersi un’espressione del potere di autotutela dell’Ente, che contiene in sé altri istituti quali la ratifica e la sanatoria dell’atto. L’applicazione del relativo potere comporta la creazione di una fattispecie complessa, formata dall’atto originario e dal provvedimento di convalida, che esplica i propri effetti retroattivamente (e che può essere sottoposto ad un termine perentorio, il quale ne limita la possibilità di usufruirne). Inoltre, deve avere un contenuto positivo, non bastando la dichiarazione di non voler esercitare il potere di annullamento in autotutela, ma la norma prevede solo che vi sia un interesse pubblico alla permanenza dell’atto e che il potere sia fatto valere in un “termine ragionevole”.
Riguardo poi all’oggetto della convalida, il Consiglio di Stato ritiene che possa essere convalidato solamente un atto in cui la carenza di motivazione derivi da un’insufficienza del discorso giustificativo-formale, e non invece nei casi in cui vi sia un vizio sostanziale della motivazione (quale contraddittorietà, sviamento, travisamento o difetto dei presupposti).
Infine, il Giudice afferma che la convalida è (ora) possibile anche quando è pendente un giudizio sull’atto convalidato: difatti, l’istituto dei motivi aggiunti permette al privato di contestare anche la convalida che intervenga successivamente, se ritenuta illegittima. Peraltro, nulla esclude che il comportamento della P.A. (che legittimamente convalida l’atto in corso di causa) potrà essere preso in considerazione dal G.A. eventualmente in sede di spese legali.
Post di Daniele Iselle – funzionario comunale
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Il TAR Veneto ha ricordato che le controversie concernenti la determinazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione spettano alla giurisdizione esclusiva del G.A. ex art. 133, co. 1, lett. f c.p.a.; hanno per oggetto una posizione obbligatoria paritetica di credito-debito, anche in presenza di provvedimenti della P.A.; sono soggette all’ordinario termine di prescrizione decennale.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Veneto ha ricordato che, qualora il Comune rimanga inerte rispetto all’istanza di inibitoria della SCIA edilizia del vicino, il privato istante può agire avverso il silenzio-inadempimento del Comune ai sensi dell’art. 19, co. 6-ter l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Sul Bur n. 58 del 30 aprile 2021 è stata pubblicata la legge regionale n. 7 del 28 aprile 2021, recante "Modifica dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Il TAR Veneto evidenzia che, se si ricade nelle ipotesi in cui la creazione di nuove unità immobiliari, tra loro indipendenti ed autosufficienti, mediante la suddivisione interna di un’unica preesistente veniva qualificata come “ristrutturazione edilizia” (nella formulazione dell’art. 3, co. 1, lett. d) T.U. Edilizia vigente pre-d.l. n. 133/2014), è dovuto il contributo di costruzione conseguente all’aumento del carico urbanistico.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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La vicenda giudiziaria si era così svolta: in primo grado, era stato chiesto l’annullamento del provvedimento amministrativo con contestuale richiesta di risarcimento del danno, ma il TAR aveva respinto il ricorso. Successivamente, il Consiglio di Stato aveva riformato la sentenza del TAR, ma non aveva statuito sul possibile risarcimento, posto che la relativa domanda non era stata espressamente riformulata in sede di appello.
Di fronte all’eccezione di ne bis in idem della P.A. in sede di ricorso autonomo per la condanna al risarcimento del danno, il TAR Veneto ha evidenziato che il fatto che la suddetta domanda non fosse stata riproposta in appello non può essere qualificata come rinuncia all’azione, ma solo come mera rinuncia agli atti di quel giudizio (nei limiti della domanda di condanna), con quindi sempre la possibilità di riproporre la relativa azione in una diversa sede.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che il mancato rispetto delle forme di pubblicità stabilite nella lex specialis non consente di ritenere integrata, tramite una diversa modalità di pubblicità, l’effettiva conoscenza dell’aggiudicazione definitiva richiesta ai fini della decorrenza del termine decadenziale.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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La Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti e la Camera Avvocati Tributaristi Veneto hanno organizzato per venerdì 7 maggio 2021, ore 16.00-19.00, un seminario online su zoom, intitolato: "Linguaggio delle istituzioni e diritto dei cittadini a capire. I doveri dell'avvocatura".
Saranno relatori il prof. Mario Bertolissi (Ordinario di diritto costituzionale, Università di Padova), il prof. Michele Cortelazzo (Ordinario di linguistica italiana, Università di Padova), l'avv. Umberto Fantigrossi (già Presidente dell’Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti) e la professoressa Cecilia Pedrazza Gorlero (Associato di storia del diritto medievale e moderno, Università di Verona, Curatrice del progetto “Diritto/Linguaggio”, Clinica legale di Verona), i quali si confrontereanno sui seguenti temi:
La qualità linguistica delle norme: il diritto dei destinatari ad una scrittura semplice e chiara.
La lingua dell’amministrazione: la comprensione come presupposto per la partecipazione
Le parole del processo: discussione, redazione di atti e sentenze, obblighi di sinteticità
I doveri dell’Avvocatura nel rapporto tra istituzioni e cittadini
Il convegno è libero e gratuito. Si svolgerà in modalità webinar con l’utilizzo della piattaforma Zoom. È necessaria iscrizione tramite mail all’indirizzo: amministrativistiveneti@gmail.com. La richiesta di iscrizione dovrà recare nome, cognome e Foro di appartenenza del richiedente. Il link per il collegamento sarà inviato il giorno precedente al Convegno agli indirizzi mail dei richiedenti (salva diversa loro indicazione). L’evento è organizzato – unitamente all’Ordine degli Avvocati di Padova – dall’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti, con Segreteria organizzativa in Via N. Tommaseo n. 78/A (35131 – Padova), telefono: 049.863454, mail: amministrativistiveneti@gmail.com e dalla Camera Avvocati Tributaristi del Veneto, con Segreteria organizzativa in Via N. Tommaseo n. 78/C (35131 – Padova), telefono: 049.8754546, mail: catveneto@gmail.com
L’evento è accreditato ai fini della formazione forense dall’Ordine degli Avvocati di Padova con il riconoscimento di 3 crediti in materia deontologica.
Il TAR Veneto sottolinea l’impossibilità di sanare in via giurisprudenziale un immobile, anche alla luce dell’orientamento della giurisprudenza, sia amministrativa sia costituzionale: accettare tale tipologia di sanatoria, al contrario, potrebbe costituire un incentivo all’abuso.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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