Il TAR Veneto ha dichiarato illegittima per sproporzionalità la disposizione del disciplinare di gara con cui il termine ultimo per la presentazione delle richieste di sopralluogo era stato previsto soli sei giorni dopo la pubblicazione degli atti di gara.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che una ristrutturazione con modifica della sagoma, dell’altezza, dei prospetti e del volume dell’originaria costruzione esulava dal dettato dell’art. 3, co. 1, lett. d d.P.R. 380/2001, nel testo antecedente alla novella introdotta dal d.l. 76/2020. All’epoca, l’intervento descritto doveva essere qualificato come ristrutturazione edilizia “pesante” ex art. 10, co. 1, lett. c T.U. edilizia, anch’esso ante 2020: da tale norma si ricavava la sostanziale assimilabilità dell’intervento di ristrutturazione edilizia caratterizzato da incrementi volumetrici ovvero di sagoma e prospetti a quello di nuova costruzione, quantomeno per le porzioni che costituiscono un novum rispetto alla preesistenza.
Si segnala che attualmente l’art. 3, co. 1, lett. d d.P.R. cit. ricomprende, invece, nel concetto di ristrutturazione edilizia (per gli edifici non tutelati dal Codice Urbani, né in Zona A) anche gli interventi di “demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche”, nonché, “nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali”, anche con incrementi di volumetria.
Di conseguenza, quando si trova una sentenza sulla ristrutturazione, per non cadere in confusione sulla nozione di ristrutturazione vigente oggi, è fondamentale andare a vedere a quale anno si riferisca il caso deciso e quale fosse la normativa al tempo vigente.
Post della dott.ssa Brenda Djuric
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Il TAR Veneto evidenzia che, seppure le APS possano insediarsi in qualsiasi ZTO, ai sensi della l. n. 383/2000 (oggi si veda l'articolo 71 del decreto legislativo 117 del 2017), è necessario che le stesse siano:
iscritte nei registri di cui all’art. 7 della suddetta legge (sia le APS sia i loro affiliati);
munite di apposito titolo edilizio per il cambio di destinazione d’uso, di modo da poter permettere al Comune di valutare la compatibilità urbanistico-edilizia dell’intervento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che l’espropriazione di un’area è espressione di un potere ampiamente discrezionale della P.A., tale per cui il Giudice non può ordinarne l’esercizio all’Ente.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il T.A.R. ricorda che la valutazione della Soprintendenza sulla compatibilità paesaggistica, ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, è ampliamente discrezionale.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che il terzo privato che presenta un esposto alla P.A. non necessariamente è qualificabile come “controinteressato” ai fini processuali (e, quindi, dell’ammissibilità del ricorso ex art. 41, co. 2 c.p.a.
Per il possesso di tale qualifica è necessario che il terzo abbia congiuntamente due caratteristiche: da una parte, che si tratti del soggetto che dal provvedimento impugnato riceve un vantaggio diretto e immediato (elemento sostanziale); dall’altra, egli deve essere espressamente nominato nell’atto ovvero facilmente identificabile dal ricorrente (elemento sostanziale).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il T.A.R. ricorda che il Comune, in presenza di un’opera abusiva non demolita, ha l’obbligo giuridico di acquisire e/o demolire l’opera.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Una sentenza del TAR Piemonte annulla per difetto di motivazione un provvedimento col quale il Comune di Torino inibisce una SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 37, comma 4, D.P.R. 380/2001.
Daniele Iselle, che sentitamente ringraziamo, commenta la sentenza, rilevando la problematicità di affrontare oggi le innumerevoli situazioni di difformità di edifici rilevate sulla base di regolamenti edilizi che magari hanno cento anni, in un ordinamento che non attribuisce alcun valore sanante alla agibilità.
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Il TAR Veneto sottolinea la differenza tra atti confermativi e meramente confermativi, e le relative conseguenze a livello processuale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il procedimento di riscossione dei crediti tributari è stato riformato dall’art. 1, co. 792-815 l. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020), con norme dirette a “potenziare” (così il dettato normativo) le disposizioni previste per i singoli tributi. Dal punto di vista temporale, la novella si applica alle attività di riscossione relative agli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data.
L'avv. Alberto Antico, che sentitamente ringraziamo, ha redatto sul tema una nota che volentieri pubblichiamo.
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