Il TAR Sardegna ha affermato che la conferenza di servizi non è un organo collegiale, bensì un modulo procedimentale, pertanto il dovere della P.A. procedente, chiamata ad adottare il provvedimento finale, di tenere conto delle posizioni prevalenti non comporta che essa debba attuare aritmeticamente la volontà della maggioranza delle PP.AA., quanto piuttosto che debba esercitare un potere discrezionale bilanciando le ragioni manifestate in conferenza di servizi, verificando in che termini si delinei la prevalenza del soddisfacimento degli interessi in gioco.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che la partecipazione del privato al procedimento è garantita attraverso il preavviso di rigetto e l’esame delle controdeduzioni dell’interessato senza che gravi sulla P.A. alcun obbligo di singola e specifica confutazione delle osservazioni.
Ove il preavviso di rigetto non sia stato pretermesso, nessun obbligo di specifica confutazione delle analitiche deduzioni dell’interessato grava sulla P.A., anche in virtù del principio di non aggravamento del procedimento, laddove sia assicurata al privato anticipatamente la conoscenza delle ragioni poste a fondamento del provvedimento finale, nonché la possibilità di interloquire in contraddittorio e collaborare all’istruttoria.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Sardegna ha affermato che il dovere della P.A. di esaminare le memorie prodotte dal privato a seguito della comunicazione di avvio del procedimento non comporta la confutazione analitica delle allegazioni presentate dall’interessato, se il provvedimento finale è corredato da una motivazione che rende nella sostanza percepibili le ragioni del mancato adeguamento dell’azione amministrativa a quelle osservazioni.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Come noto, l’art. 21-octies, co. 2, II periodo l. 241/1990 prevede delle ipotesi in cui, pur a fronte di vizi del procedimento amministrativo per l’esercizio di attività discrezionale, il provvedimento finale non è annullabile per impossibilità di diverso contenuto anche se le norme sul procedimento fossero state rispettate.
Il d.l. 76/2020 ha aggiunto un III periodo al comma citato, ai sensi del quale questa regola non si applica in caso di mancato invio del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, il che ha ribaltato un orientamento prima diffuso in giurisprudenza.
Il TAR Sardegna ha affermato che questa novella trova applicazione solo per i provvedimenti emanati successivamente all’entrata in vigore del d.l. 76/2020.
Post di Alberto Antico – avvocato
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La risposta è no. Il TAR Veneto rileva infatti che l’annullamento dell’atto endoprocedimentale è meramente invalidante e non caducante; il provvedimento conclusivo potrebbe non essere la conseguenza vincolata e inevitabile dell’avvio di procedimento, in quanto l’Amministrazione è titolare di poteri tecnico-discrezionali in sede di istruttoria.
Controprova è la norma di cui all’art. 21-octies, co. 2 l. n. 241/1990, che non ritiene rilevante l’assenza radicale della comunicazione di avvio del procedimento, se si prova che il contenuto del provvedimento finale non sarebbe cambiato, anche con la partecipazione dei privati: il che comporta l’obbligo, per il privato, di impugnazione del provvedimento conclusivo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha offerto una pregevole ricostruzione di questo istituto.
In particolare, in mancanza della monetizzazione, il privato è posto di fronte alle seguenti alternative: a) non realizzare l’intervento; b) cedere, ove possibile, una parte del proprio immobile al Comune; d) acquistare, in zona, a prezzo di mercato, spazi da destinare a standard.
Post di Daniele Iselle
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Nel caso di specie, una legge regionale pugliese afferma che gli interventi di recupero dei sottotetti comporta la corresponsione del contributo di costruzione.
Per l’effetto, una società riteneva di non dovere la cessione delle aree a standard, o la loro monetizzazione.
Il Consiglio di Stato ha rigettato questa eccezione.
In linea generale fra i contributi per spese di urbanizzazione e i contributi dovuti per monetizzazione di aree standard vi è una profonda diversità sul piano dei rispettivi fini. Ad esempio, in tema di convenzione di lottizzazione, non è possibile in linea di principio scomputare dai primi l’importo dei secondi, trattandosi di distinti e ugualmente necessari costi che la P.A. deve sopportare per la sostenibilità dell’intervento.
Post di Daniele Iselle
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Nel caso di specie, si discuteva se fossero dovute le aree a standard (o la loro monetizzazione) per un intervento in cui si è passati da 80 sottotetti non abitabili, a 6 appartamenti, con un rilevante aumento del carico urbanistico (anche ai sensi della legislazione regionale pugliese).
Il Consiglio di Stato ha risposto di sì.
Non vi è differenza sostanziale tra l’ipotesi di creazione di unità immobiliari per frazionamento, rispetto a quella in cui la creazione delle predette unità abitative sia la conseguenza dell’accorpamento di più locali tecnici, poiché in entrambi i casi v’è comunque un aumento di unità abitative cui si ricollega un oggettivo incremento del carico urbanistico che rende doverosa la applicazione della disciplina degli standard e, in caso di indisponibilità delle aree da cedere, ne giustifica la monetizzazione.
Post di Daniele Iselle
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Nel caso di specie, si discuteva se fossero dovute le aree a standard (o la loro monetizzazione) per un intervento in cui si è passati da 80 sottotetti non abitabili, a 6 appartamenti, con un rilevante aumento del carico urbanistico (anche ai sensi della legislazione regionale pugliese concernente il recupero dei sottotetti).
Il Consiglio di Stato ha risposto di sì.
Per principio generale, ogni intervento di trasformazione edilizia comportante un aumento del carico urbanistico è soggetto al rispetto della disciplina di cui al d.m. 1444/1968.
Quest’ultimo è espressamente applicabile alla fase di approvazione dei P.R.G., ai P.U.A. ed alle loro varianti (cfr. art. 1), ma tale applicazione va estesa a tutte le ipotesi in cui un determinato intervento sia autorizzato in deroga o ad integrazione delle previsioni contenute nei predetti piani o nei regolamenti edilizi: ad esempio nei PdC in deroga, nonché nel caso di disposizioni di legge che autorizzino interventi di trasformazione edilizia o cambi di destinazioni d’uso con incremento di volumi abitabili, che abbiano come conseguenza un incremento del numero di abitanti insediabili, in una determinata zona, modificando conseguentemente il rapporto abitanti/standard previsto dal P.R.G.
Post di Daniele Iselle
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Il TAR Veneto evidenzia che, successivamente alla l. R.V. n. 14/2017, gli interventi di nuova urbanizzazione fuori dalle aree del consolidato sono subordinati ad una procedura ad evidenza pubblica e all’impossibilità di riorganizzazione e riqualificazione dell’esistente. Ogni intervento edificatorio su aree al di fuori del consolidato può essere dunque autorizzato a seguito di una comparazione con eventuali proposte di altri soggetti.
La disciplina transitoria fa infatti salvi solo gli accordi pubblico-privati.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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