Il TAR Catania ha affermato che l’onere della P.A. di illustrare le ragioni per le quali non abbia tenuto conto delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 viene meno nel caso in cui tali osservazioni non avrebbero potuto influenzare effettivamente la concreta portata del provvedimento finale.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto rileva che l’annullamento in autotutela di un atto amministrativo è una scelta discrezionale della P.A., la quale sottostà solamente alla presenza dei requisiti di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/1990: in particolare, l’interesse pubblico ad evitare un contenzioso può prevalere sull’interesse del privato a non vedere annullata l’intera procedura, ma solo modificata la graduatoria.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che nell’esercizio di attività vincolata priva di qualsiasi elemento di discrezionalità non si impone la comunicazione di avvio del procedimento e comunque la sua omissione non è idonea a determinare l’illegittimità del provvedimento conclusivo, alla luce di quanto previsto dall’art. 21-octies l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che, ove il ricorrente si limiti a dedurre la mancata comunicazione di avvio per contestare la legittimità del provvedimento adottato dalla P.A., senza nemmeno allegare le circostanze che intendeva sottoporre alla P.A. stessa, detto motivo è inammissibile.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto sottolinea ancora una volta che, in sede di controdeduzioni alle osservazioni procedimentali del privato, la P.A. non è obbligata a confutarle analiticamente una per una.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Stato, con lapidaria motivazione, ha affermato che in materia ambientale e paesaggistica non si può procedere per silenzio-assenso, bensì per provvedimenti espliciti (art. 20, co. 4 l. 241/1990). In particolare, nessun titolo edilizio può formarsi per silentium, ove sull’area interessata vertano vincoli paesaggistici.
Di conseguenza, nel caso di specie, il privato non aveva diritto al risarcimento dell’asserito danno patito a seguito dell’annullamento in autotutela del permesso di costruire che egli riteneva essersi formato per silentium: in realtà, non si era formato alcun PdC, stante la presenza in loco di un vincolo paesaggistico.
Post di Daniele Iselle
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 9 d.m. 1444/1968 è una norma imperativa – e, quindi, inderogabile – volta a predeterminare in via generale le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza, che integra il regime delle distanze nelle costruzioni con efficacia precettiva.
Per l’effetto, le previsioni urbanistiche comunali contrastanti con tale norma sono illegittime e, perciò solo, sono disapplicate dal G.A. che conosca dell’impugnazione del titolo edilizio emesso sulla loro base, il quale, in omaggio al criterio di gerarchia delle fonti, applica la norma di livello superiore.
La distanza minima è imposta per qualsiasi forma di nuova costruzione da effettuarsi in tutto il territorio comunale, soggiacente, come tale, sia al regime di nuova costruzione (strictu senso, nuovi edifici; ampliamenti, sopraelevazioni, addizioni volumetriche, superficie), sia al regime ricostruttivo (lato sensu, demolizione e ricostruzione, integrale o parziale di edifici, traslazione volumi e area di sedime; modifiche di sagoma, anche a parità di volume, modifiche planivolumetriche).
Le uniche eccezioni sono: a) gli interventi di risanamento conservativo; b) le ristrutturazioni di edifici situati in Zona A, dove le distanze tra edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale; c) i gruppi di edifici che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con specifiche previsioni planovolumetriche; d) la particolare deroga prevista per finalità di risparmio energetico (cappotto termico).
A fronte di questo, l’art. 2-bis d.P.R. 380/2001 consente, nel quadro dei principi che informano la potestà legislativa concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio, la possibilità di prevedere con normazione a livello territoriale, a determinate condizioni, disposizioni derogatorie al d.m. 1444/1968.
Nel caso di specie, il Consiglio ha disapplicato le norme del P.R.G. di un Comune pugliese, nella parte in cui derogavano alle distanze minime di cui all’art. 9 d.m. 1444/1968 in assenza di una legislazione regionale che legittimasse i Comuni a prevedere siffatte deroghe.
Post di Daniele Iselle
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Nel caso di specie, il privato realizzava una casetta in legno sull’estremità più alta di un tronco di palma alla quale era stata tagliata la chioma in seguito alla morte della pianta perché colpita da un parassita, il punteruolo rosso. La casetta si sviluppava su due livelli: al piano inferiore vi era un terrazzino ad un’altezza di ca. 2 m dal suolo; al piano superiore, raggiungibile con apposita scala a pioli, si trovava un vano chiuso avente una superficie di ca. 4 mq, dotato di tre finestre, tavolo, sedie e impianto elettrico. L’opera era realizzata senza l’ausilio di nessun tipo di fondazione, se non quella dell’ancoraggio al suolo del tronco della palma ed era utilizzata anche dai bambini del circondario per giocare.
Il Comune ingiungeva la demolizione dell’opera perché: a) doveva qualificarsi come nuova costruzione realizzata senza titolo; b) era realizzata in fascia esondabile A (zona rossa) del Piano di bacino ivi vigente, ove sono vietate le nuove costruzioni; c) era situata in area di protezione paesaggistica del P.R.G., ove non sono ammesse costruzioni analoghe a quella in questione.
Il TAR Liguria ha riconosciuto la legittimità dell’ordinanza di demolizione, data la fondatezza di tutti i tre i motivi posti a base del provvedimento.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
La Cassazione spiega che il Comune è responsabile delle immissioni rumorose notturne prodotte dagli avventori dei locali, dopo la chiusura degli stessi, ed è soggetto all'obbligo di risarcire i danni subiti dai privati e di adottare misure volte a riportare le immissioni entro valori tollerabili
Post di Diego Giraldo – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il T.A.R. ricorda il valore delle F.A.Q. che, pur non essendo una fonte vincolante della gara, forniscono una sorta di interpretazione autentica delle sue clausole.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti