La legge veneta sul consumo di suolo
Il TAR Veneto ha offerto una pregevole rilettura della l.r. Veneto 14/2017, al fine di dimostrarne la conformità alla Costituzione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha offerto una pregevole rilettura della l.r. Veneto 14/2017, al fine di dimostrarne la conformità alla Costituzione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Nel caso di specie, il privato impugnava una delibera di Giunta comunale integrante titolo edilizio sostitutivo del permesso di costruire (cfr. artt. 7, co. 1, lett. c d.P.R. 380/2001 e 45 d.P.R. 207/2010) con cui era approvato il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione di un blocco spogliatoi e di una piccola tribuna per spettatori di un campo da calcio, da costruire su un’area di proprietà comunale in Z.T.O. F1d – zone per parcheggi di standard parcheggio P1 esistente.
Il privato lamentava il mancato rispetto di questa sotto-zonizzazione.
Il Comune eccepiva che, laddove la proprietà dell’area d’insediamento dell’opera pubblica sia della stessa P.A. che ne cura l’esecuzione e non sia quindi necessario far ricorso all’espropriazione, l’opera pubblica potrebbe essere legittimamente autorizzata su qualsiasi area classificata come Z.T.O. F.
Il TAR Veneto ha respinto l’eccezione.
L’art. 7 d.P.R. 380/2001 richiama la validazione ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 554/1999, che ha contenuto meramente dichiarativo e non costitutivo della sussistenza di tutti i presupposti giuridici e tecnici di fattibilità del progetto, perciò presuppone la conformità dell’opera alle previsioni urbanistiche vigenti.
Post di Alberto Antico – avvocato
Nel caso di specie, un edicolante chiedeva la proroga della propria concessione per il commercio su suolo pubblico.
Il Comune denegava la proroga, poiché quell’edicola in futuro dovrà essere demolita per fare posto alla linea tramviaria.
L’edicolante agiva in giudizio per il risarcimento del danno da violazione del legittimo affidamento.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha rigettato la domanda: l’istituto della concessione, a differenza degli atti autorizzativi della P.A. fondati su un puntuale riscontro circa la sussistenza di presupposti predeterminati, si connota per una più ampia discrezionalità che esclude la configurabilità di una aspettativa tutelata a mantenere la disponibilità del bene pubblico, anche in capo al concessionario uscente.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha ricordato che il decreto ingiuntivo (non opposto) è compreso tra i provvedimenti giurisdizionali per i quali è ammesso il giudizio di ottemperanza, purché sia depositata una copia autentica del provvedimento, con la prova del suo passaggio in giudicato (decreto di esecutorietà).
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha ricordato che in sede di ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, la P.A. non può più eccepire di non essere debitrice della somma al cui pagamento è stata condannata nel giudizio monitorio, ma al più potrà far valere eventuali vicende estintive del credito, successive alla pronuncia del decreto di condanna costituente titolo esecutivo.
Gli unici pagamenti che valgono in sede di ottemperanza come fattori estintivi deducibili e conoscibili, senza entrare in conflitto con il giudicato portato dal provvedimento monitorio, sono solo i pagamenti successivi alla formazione del titolo.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il T.A.R. si sofferma sulle ipotesi di revocazioni previste dall’art. 395 c.p.c. n. 1 (perché la sentenza è “effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra”) e n. 3 (perché “dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”).
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che l’attuale formulazione dell’art. 120, co. 9 c.p.a., come novellato nel 2020, non rimette più alle parti la scelta in ordine alla pubblicazione anticipata del dispositivo, essendo tenuto il G.A. a depositare la sentenza entro 15 giorni dall’udienza di discussione, provvedendo, altrimenti, ove la stesura della motivazione sia particolarmente complessa, alla pubblicazione del dispositivo entro il medesimo termine di 15 giorni e al deposito della sentenza entro 30 giorni dall’udienza.
Post di Alberto Antico – avvocato
L’ha affermato il TAR Veneto: tale norma processuale ha infatti carattere perentorio in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale, a tutela del principio del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il T.A.R. si sofferma su alcuni noti principi in materia di porto d’armi, ricordando la forte discrezionalità amministrativa della Questura.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. si sofferma sui presupposti giuridici che devono sorreggere l’azione avverso il silenzio-inadempimento della Pubblica Amministarzione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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