Il TAR Veneto, dopo avere dichiarato inammissibile il ricorso principale perchè aveva per oggetto un atto privo di contenuto decisorio, ha convertito il ricorso per motivi aggiunti avverso atti successivi in un autonomo ricorso principale, perchè esso era munito di procura speciale alle liti ed era stato notificato alle parti resistenti, sia presso i difensori costituiti, che personalmente presso le rispettive sedi legali entro il termine di legge.
Ma quale fine avrebbe fatto se non avesse avuto queste caratteristiche? La sentenza non lo precisa.
Post di Daniele Iselle.
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Il seminario si terrà giovedì 24/03/2022, 14:00-18:00 in modalità diretta streaming.
Relatori:
▪ prof. avv. Alessandro Calegari |professore associato di diritto amministrativo nell’Università di Padova ▪ avv. Domenico Chinello |avvocato del foro di Venezia ▪ dott. urb. Francesco Finotto | Vicepresidente di Proteco Engineering Srl ▪ avv. Alessandro Veronese |avvocato amministrativista del foro di Padova, socio dello studio legale associato MDA ▪ Modera arch. Fiorenza Dal Zotto | responsabile settore pianificazione e tutela del territorio Comune di Spinea (Ve)
Una sentenza della Corte di Cassazione civile spiega che la giurisdizione riguardante determinati diritti sorti per effetto di una convenzione di lottizzazione spetta al giudice ordinario e non a quella esclusiva del giudice amministrativo.
Gli esempi considerati nella sentenza sono due: 1) un'area ceduta dal privato alla P.A. con una servitù non aedificandi a carico del Comune e a vantaggio delle residue aree del cedente (perchè è un diritto reale, disciplinato dall'articolo 1079 del codice civile); 2) le ipotesi in cui la convenzione preveda il vincolo di destinazione di determinate aree a parcheggio pubblico, in quanto tale vincolo si risolve comunque in una limitazione, valida erga omnes, della futura utilizzabilità di una determinata porzione di suolo.
Il discorso vale anche nel caso in cui venga contestato che il diritto reale sia sorto, invocando la nullità della convenzione per mancanza (a monte) della deliberazione autorizzativa della sua sottoscrizione da parte del sindaco.
Post di Daniele Iselle
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La Corte di Cassazione conferma una sentenza della Corte di Appello di Venezia, che aveva affermato che l’eventuale difetto di rappresentanza del sindaco, che aveva firmato la convenzione di lottizzazione senza averne il potere, per mancanza di preventiva delibera autorizzativa, sarebbe equiparabile ad un eccesso di rappresentanza, sanabile dalla successiva ratifica da parte del Comune, anche implicita.
La Corte precisa, quindi, che la disciplina del negozio concluso da un rappresentante senza poteri si applica anche alla rappresentanza organica degli enti pubblici.
La figura dell'eccesso di rappresentanza (falsus procurator) è disciplinata dall'articolo 1398 del codice civile.
La Corte di Appello aveva anche precisato che il negozio (contratto) concluso in assenza del potere rappresentativo sarebbe affetto non da nullità, ma da semplice inefficacia, rilevabile dalla sola parte rappresentata (il Comune) e non d'ufficio.
Sul punto la Corte ha precisato che che il contratto con cui un privato s'impegna a cedere un comune un'area di proprietà dietro corrispettivo per la realizzazione di un'opera pubblica, sottoscritto da assessore delegato ad altre materie ovvero alla firma di soli atti di amministrazione anziché dal sindaco, o che comunque abbia ecceduto dalla delega conferitagli, non è inesistente o nullo, ma annullabile, per incompetenza relativa all'organo, solo ad istanza del comune, e comunque suscettibile di ratifica attraverso la dichiarazione dell'organo che sarebbe stato competente o di convalida ad opera di quello cui spetta di manifestare la volontà dell'ente al riguardo.
Post di Daniele Iselle
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Lo stabilisce una sentenza della Corte di Cassazione civile, dicendo che non sussiste alcun motivo per sostenere il contrario, in quanto il diritto non è indisponibile e, quindi, è soggetto a prescrizione; non basta, infatti, ad integrare l'indisponibilità –cui fa riferimento l'art. 2934, secondo comma, c.c.– l'esistenza di una finalità di pubblico interesse.
Post di Daniele Iselle
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Il T.A.R. chiarisce quando, con riferimento ad un ‘offerta pubblica, può integrarsi l’errore scusabile o materiale che legittima la correzione della stessa.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha ricordato che le sanzioni amministrative possono applicarsi ai fatti commessi dopo l’entrata in vigore della legge che le dispone, nonché agli illeciti la cui consumazione, pur iniziata in precedenza, si sia protratta anche dopo l’entrata in vigore della legge stessa.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Veneto ricorda che, in ipotesi di immobili costruiti senza titolo, l’attività amministrativa volta alla demolizione del fabbricato e alla rimessione in pristino dell’area è vincolata.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il T.A.R. si sofferma sull’accesso agli atti amministrativi a fini defensionale, con particolare riferimento alle procedure ad evidenza pubblica.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha spiegato che, per il combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4 c.p.c., si può invocare la revocazione della sentenza qualora l’errore di fatto: a) derivi da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio; b) attenga ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) sia stato un elemento decisivo della decisione da revocare.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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